Super bonus e i lavori a cavallo d’anno

ArticoloIl Sole 24 OreSuper bonus e i lavori a cavallo d’anno

Lavori a cavallo d’anno, tra 2022 e 2023, con acconti nel 2022 per il 110%, ma non opzione per la cessione o sconto in fattura entro il 16.03.2023: detrazione della rata 1 di 4 in Redditi o 730 per il 2022:

  • senza attestazione di non ultimazione lavori (a differenza di ecobonus iniziato prima del 06.10.2020);
  • senza asseverazioni dei requisiti tecnici;
  • senza asseverazioni di congruità delle spese;
  • con visto di conformità per acconti pagati «a decorrere dal 12 novembre 2021».

Lavori a cavallo del periodo agevolato: condomini

I condomìni che entro la fine del 2022 non sono riusciti a terminare i lavori agevolati con il super bonus del 110% o ad effettuare il Sal per almeno il 30% degli stessi (con «conteggio autonomo», suddiviso tra eco e sisma; risposte dell’agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2022, n. 53 e della DRE del Veneto del 25 giugno 2021, n. 907-1595-2021) o che, nonostante la fine dei lavori o il raggiungimento del suddetto Sal, non riusciranno entro il 16 marzo 2023 ad inviare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura del fornitore o di cessione a terzi (ad esempio, la banca, un’impresa o un privato) del credito d’imposta, generato rispettivamente dalle fatture emesse dall’impresa nel 2022 (con indicato lo sconto) o dai pagamenti effettuati nel 2022, potranno comunicare ai propri condòmini gli importi, ripartiti in base ai singoli millesimi, da detrarre in quattro anni nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 (Redditi 2023 o 730 2023) (risposta delle Entrate del 31 gennaio 2022, n. 56 relativa al super ecobonus e Faq Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021 e circolare delle Entrate del 25 giugno 2021, n. 7/E, pagina 422 relative all’ecobonus).

Detrazione per i lavori a cavallo del periodo agevolato: villette e le case a schiera delle persone fisiche

Le persone fisiche che stanno effettuando gli interventi sulle villette e sulle case a schiera (cioè sulle unità immobiliari unifamiliari e su quelle di edifici plurifamiliari, “funzionalmente indipendenti” e con “uno o più accessi autonomi dall’esterno”) possono portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al 2022 tutti i pagamenti effettuati quest’anno entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 31 dicembre 2022, se sono riusciti ad «effettuare» entro il 30 settembre 2022 almeno il 30% dei lavori complessivi, comprensivi o meno, a scelta, degli interventi agevolati con i bonus minori o non agevolati. Questa detrazione va effettuata indipendentemente dalla fine dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Se sono riusciti a raggiungere il suddetto 30% entro il 30 settembre 2022, possono effettuare pagamenti agevolati al 110% anche nei primi 3 mesi del 2023, fino al 31 marzo 2023, per portarli in detrazione nel modello Redditi 2024 o nel 730 2024 relativi al 2023, sempre indipendentemente dalla quantità di lavori effettuati dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 marzo 2023 e indipendentemente dalla fine dei lavori entro il 31 marzo 2023.

Non è necessario, infatti, terminare i lavori per forza, per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, entro il 31 marzo 2023 (o entro il 30 giugno 2022, senza proroga al 31 marzo 2023), in quanto anche per il super bonus del 110%, come per gli altri bonus edili, la «detrazione» è correlata al momento di «sostenimento» delle spese (cioè, per le persone fisiche, alla data del bonifico «parlante»), «risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili» (risposta all’interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021, n. 5-07055 e risposta delle Entrate del 31 gennaio 2022, n. 56). I lavori, almeno per il 30%, invece, dovevano essere «effettuati» (indipendentemente dal pagamento) entro il 30 settembre 2022, solo per consentire la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 marzo 2023 per le villette e le case a schiera delle persone fisiche. In caso di mancato raggiungimento, spetta il super bonus del 110% solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ed è preclusa la proroga fino al 31 marzo 2023. Per i pagamenti effettuati dal 30 giugno 2022 in poi, comunque, spettano le detrazioni edili minori, in base alla tipologia di intervento effettuato.

Fine dei lavori

Pertanto, anche in caso di mancata fine dei lavori entro il periodo agevolato o entro il 31 dicembre 2022 si potrà iniziare a detrarre da subito le rate annuali, nel modello Redditi 2023 o 730 2023 per il 2022. Le norme del super bonus del 110% non stabiliscono “il termine entro il quale i lavori” dovranno essere ultimati (per i bonus non al 110% si vedano anche la Dre della Liguria del 7 luglio 2021, n. 903-521/2021, la risposta al question time parlamentare del 20 ottobre 2021, n. 5-06751 e la faq delle Entrate del 22 novembre 2021, n. 3 successiva all’emanazione del decreto Antifrode), ma nella risposta all’interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021, n. 5-07055, è stato ribadito che ai fini del «consolidamento della detrazione» (o dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo «sconto in fattura») è necessario “che gli interventi vengano comunque ultimati” (per i bonus non al 110% si vedano anche la risposta a interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 7 luglio 2021, n. 5-06307).

In caso contrario, le detrazioni verranno recuperate dall’Erario, con sanzioni del 30% (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) e con interessi. Ciò potrebbe accadere, ad esempio per il super ecobonus, per il mancato salto delle due classi e/o omessa presentazione delle relative asseverazioni finali o della comunicazione all’Enea. Si ricorda a riguardo, che se una asseverazione relativa ad uno stato di avanzamento lavori (necessaria solo per le opzioni di cessione o sconto in fattura) non viene seguita da una asseverazione di chiusura lavori entro 48 mesi, l’Enea deve comunicare la mancata conclusione dei lavori all’agenzia delle Entrate.

Pertanto, in caso di lavori a cavallo d’anno, iniziati nel 2022 e ancora da terminare nel 2023 e senza il Sal del 30%, l’unica possibilità per recuperare i pagamenti effettuati nel 2022 è la detrazione nelle dichiarazioni relative al 2021, in 4 rate annuali, con il rischio dell’incapienza della propria Irpef (si veda Il Sole 24 Ore del 26 ottobre 2021, del 24 febbraio 2021 e l’esperto risponde del 28 settembre 2021).

Per questa detrazione del super bonus (eco, sisma, fotovoltaico, accumulo e colonnine) relativa ai pagamenti (ad esempio, acconti) effettuati in un anno precedente (ad esempio, il 2022) a quello della fine dei lavori:

  • non è necessario (come per l’ecobonus con lavori iniziati dal 6 ottobre 2020) che il contribuente attesti che i lavori non siano ancora ultimati, in quanto questa dichiarazione è prevista, in carta libera, solo dall’articolo 4, comma 1-quater del decreto 19 febbraio 2007, riferito al solo ecobonus per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 (e non dal decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020);
  • non sono necessarie le asseverazioni dei requisiti tecnici, le quali, invece, al di fuori dei casi di opzione, durante i Sal, per la cessione del credito o lo sconto in fattura, devono essere presentate solo alla fine dei lavori all’Enea (per il super ecobonus, oltre che per il fotovoltaico, l’accumulo e le colonnine, trainati al 110% dal super ecobonus, entro 90 giorni) o allo Sportello unico dell’edilizia (SUE) del Comune per il super sisma bonus (asseverazione non prevista per il fotovoltaico e l’accumulo, trainati dal super sisma bonus); ricordiamo che l’asseverazione di riduzione di rischio sismico (anche senza riduzione di classi) va depositata al SUE obbligatoriamente anche prima dell’inizio dei lavori (allegato B);
  • non sono necessarie neanche le asseverazioni di congruità delle spese, che sono contenute solo all’interno delle suddette asseverazioni dei requisiti tecnici, da presentare all’Enea o al SUE, in caso di Sal di almeno il 30% (ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) o alla fine dei lavori (all’Enea entro 90 giorni), tranne che per il super sisma bonus acquisti; naturalmente, non vanno detratti gli acconti che superano i limiti assoluti dei vari bonus o quelli di congruità;
  • per gli acconti pagati «a decorrere dal 12 novembre 2021» con il criterio di cassa (ovvero per le «fatture emesse» dal 12 novembre 2021, per le imprese, “a prescindere dal periodo di imputazione della spesa”), è necessario, invece, il visto di conformità nella dichiarazione dei redditi o nel 730, tranne nei casi di 730 presentato dal sostituto d’imposta ovvero del 730 o Redditi precompilati presentati, anche con modifiche, «direttamente dal contribuente»; l’agenzia, nella consueta circolare annuale relativa ai dichiarativi, dovrebbe chiarire, in questi casi, su quali documenti dovrà basarsi l’intermediario per il rilascio del visto di conformità (Ape iniziale, Cilas, notifica preliminare alla ASL, se dovuta, fatture, bonifici «parlanti», ecc.), considerando che, non essendo terminati i lavori, mancano tutte le relative asseverazioni.

Cessione del credito o «sconto in fattura» per i lavori a cavallo del periodo agevolato

Se, invece, non si desidera detrarre il super bonus del 110%, ma si vuole optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura», i lavori devono essere «effettuati» (non necessariamente terminati). Per le spese sostenute nel 2022, i relativi lavori devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2022, in quanto entro il 16 marzo 2023 è possibile cedere o scontare in fattura solo la parte dei lavori effettuati, per i quali, rispettivamente, sono stati effettuati i pagamenti o è stata emessa la fattura, con lo sconto. Nello stesso anno, infatti, i pagamenti vanno allineati con l’effettuazione dei relativi lavori. Ad esempio, una fattura di acconto pagata per il super ecobonus nel 2022 non può essere oggetto di opzione, entro il 16 marzo 2023, se il relativo lavoro non viene effettuato entro il 31 dicembre 2022. Vale anche il caso contrario, in quanto per lavori effettuati nell’anno 2022 vi devono essere i relativi pagamenti effettuati nello stesso anno.

Se manca questo allineamento «nel medesimo anno di imposta» (risposta della DRE del Veneto del 25 giugno 2021, n. 907-1595-2021 e delle Entrate del 31 gennaio 2022, n. 56), quindi, non è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, ma è possibile solo detrarre i pagamenti in dichiarazione dei redditi o nel modello 730, relativi all’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Le stesse regole si applicano anche per i pagamenti e i lavori da effettuare nei primi tre mesi del 2023 sulle villette e le case a schiera delle persone fisiche, che sono riuscite a raggiungere il 30% di lavori effettuati entro il 30 settembre 2022. Quindi, per lavori effettuati nei primi tre mesi del 2023 devono corrispondere altrettanti pagamenti «nel medesimo» periodo.

Le cose si complicano, poi, se si considera che nel 110% i Sal non possono essere inferiori al 30% dell’intervento (considerando separatamente l’eco dal sisma). Si complicano ancora di più se si considera che le ore impiegate dalla manodopera per i lavori edili, per i cantieri che superano i 70.000 euro (considerando anche i lavori non edili), devono essere registrati nel portale CNCE_Edilconnect ai fini del Durc di congruità. Per non parlare, poi, di chi per eccesso di zelo, il 30 settembre 2022 non ha solo certificato il 30% dei lavori tramite la pec del direttore dei lavori, ma ha anche presentato il primo Sal del 30% all’Enea, con l’intento di effettuare un altro 30% di lavori nell’ultimo trimestre del 2022. Se nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 sono stati effettuati alcuni lavori, per questi soggetti, la proroga è come se non esistesse, perché il posticipare parte di questi lavori programmati per l’ultimo trimestre 2022 ai primi mesi del 2023 significherebbe non riuscire a raggiunge il 30% del secondo Sal entro il 31 dicembre 2022, lasciando in dichiarazione le detrazioni relative agli eventuali bonifici pagati nell’ultimo trimestre 2022.

Poi, se primo Sal del 30% nel 2023: opzione di cessione o sconto in fattura solo per gli acconti del 2023 (risp. 31.01.2022, n. 56) o cessione delle 3 rate residue degli acconti del 2022.

Nel caso di acconti per il super bonus del 110% pagati nel 2022, di mancato raggiungimento del primo Sal del 30% entro la fine del 2022 e di raggiungimento dello stesso nel corso del 2023 (entro il 31 marzo 2023 per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, con proroga rispettata), questo Sal rendiconterà:

  • il «corrispettivo maturato fino a quel momento» relativo ai lavori svolti nel 2022 e nel 2023, fino al Sal;
  • gli «acconti già corrisposti» nel 2022 e nel 2023, fino al Sal;
  • e conseguentemente «l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza» tra queste due voci.

L’opzione potrà essere esercitata solo per gli «importi pagati nell’anno» 2023 (entro il 31 marzo 2023 per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, con proroga rispettata), «in applicazione del cd. criterio di cassa» (risposta delle Entrate del 31 gennaio 2022, n. 56).

Pertanto, anche se il Sal del 30%, al 31 marzo 2023, sarà pari, ad esempio, a 10.000 euro di lavori, l’opzione può essere effettuata solo relativamente ai bonifici «parlanti» effettuati nel 2023, ad esempio, per 1.000 euro. Gli acconti corrisposti nel 2022 (nell’esempio, pari a 9.000 euro), invece, potranno solo essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 (periodo del loro pagamento, principio di cassa).

Lavori a cavallo: la percentuale dell’anno prima rileva per il raggiungimento del 30% dell’anno dopo

In caso di lavori a cavallo d’anno, ai fini del calcolo del Sal di almeno il 30% degli interventi, “non rileva l’eventuale circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d’imposta diversi”, in quanto se nel 2022 sono iniziati i lavori e ne sono stati effettuati e pagati per una percentuale del 10% (da portare solo in “detrazione nella dichiarazione dei redditi”, in quanto inferiore al 30%) e nel 2023 (entro il 31 marzo 2023 per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, con proroga rispettata) ne saranno effettuati (e pagati, in caso di cessione del credito) di nuovi per una percentuale del 20%, sarà possibile effettuare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura solo per la quota relativa al 2023, anche se i lavori effettuati nel 2023 sono pari a solo il 20% (e non del 30%), in quanto «a quel momento» (2023) è stato raggiunto un Sal di almeno il 30% degli interventi realizzati, considerando sia il 10% del 2022 che il 20% del 2023 (circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E, al paragrafo 5.2 e risposta del 31 gennaio 2022, n. 56).

Emissione del primo Sal nel 2022, anche se non si raggiunge il 30%

Stranamente, la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, al paragrafo 5.2, trattando un caso simile individua nei lavori effettuati nel 2022 «un primo SAL» corrispondente al 10% e in quelli del 2023 «un secondo SAL» pari a nuovi lavori per 20%, con la conseguenza che, pur ammettendo le opzioni per la quota del 2023, «gli importi fatturati a seguito dell’emissione di successivi Sal» non potranno essere oggetto di successiva opzione di cessione o sconto in fattura (ma potranno solo essere detratti in dichiarazione), in quanto i “Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo” (si veda Il Sole 24 Ore del 2 agosto 2022).

Pagamenti effettuati tutti nell’anno dopo

Basandosi sulla risposta delle Entrate del 31 gennaio 2022, n. 56, se nel 2022 sono stati effettuati lavori per 2.000 euro e nel 2023 sono stati effettuati lavori per 8.000 euro, il relativo pagamento di 10.000 euro, effettuato tutto nel 2023, dovrebbe essere oggetto di cessione per la sua totalità, «in applicazione del cd. criterio di cassa», se nel 2023 viene raggiunto il Sal del 30% dell’intervento, considerando sia quanto effettuato nel 2022 (2.000 euro) che quanto effettuato nel 2023 (8.000 euro). Sul tema sarebbe auspicabile un chiarimento da parte delle Entrate.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore dell’11 gennaio 2023.