Super bonus: Domande & Risposte

ArticoloIl Sole 24 OreSuper bonus: Domande & Risposte

Domanda

Per gli interventi del super ecobonus su una villetta, dopo aver raggiunto il 30% dei lavori il 30 settembre 2022 (senza asseverazione Enea), ho fatto altri lavori per un altro 30% nell’ultimo trimestre 2022. Ho pagato tutti questi lavori (60%) il 20 dicembre 2022. Per cedere il relativo credito (Sal del 60%) dovevo far inviare l’asseverazione Enea entro il 31 dicembre 2022?

Risposta

No, per le spese sostenute nel 2022, l’asseverazione per il super ecobonus può essere trasmessa all’Enea anche nel 2023, purché in tempo utile per la comunicazione dell’opzione all’agenzia delle Entrate, che deve avvenire entro il 31 marzo 2023 (considerando i 5 giorni di pausa tra l’invio all’Enea e l’invio alle Entrate). In questo caso di invio successivo rispetto al 31 dicembre 2022, il “tecnico asseveratore che si avvale di questa possibilità” deve scrivere nelle note dell’asseverazione la seguente frase: «Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2022» (nota dell’Enea del 30 dicembre 2021).

Domanda

Ho presentato la Scia per il super bonus e ho iniziato i lavori a fine 2020. Rientro nella stretta del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, riguardante le cessioni dei crediti e gli «sconti in fattura»?

Risposta

Per gli interventi già iniziati prima del 1° giugno 2021, in forza di altri procedimenti edilizi (ad esempio, una Scia o un permesso di costruire), era possibile «sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione» della nuova «Cila-superbonus». In questo secondo caso di presentazione della Cilas (presentabile solo dal 5 agosto 2021), l’istante poteva richiedere all’amministrazione comunale di «tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla» Cilas (Quaderno Anci del 28 luglio 2021). L’articolo 2, comma 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, però, non considera questo caso tra quelli esclusi dalla stretta. Si auspica che questa problematica venga modificata in sede di conversione del decreto. Peraltro, questa problematica è presente anche nell’articolo 1, comma 894 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che elenca i casi in cui il super bonus può rimanere al 110% (e non al 90%) nel 2023.

Domanda

Il 10 maggio 2022, un proprietario unico di un edificio con 4 unità immobiliari ha presentato la Cila ordinaria, ma non la Cilas. Può beneficiare del super bonus del 110% per i lavori eco e per quelli sismici? Può cedere i crediti?

Risposta

No, ma può beneficiare, ad esempio, del sisma bonus ordinario e dell’ecobonus ordinario. In alternativa, può beneficiare anche dell’eco-sisma bonus dell’80-85% per i lavori sulle parti comuni dell’edificio dell’unico proprietario (risposte 22 maggio 2020, nn. 137 e 139 e 22 luglio 2019, n. 293), anche se le unità fossero non abitative e superiori a 4 (si veda l’inserto “Bonus casa” del 1° marzo 2023). In tutti questi casi, la cessione è ancora possibile, in quanto risulta “presentata la richiesta del titolo abilitativo” prima del 17 febbraio 2023 (articolo 2, comma 3 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 09 marzo 2023