Stop alle cessioni per il «box auto acquisti», il «super sisma bonus acquisti» e il super bonus con Cila ordinaria

ArticoloIl Sole 24 OreStop alle cessioni per il «box auto acquisti», il «super sisma bonus acquisti» e il super bonus con Cila ordinaria

Una probabile svista legislativa che è bene che venga corretta.

Per il «box auto acquisti» non è prevista alcuna norma disapplicativa del blocco delle cessioni del credito o di «sconto in fattura», quindi, dal 17 febbraio 2023 queste opzioni non sono più possibili, neanche se il rogito è già stato stipulato (o il preliminare registrato) prima di questa data. Un problema simile si pone anche per il «super sisma bonus acquisti» al 110%, terminato con i rogiti del 31 dicembre 2022, e per chi, prima del 1° giugno 2021, ha presentato una Cila ordinaria, senza presentare una nuova «Cila-superbonus».

Dal 17 febbraio 2023, le opzioni di «sconto in fattura» o di cessione dei crediti edili (derivanti sia dal super bonus che da altri bonus minori), non sono più consentite, tranne in questi casi: 

  • per il super bonus, se entro il 16 febbraio 2023:
  • era già stata presentata la Cilas per gli interventi delle persone fisiche nelle unità unifamiliari, nelle villette a schiera o negli edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari di un unico proprietario; 
  • era già stata presentata la Cilas e risultava già “adottata la delibera assembleare” di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni (in questo caso, a differenza della stretta avvenuta dal decreto Aiuti-quater, decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, relativa alla riduzione del 110% al 90% del super bonus nel 2023 per i condomìni, non serve che la data della delibera sia “attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” dall’amministratore del condominio ovvero “dal condomino che ha presieduto l’assemblea”, nel caso dei condomìni minimi in cui non è stato nominato l’amministratore);
  • era già stata “presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo” per gli “interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici”;
  • per tutti i bonus edili cedibili o scontabili in fattura, diversi da quelli del super bonus del 110% (cioè per il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto costruzioni dal 2022, l’ecobonus, il sisma bonus, il bonus facciate, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, le colonnine di ricarica di veicoli elettrici al 50% fino al 31 dicembre 2021 e l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, se non trainata al 110%), se entro il 16 febbraio 2023: 
  • era già stata «presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario» (quindi, indipendentemente dall’inizio dei lavori); 
  • erano «già iniziati i lavori», per “gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo”;
  • era già stato “regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile” nel caso di bonus casa acquisti o di sisma bonus acquisti (articolo 2, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11).

Quindi, anche i bonus edili diversi dal super bonus, potenzialmente cedibili, indicati nell’articolo 121, comma 2, decreto legge 34/2020, dal 17 febbraio 2023, rientrano nella stretta del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, relativa alle cessioni dei crediti e agli «sconti in fattura», tranne quelli che rispettano le suddette condizioni. Si tratta di questi bonus: 

  • il bonus casa rilevante (articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, Tuir), quindi, solo per le manutenzioni, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia;
  • gli «interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia quale, tra gli altri, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore» o il fotovoltaico, indicati tra gli interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico nell’articolo 16-bis, lettera h) del Tuir (risposta 16 dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2022);
  • il bonus casa acquisti dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir (risposta 7 dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 sul 110%);
  • la detrazione del 75% per il “superamento ed eliminazione di barriere architettoniche” dell’articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • l’ecobonus ordinario;
  • il sisma bonus ordinario (anche se acquisti);
  • il bonus facciate, scaduto per le persone fisiche e le imprese lo scorso 31 dicembre 2022, tranne per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per le quali il 60% è applicabile per le spese sostenute, col principio di competenza, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022 (in sintonia con quanto detto nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, paragrafo 3);
  • l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici dell’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, detraibili al 50% (in 10 anni) e scaduto il 31 dicembre 2021; in questi casi, la stretta alle cessioni dei crediti sarebbe potenzialmente applicabile alle cessioni delle rate residue, ma la norma viene sterilizzata dal fatto che i lavori sono iniziati o l’eventuale richiesta del titolo edilizio è stata fatta prima del 17 febbraio 2023.

Box auto acquisti

Per il bonus casa relativo alla «realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune», previsto dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del Tuir, l’opzione per la cessione del credito o lo «sconto in fattura» è possibile solo dal 2022, e il suo stop dal 17 febbraio 2023 non si applica se il 16 febbraio 2023 era già stata «presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario» (quindi, indipendentemente dall’inizio dei lavori), solitamente un permesso a costruire. Attenzione, però, che questo bonus è possibile, non solo in caso di “costruzione realizzata in economia” (completamente “in proprio” o tramite contratti d’opera o di appalto con imprese costruttrici), ma anche in caso di acquisto da terzi di “box e posti auto pertinenziali già realizzati”, cosiddetto «box auto acquisti» (risoluzione dell’8 febbraio 2008, n. 38/E). In questo caso, sembra difficile che, per escludere questa agevolazione dalla stretta delle cessioni, si debba verificare la data della «richiesta del titolo abilitativo» in capo all’impresa che ha costruito il box (se precedente al 17 febbraio 2023), in quanto questa agevolazione è simile al «bonus casa acquisti» e al «sisma bonus acquisti», quindi, si dovrebbe analizzare la data del rogito notarile o del preliminare registrato (sempre irrilevante il bonifico parlante). L’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, però, quando richiede il rogito o il preliminare cita solo il «bonus casa acquisti» (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir) e il «sisma bonus acquisti» ordinario (articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). Pertanto, per il «box auto acquisti» non è prevista alcuna norma disapplicativa del blocco delle opzioni e dal 17 febbraio 2023 non è più possibile inviare all’agenzia delle Entrate le comunicazioni di cessione del credito o di «sconto in fattura», neanche se il rogito è già stato stipulato (o il preliminare registrato) prima di questa data.

Super sisma bonus acquisti

Un problema simile si pone anche per il «super sisma bonus acquisti» al 110%, terminato con i rogiti del 31 dicembre 2022, per il quale non vi è traccia nell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, a meno che la norma non lo voglia far rientrare nella casistica delle demolizioni e ricostruzioni (lettera c). Ma quest’ultima ipotesi non è stata presa in considerazione in sede di applicazione dell’articolo 119, comma 8-ter, decreto legge 34/2020, relativo alle proroghe del super bonus, quindi, non è possibile poterla utilizzare ora.

Cilas ordinaria

Ultimo grande escluso della sterilizzazione della stretta del blocco delle opzioni di cessione del credito o di «sconto in fattura» è il caso di chi prima del 1° giugno 2021 ha presentato una Cila ordinaria o un’altra richiesta di titolo edilizio abilitativo e poi, seguendo il Quaderno Anci del 28 luglio 2021 ha proseguito «con la procedura già in essere», senza presentare una nuova «Cila-superbonus». L’articolo 2, comma 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, purtroppo, ora, non considera questo caso tra quelli esclusi dalla stretta. Peraltro, questa problematica era presente anche nell’articolo 1, comma 894 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che elenca i casi in cui il super bonus può rimanere al 110% (e non al 90%) nel 2023.

Si auspica che tutte queste problematiche vengano modificate in sede di conversione del decreto.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 14 marzo 2023