Stop alle cessioni o allo «sconto in fattura» anche per i lavori in edilizia libera iniziati da venerdì 17 febbraio 2023

ArticoloIl Sole 24 OreStop alle cessioni o allo «sconto in fattura» anche per i lavori in edilizia libera iniziati da venerdì 17 febbraio 2023

Sono salvi solo i lavori che entro il 16 febbraio 2023 erano «già iniziati i lavori». Per provare che i lavori in edilizia libera sono iniziati prima del 17 febbraio 2023, per evitare la stretta alle cessioni dei crediti e agli «sconti in fattura», il decreto legge n. 11/2023 non richiede particolari evidenze, ma sicuramente dovrà essere predisposta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti questo evento, in quanto questa autodichiarazione è già prevista per tutti i bonus edili dal provvedimento 2 novembre 2011, n. 149646, punto 1, non solo per descrivere l’intervento in edilizia libera agevolato, ma anche per attestare la «data di inizio dei lavori».

Per tutti gli “interventi per i quali non è prevista la  presentazione di un titolo abilitativo” (quindi, non quelli del super bonus), cioè per quelli cosiddetti in edilizia libera (ad esempio, quelli indicati nell’elenco non esaustivo del «Glossario unico per l’edilizia libera» allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018) e per i quali era possibile cedere a terzi la detrazione o scontarla in fattura (ad esempio, per il bonus casa rilevante, l’ecobonus, il bonus facciate fino al 2022, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, le colonnine di ricarica di veicoli elettrici al 50% fino al 31 dicembre 2021 e l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, se non trainata al 110%), la stretta del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, alle cessioni dei crediti e agli «sconti in fattura», non si applica solo se entro il 16 febbraio 2023 erano «già iniziati i lavori».

Esempi

Nello specifico, tra gli interventi che rispettano tutte e due queste condizioni (edilizia libera e credito cedibile o scontabile in fattura), ricordiamo i seguenti:

  • gli “interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW”;
  • l’installazione di “pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici”, in edilizia libera solo se realizzati al di fuori dei centri storici (cioè al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444).

Questi due interventi sono agevolati con il bonus casa del 50% nell’ambito del risparmio energetico non qualificato dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, indipendentemente dalla loro classificazione o meno tra la manutenzione straordinaria, e generano crediti cedibili o scontabili, grazie al chiarimento della risposta 16 dell’agenzia delle Entrate data a Telefisco 2022.

Anche l’eliminazione delle barriere architettoniche (senza la “realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”) è indicata nel «Glossario unico per l’edilizia libera» ed è agevolata fiscalmente con il bonus casa dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir, ma la relativa detrazione, anche prima del 17 febbraio 2023, non poteva essere trasferita a terzi o al fornitore (tranne nel caso in cui rientrasse nella manutenzione straordinaria o nella ristrutturazione). Per questi interventi, invece, l’opzione è possibile solo se spetta il super bonus trainato, per il quale, però, serve la Cilas. L’opzione, infine, è possibile, se spetta la detrazione del 75% prevista dal 2022 al 2025. Solo in questo caso, quindi, se si rientra nell’ambito dell’edilizia libera, è possibile evitare la stretta solo con l’inizio lavori prima del 17 febbraio 2023.

Prova

Non è facile, però, provare l’inizio dei lavori prima del 17 febbraio 2023, quando manca la presentazione della Cila al Comune. Non è sufficiente, ad esempio, la firma del contratto con l’impresa o con il fornitore dei beni (ad esempio, i pannelli fotovoltaici) o il pagamento di un acconto, con emissione della relativa fattura di acconto. Potrebbe essere utile, invece, conservare, ad esempio, la richiesta effettuata al Comune, prima del 17 febbraio 2023, per l’occupazione del suolo pubblico per un piccolo ponteggio o per l’accesso di mezzi di trasporto (che portano il materiale al cantiere) in zone a traffico limitato. Ma in quest’ultimo caso, non è così certo che la semplice consegna dei beni al cantiere valga come “inizio dei lavori”.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

In ogni caso, per provare la data di inizio dei lavori, l’agenzia delle Entrate, in sede di controllo, richiederà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, con sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci), in cui, oltre a indicare la «data di inizio dei lavori», viene “attestata la circostanza che gli interventi” posti in essere “rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”. Questa è prevista per tutti i bonus edili su interventi in edilizia libera dal provvedimento 2 novembre 2011, n. 149646, punto 1, circolare 1 giugno 2012, n. 19/E e e dalla risoluzione ministeriale 12 novembre 2007, n. 325/E.

In generale, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47, dpr 28 dicembre 2000, n. 445) è un “documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi” (articolo 1, dpr 28 dicembre 2000, n. 445), e può essere “resa nell’interesse proprio del dichiarante” anche riguardo a “stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza” (articolo 47, comma 1, dpr 28 dicembre 2000, n. 445).

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati” (articolo 19, dpr 28 dicembre 2000, n. 445). Se “attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa” (articolo 19-bis, dpr 28 dicembre 2000, n. 445).

Non è necessario che le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà siano autenticate, se sono “sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica”. In alternativa, possono essere sottoscritte dall’interessato “in presenza del dipendente addetto” degli organi della amministrazione pubblica a cui devono essere prodotte (articolo 38, dpr 28 dicembre 2000, n. 445).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 febbraio 2023