Startup, il super-sconto attende il decreto

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Dopo il via libera all’aumento dal 19% al 30% della detrazione per gli investimenti nel capitale delle startup innovative e dal 20% al 30% della deduzione per gli investitori soggetti Ires, da parte della Commissione europea (decisione 19 giugno 2017 n. 4285, pubblicata il 18 settembre 2017), si attende ora l’aggiornamento del decreto attuativo del 25 febbraio 2016, che dovrà essere emanato dal ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico. L’auspicio è che venga attenuata la limitazione cosiddetta degli «investimenti ulteriori» (introdotta dall’articolo 2, comma 3, lettera d, del decreto 25 febbraio 2016), secondo la quale questa agevolazione fiscale non può essere utilizzata dagli investitori che già possiedono «partecipazioni, titoli o diritti» nella società innovativa «oggetto dell’investimento», limitando così gli aumenti di capitale sociale e incentivando solo i versamenti in sede di costituzione. C’è un’eccezione a questo divieto solo per gli «investimenti ulteriori» che rispettano tutte le seguenti condizioni: il finanziamento del rischio complessivo (non solo l’ulteriore investimento) non deve superare 15 milioni di euro; la possibilità di investimenti ulteriori deve essere già prevista dal piano aziendale iniziale; la società innovativa non deve essere «collegata» di un’altra impresa diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo di questa agevolazione, a meno che la startup o la Pmi innovativa risultante, soddisfi le condizioni della definizione Ue di Pmi. È auspicabile che il nuovo decreto attuativo semplifichi queste limitazioni agli aumenti di capitale sociale delle società innovative. Nuova autorizzazione Ue Leggendo attentamente la nuova autorizzazione Ue per le startup innovative, poi, si nota che, nonostante la normativa italiana abbia prorogato l’agevolazione “a regime” a partire dal 2017, «le autorità italiane hanno» chiesto alla Commissione Ue «una proroga» dell’incentivo solo fino al 31 dicembre 2025. Pmi innovative Sempre in tema di nullaosta comunitari, infine, si ricorda che deve ancora essere autorizzata dalla Commissione europea l’estensione di questa agevolazione fiscale alle Pmi innovative, come previsto dall’articolo 4, comma 12-ter, del Dl 24 gennaio 2015 n. 3.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 ottobre 2017

 

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