Spesometro, fatture su carta censite dal prestatore

ArticoloIl Sole 24 OreSpesometro, fatture su carta censite dal prestatore

Con l’invio dello spesometro del secondo semestre 2018, in scadenza martedì 30 aprile, potremo dire addio a questo adempimento introdotto nel 2017 e sostituito dal 1° gennaio 2019 con l’esterometro (in scadenza la stessa data, relativamente ai primi tre mesi del 2019) e con le fatture elettroniche da inviare tramite il Sistema di interscambio. Il 30 aprile scadrà anche il pagamento, con F24 (codice tributo 2501), dell’imposta di bollo da due euro sulle fatture elettroniche (senza Iva per importi superiori a 77,47 euro) emesse nel 2018 per obbligo (ad esempio, B2G e subappalto) o per facoltà (per esempio, B2B) e per l’imposta di bollo sui libri e registri tenuti e archiviati con modalità informatica nel 2018. Niente spesometro passivo

Le fatture datate 2018 e ricevute su carta dal cessionario/committente nel 2019 non devono essere inserite da quest’ultimo nello spesometro del secondo semestre 2018. Queste fatture, invece, devono rientrare nello spesometro del cedente/prestatore. Invece, si ritiene che il cessionario/committente debba indicare nell’ultimo spesometro del 2018 le fatture ricevute su carta e registrate a dicembre 2018, anche se nel 2019 ha ricevuto le stesse fatture (con le stesse date del 2018) in formato xml tramite lo Sdi. Servizi generici Le fatture emesse per i servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere inserite nello spesometro con il codice natura N2, non soggetti a Iva (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4), mentre quelle per servizi resi a soggetti Ue hanno natura N6, inversione contabile, perché anche se entrambi le operazioni sono non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale (articolo 7-ter del Dpr 633/72, risposta alla Faq del 2 ottobre 2017, nel portale «Fatture e corrispettivi»), per i servizi resi a soggetti extra-Ue in fattura va riportata l’annotazione operazione non soggetta, mentre per quelli verso soggetti Ue va riportata l’annotazione inversione contabile (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, del Dpr 633/1972). Forfettari e minimi I forfettari e i minimi sono esclusi dall’invio del nuovo spesometro (circolari 7 febbraio 2017, n. 1/E, e 7 aprile 2017, n. 8/E, risposta 12.3). Chi riceve una fattura da uno di questi soggetti, invece, deve registrarla nei registri Iva acquisti (circolare 13/08, risposta 3.6) e inviare i relativi dati all’interno dello spesometro, con natura N2 (non soggette o fuori campo Iva). Cessioni di denaro Lo stesso codice natura N2 va utilizzato per le cessioni aventi ad oggetto denaro, che sono fuori campo Iva, in base all’articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633/72, ma solo se è stata emessa la fattura. Documenti diversi Le operazioni non documentate da fattura, nota di accredito o bolla doganale, come ad esempio le schede carburanti, le spese postali, gli F24, le ricevute di pagamento dei bolli auto e delle assicurazioni, non vanno inseriti nello spesometro. Nota di accredito ai soli fini Iva Se per le note di variazione rilevanti ai soli fini dell’Iva (articolo 26, comma 2, del Dpr 633/72; circolare 77/00, paragrafo 3) non si riesce a recuperare il valore dell’aliquota corretta che ha determinato la variazione, va indicato il valore 99 in corrispondenza dell’elemento aliquota.

 

FATTURE EMESSE DAL 1° luglio 2018 AL 31 dicembre 2018 (4) FATTURE RICEVUTE fino al 31 dicembre 2018 e REGISTRATE

DAL 1° luglio 2018 AL 31 Dicembre 2018

N1: ESCLUSE DA IVA, IN base aLL’ARTICOLO 15, DPR 633/1972 (SOLO SE L’OPERAZIONE VIENE FATTURATA PER SCELTA) (1)
Interessi di mora, penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (N010100)
N2: NON SOGGETTE A IVA (FUORI CAMPO IVA) (SOLO SE L’OPERAZIONE VIENE FATTURATA PER SCELTA) (1)
Sono esclusi dall’invio dello spesometro i contribuenti forfettari e minimi (circolari 7 febbraio 2017, n. 1/E, e 7 aprile 2017, n. 8/E, risposta 12.3) Fatture ricevute da contribuenti forfettari o minimi (risoluzione 5 luglio 2017, n.87/E, risposta 11)
Prestazioni di servizi rese, non soggette a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio, i servizi generici resi a soggetti passivi extra-Ue, ai sensi dell’articolo 7-ter, Dpr 633/1972, dove le fatture hanno l’annotazione “operazione non soggetta” (articolo 21, comma 6-bis, lettera b, Dpr 633/1972; circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4; N020202) o le prestazioni di servizi (comprese le perizie e le prestazioni di agenzia) relative a beni immobili situati in paesi extra-Ue, articolo 7-quater, comma 1, lettera a), dpr 633/1972 (N020203) Prestazioni di servizi ricevute, non soggette a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio, i servizi alberghieri o di ristorazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettere a) e c), Dpr 633/1972
Cessioni o acquisti di beni non soggetti a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità, di cui agli articoli da 7 a 7-septies, Dpr 633/1972, come la vendita o l’acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato
Cessioni di denaro, di crediti in denaro, di aziende, di terreni non edificabili eccetera, articolo 2, comma 3, Dpr 633/1972 (N020101)
Cessioni in regime monofase, articolo 74, comma 1, Dpr 633/1972, ad esempio di generi di monopolio (tabacchi), di quotidiani, periodici, libri o di schede telefoniche prepagate (N020300) (risposta dell’agenzia delle Entrate al Forum de «Il Sole 24 Ore» sulla fattura elettronica del 12 novembre 2018, formalizzata nella Faq 15 del 27 novembre 2018). Si inseriscono le fatture ricevute solo se sono registrate nel registro Iva degli acquisti (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 6)
N3: NON IMPONIBILI IVA (1)
Esportazioni dirette, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a),

Dpr 633/72 (N030101), anche triangolari (N030102, 3 o 4) (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4). Per l’articolo 21, comma 6,

lettera b, Dpr 633/1972, in fattura, va indicata anche l’annotazione “operazione non imponibile”

Non applicabile
Esportazioni indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto), articolo 8, comma 1, lettera b), Dpr 633/72 (indicazione in fattura di “operazione non imponibile”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera b, Dpr 633/1972; N030106) (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4) Non applicabile
Cessioni o servizi a esportatori abituali, a seguito di ricevimento della loro lettera di intento, in base all’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/72 (indicazione in fattura di “operazione non imponibile”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera b, Dpr 633/1972; N030201). Acquisti da parte di esportatori abituali, a seguito di invio al fornitore della lettera di intento, in base all’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/72.
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali resi, non imponibili in base all’articolo 9, comma 1, Dpr 633/72 (in fattura c’è l’annotazione “operazione non imponibile”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera b, Dpr 633/1972; N030110)
Cessioni di beni intracomunitarie, in base all’articolo 41, decreto legge 331/1993 (N030401) Acquisti di beni intracomunitari, solo se l’operazione è non imponibile, in base all’articolo 42, decreto legge 331/1993 (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 10), con fattura integrata e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2)
N4: ESENTI DA IVA (1)
Operazioni esenti (in fattura c’è l’annotazione “operazione esente”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera c, Dpr 633/1972), come le prestazioni sanitarie (articolo 10, n. 18, Dpr 633/1972; N040106)
Non applicabile Acquisti di beni intracomunitari, solo se l’operazione è esente, in base all’articolo 42, decreto legge 331/1993 (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 10), con fattura integrata e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2)
N5: REGIME DEL MARGINE / IVA NON ESPOSTA IN FATTURA (1)
Compravendite di beni usati (come un’autovettura usata ceduta da un concessionario di auto), di oggetti d’arte, di antiquariato

o da collezione, con il regime speciale del margine degli articoli 36 e seguenti, decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (in fattura c’è l’annotazione “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera d, Dpr 633/1972). Se sono esportazioni, invece, la natura è N3 (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 9)

Operazioni con Iva inclusa (non esposta in fattura), da parte delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale del margine dell’articolo

74-ter, Dpr 633/1972 (in fattura c’è l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera e,

Dpr 633/1972)

N6: INVERSIONE CONTABILE, PER LE « OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE OVVERO NEI CASI DI AUTOFATTURAZIONE PER ACQUISTI EXTRA UE

DI SERVIZI OVVERO PER IMPORTAZIONI DI BENI NEI SOLI CASI PREVISTI» (ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO 27 MARZO 2017, N. 58793) (1)

Operazioni in reverse charge interno (2), come le prestazioni in subappalti edili (articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr 633/1972; N060104), i “servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici” (lettera a-ter; N060107), le cessioni di “energia elettrica” (lettera d-quater; N060202), di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo” (articolo 74, comma 7, Dpr 633/1972; N060102) o di rottami (commi 7 e 8; N060102). Nei casi dell’articolo 74, commi 7 e 8, Dpr 633/1972, le fatture hanno l’annotazione «inversione contabile», imposta dal comma 7
Non applicabile Acquisti di beni intracomunitari, con fattura integrata con Iva, perché operazione imponibile (3) e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2) (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 10)
Prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi intracomunitari, in base all’articolo 7-ter, Dpr 633/1972, dove le fatture hanno l’annotazione “inversione contabile”, imposta dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera a, Dpr 633/1972 (risposta alla Faq del 2 ottobre 2017, nel portale Fatture e corrispettivi; N060201) o prestazioni di servizi (comprese le perizie e le prestazioni di agenzia) relative a beni immobili situati in paesi Ue, in base all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972 (N060202) Prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi intracomunitari a soggetti passivi italiani, con fattura integrata con Iva, se operazione imponibile (3), e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2) (dal 17 marzo 2012, non è più possibile l’autofatturazione per l’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972)
Non applicabile Prestazioni di servizi generiche rese da soggetti economici extracomunitari a soggetti passivi italiani, con l’emissione dell’autofattura con Iva, se operazione imponibile, con Iva registrata sia a debito che a credito (2) (3) (Faq dell’agenzia delle Entrate nell’applicativo “Fatture e corrispettivi” del 10 agosto 2017)
N7: IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE (1)
Vendite a distanza a privati Ue, in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, in base agli articoli 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lettera b), decreto legge 331/1993 (allegato al provvedimento 27 marzo 2017,

n. 58793), nel caso in cui “l’ammontare delle cessioni effettuate

in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente

o superi in quello in corso 100mila euro ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato” (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 1).

Sono cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia e l’Iva va assolta nel paese Ue del privato

Non applicabile
Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici o di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, in base all’articolo 7-sexies, lettere f) e g), articolo 74-sexies, Dpr 633/1972, se il soggetto Iva italiano ha aderito al Moss (regime del Mini One Stop Shop), in Italia come negli altri Stati comunitari Non applicabile

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 23 aprile 2019

 

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