Spese di frequenza di asili, elementari, medie, superiori e università: dal 1°gennaio 2015, sono detraibili al 19% anche le spese per le mense scolastiche

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La nuova detrazione per le “spese per la frequenza” di asili, elementari, medie e superiori non prevede più che l’onere da detrarre non superiori “le tasse e i contributi” degli istituti statali, ma prevede che la spesa agevolata al 19% non superi i “400 euro per alunno o studente” (detrazione massima di 76 euro per alunno o studente). Ora che, per il nuovo bonus, non vi è più il riferimento alle tasse e ai contributi statali, deve essere chiarito cosa si intende per “spese per la frequenza”, in quanto per il vecchio bonus si faceva riferimento alle sole tasse e contributi statali, solo perché questi formavano il limite massimo detraibile sia per le scuole pubbliche che per quelle private.

Sul tema l’agenzia delle Entrate (sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), nella circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15, ha chiarito che rientrano tra le “spese per la frequenza” di asili, elementari, medie e superiori, detraibili al 19% e nel limite di spesa di “400 euro per alunno o studente”, “le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica” (tranne quelle per le finalità di cui alla lettera i-octies, dell’articolo 15, Tuir), come “a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”. E’ escluso dalla detrazione, invece, “l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado”, cioè per le medie e le superiori (licei, istituti tecnici e istituti professionali). Si ritiene che questi chiarimenti valgano anche per i “corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali”, in quanto anche in questo caso si parla di “spese per frequenza”.

Non sono stati forniti chiarimenti relativamente alla possibilità di comprendere tra le “spese per la frequenza”, sempre nel limite dei 400 euro per alunno o studente, anche il vitto (al di fuori delle mense scolastiche), l’alloggio (ad esempio, in collegio o in convitto) e il trasporto, ad esempio, per l’abbonamento del bus o del treno (si veda Il Sole 24 Ore del 16 settembre 2015).

Entrata in vigore

Anche se la riforma della scuola è entrata in vigore il 16 luglio 2015, tutte le spese di frequenza di asili, elementari, medie e superiori (compresa la mensa scolastica), sostenute prima di questa data (e comunque dopo il primo gennaio 2015) potranno essere detratte dall’Irpef al 19% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 relativi al 2015. Questa efficacia retroattiva della norma è stata concessa dall’agenzia delle Entrate nella circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15, la quale, consapevole dell’entrata in vigore in corso d’anno della riforma della scuola, ha concesso la possibilità di detrarre tutte le spese scolastiche “a partire dal 1 gennaio 2015”, validando anche quanto detto in generale nelle istruzioni del 730 2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 16 gennaio 2016).

L’efficacia della nuova detrazione Irpef per queste spese di istruzione è stata confermata anche dalla risposta all’interrogazione parlamentare del 21 aprile 2016, n. 5-08453, con la quale sono state segnalate le resistenze di alcuni Caf ad inserire le spese per la mensa scolastica tra gli oneri detraibili al 19% dal primo gennaio 2015, in quanto i Centri di assistenza fiscale non riconoscono come “validi documenti di certificazione” le “ricevute di pagamento” rilasciate dalle mense scolastiche e le certificazioni dei Comuni che gestiscono le mense stesse. Nella risposta all’interrogazione, comunque, è stata promessa l’emanazione da parte dell’agenzia delle Entrate di un’apposita circolare per fornire le indicazioni relative “alla documentazione necessaria per certificare il sostenimento” delle spese per le mense scolastiche, sostenute per gli alunni degli asili, delle elementari, delle medie e delle superiori.

Le novità contenute dalla riforma della scuola (articolo 1, comma 151, lettera b, Legge 13 luglio 2015, n. 107) per le spese di frequenza di asili, elementari, medie e superiori (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir), sono entrate in vigore il 16 luglio 2015, ma la circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, dopo aver confermato questa entrata in vigore, ha chiarito che la loro efficacia si ha già “a partire dal 1 gennaio 2015”.

Relativamente alle “spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria” (articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir), invece, non è stato necessario alcun chiarimento dell’agenzia delle Entrate perché già la Legge di Stabilità 2016, ha specificato che l’efficacia di questa nuova detrazione si ha “a partire dall’anno d’imposta 2015”, cioè retroattivamente rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta il primo gennaio 2016 (articolo 1, commi 954, lettera b, e 955, Legge 28 dicembre 2015, n. 208). In particolare, “a partire dall’anno d’imposta 2015”, si possono detrarre dall’Irpef al 19% le “spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto” del Ministero dell’istruzione da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno (solo per il 2015, questo decreto doveva essere “adottato entro il 31 gennaio 2016”, ai sensi dell’articolo 1, comma 955, Legge 28 dicembre 2015, n. 208), “tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali” (codice 13 dei righi da E8 a E12 del modello 730 2016).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 26 aprile 2016

 

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