Soci e associati devono indicare le ore lavorate anche in percentuale

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IL QUESITO Come compilano i professionisti il relativo quadro contabile e il quadro A? A differenza delle imprese, i professionisti compilano i loro dati contabili degli Isa nel quadro G e non nel quadro F. Anche i professionisti, poi, devono compilare il quadro A con i dati relativi alle giornate lavorate e il numero e le percentuali di lavoro prestato da soci o associati. QUADRO A Nel quadro A degli Isa i professionisti devono riportare il numero delle giornate retribuite del personale, distinto tra quello a tempo pieno (rigo A01), a tempo parziale, assunto con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro (rigo A02) e gli apprendisti (rigo A03).   Se un dipendente, ad esempio, ha avuto un contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 20 giugno e un contratto a tempo pieno dal 21 giugno al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.   Il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa va riportato nel rigo A04, e quello dei collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente va indicato nel rigo A05.   I professionisti devono riportare il numero e le percentuali di lavoro prestato dai soci o dagli associati nel rigo A06. La percentuale di lavoro prestato va calcolata su base annua, in base al tempo dedicato all’attività prestata dai soci o associati nella società o nell’associazione, rispetto al tempo complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale, ma svolta in forma individuale o associata.   La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.   Ad esempio, se un’associazione professionale è composta da due associati, dove il primo svolge l’attività solo nell’associazione e il secondo la svolge anche in proprio, se si ipotizza che quest’ultimo presti nell’associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna del rigo A06 è di 150, cioè la somma di 100 (del primo associato) e 50 (del secondo associato). REDDITO O PERDITA FINALE Il software visualizza nel rigo G13 degli Isa dei professionisti il reddito (o la perdita), come risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro G degli Isa e rilevanti ai fini fiscali. Questo importo deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi del quadro RE del modello Redditi 2019. ADEGUAMENTO   I professionisti possono indicare l’ammontare degli «ulteriori componenti positivi», non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nel rigo G02, ai fini del miglioramento del loro profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale degli Isa.   Questi ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva (articolo 9-bis, comma 9, decreto legge 50/2017).   Ai fini Iva, all’ammontare di questi «ulteriori componenti positivi» si applica, salva prova contraria e considerando l’esistenza di operazioni non soggette a Iva ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota Iva media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato (rigo G20).   La dichiarazione di questi «ulteriori componenti positivi», non risultanti dalle scritture contabili, non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, se il versamento delle relative imposte viene effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, anche a rate (articolo 9-bis, comma 9, decreto legge 50/17).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 18 settembre 2019

 

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