Sismabonus convertibile in sconto del fornitore

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Via libera, nel decreto crescita, al trasferimento del credito d’imposta al fornitore dei lavori, tramite applicazione dello sconto alla pari, anche per la detrazione Irpef o Ires del 50% sulle misure antisismiche riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive e per quella del 70% sulle misure antisismiche da cui derivi una riduzione del rischio sismico di una classe di rischio, o dell’80% con una riduzione di due classi, in precedenza escluse dalla cessione. Per gli interventi antisismici sulle parti comuni, che consentono una detrazione Irpef o Ires del 75% (riduzione di una classe di rischio) o dell’85% (riduzione di due classi), e per le detrazioni Irpef o Ires del 75% o 85% per l’acquisto di un’unità immobiliari, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti con criteri antisismici da imprese (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/13), i soggetti beneficiari (anche se non incapienti) di queste detrazioni (da ripartire in cinque anni, direttamente, nel modello Redditi o 730) possono optare per la cessione del corrispondente credito, per intero, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, ma non a istituti di credito e intermediari finanziari (con facoltà di questi ultimi di successiva cessione, non a banche) (articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies, Dl 63/13). In alternativa alla detrazione diretta o alla «cessione», dall’entrata in vigore del decreto i beneficiari delle detrazioni possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare “esclusivamente” (parola aggiunta nell’ultima versione del testo) in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Questo trasferimento del credito al fornitore tramite lo sconto è possibile non solo per i due interventi antisismici, ma anche per tutti gli altri interventi antisismici indicati nell’articolo 16 del Dl 63/13 ed esclusi dalla «cessione». In particolare, vale anche – per la detrazione Irpef o Ires del 50% sulle misure antisismiche riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive; – per la detrazione Irpef o Ires del 70% sulle suddette misure antisismiche da cui deriva una riduzione del rischio sismico di 1 classe di rischio o dell’80% con una riduzione di 2 classi. Anche a seguito del Dl, non è ancora possibile cedere a terzi o trasferire ai fornitori (tramite lo sconto) i crediti d’imposta, generati dalle detrazioni Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, del 50% per il bonus mobili e grandi elettrodomestici o del 36% per il bonus giardini.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2019

 

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