Sisma bonus piu’ generoso

ArticoloIl Sole 24 OreNewsSisma bonus piu’ generoso

Il disegno di legge di bilancio 2017 in discussione alla Camera prevede la riduzione dal 65% al 50% della detrazione “speciale” Irpef e Ires sugli interventi antisismici di edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma ne estende la fruizione anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3, prevede la sua proroga fino al 31 dicembre 2021 e ne aumenta il limite massimo di spesa per singolo intervento da 96.000 euro complessivi per ciascuna “unità immobiliare” a 96.000 euro “per unità immobiliare per ciascun anno”. La ripartizione temporale del bonus, poi, dovrebbe essere ridotta da 10 anni a 5 anni. La nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 50%, quindi, è la stessa applicabile fino al 31 dicembre 2017 per la classica detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017) sugli interventi antisismici, la quale, a differenza del bonus “speciale”, non prevede limiti territoriali, impone la ripartizione della detrazione in 10 anni e prevede un tetto di spesa di 96.000 euro per singolo intervento, anche se effettuato su più anni. Per la detrazione “speciale” del 50% per le zone sismiche 1, 2 e 3, poi, se dagli interventi deriva una riduzione del rischio sismico di una o di due classi di rischio (le cui linee guida per la classificazione saranno determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2017), la percentuale della detrazione è aumentata rispettivamente al 70% (75% per le parti comuni condominiali) o all’80% (85% per le parti comuni condominiali). La proroga le spese “sostenute” dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), saranno detraibili dall’Irpef o dall’Ires al 50%, a patto che le “procedure autorizzatorie” comunali per questi interventi siano “attivate” dal primo gennaio 2017 (fino al 2016 è prevista l’attivazione dal 4 agosto 2013) che gli interventi siano eseguiti su “edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità”, cioè nelle zone 1 e 2, Opcm 20 marzo 2003, n. 3274, oltre che nella zona 3, e che siano riferiti a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Limite massimo di spesa Fino alla fine del 2016, per la detrazione Irpef e Ires del 65% sugli interventi antisismici prevista dalla norma speciale (diversa da quella classica Irpef del 36-50% dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), la spesa massima agevolabile è di “96.000 euro per unità immobiliare”. In base alle regole generali del bonus del 36-50%, questo limite è riferito alle spese sostenute per lo stesso intervento per tutto il periodo agevolato, cioè dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. Dal prossimo anno, invece, la bozza della legge di Stabilità 2017 prevede che l’ammontare complessivo delle spese non potrà superare “96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”, quindi, per un massimo potenziale di 480.000 euro per singola unità immobiliare, comprensiva di pertinenza (96.000 euro x 5 anni). Questa novità, però, non si coordina bene con la prevista introduzione nella norma speciale sulle misure antisismiche della regola del cumulo delle spese sostenute in anni diversi sullo stesso intervento, ai fini della verifica del limite massimo dei 96.000 euro. Dovrebbe trattarsi di un errore della bozza, in quanto o si segue la nuova regola che prevede che i 96.000 euro siano il limite delle spese sullo “stesso intervento” per ciascuna “unità immobiliare per ciascun anno” o si segue quella secondo la quale i 96.000 euro rilevano per lo “stesso intervento” per ciascuna “unità immobiliare” su tutto il periodo agevolato. Superbonus classe di rischio Per gli interventi antisismici nelle zone 1, 2 e 3, la detrazione “speciale” Irpef e Ires del 50% è aumentata al 70% se si ottiene una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore (al 75% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali). Il bonus è aumenta all’80%, invece, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori (all’85% per le parti comuni condominiali).

 

Tipologia di intervento Zone sismiche Ripartizione temporale della detrazione Misura della detrazione
Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir).
Tutte In 10 anni Fino al 25 giugno 2012, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 17.280 euro. Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 48.000 euro. Dal 2018, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 17.280 euro.
Le stesse misure antisismiche indicate al punto precedente, con procedure autorizzatorie attivate dal 4 agosto 2013 ovvero dal primo gennaio 2017, per la norma in vigore dal 2017 al 2021 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2021, solo per le zone 1 e 2, Opcm 20 marzo 2003, n. 3274. Dal 2017 al 2021, anche per la zona sismica 3. Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, in 10 anni (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5). Dal 2017 al 2021, in 5 anni. Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, detrazione Irpef e Ires del 65%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, detrazione Irpef e Ires del: 50%
Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2, da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). 70%
Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2, da cui derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). 80%
Le stesse misure antisismiche indicate al punto 3, realizzate su parti comuni condominiali (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). 75%
Le stesse misure antisismiche indicate al punto 4, realizzate su parti comuni condominiali (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). 85%

Risparmio energetico con crediti cedibili

 

Dal 2017 al 2021, per gli interventi sul risparmio energetico delle parti comuni condominiali o di tutte le unità immobiliari del singolo condominio, spetterà la detrazione Irpef e Ires del 65% e in alcuni casi anche del 70 e 75 per cento. In base al testo della legge di bilancio 2017 in discussione alla Camera, la detrazione Irpef e Ires del 65% per le spese sul risparmio energetico è stata prorogata di un altro anno, fino al 31 dicembre 2017. La percentuale di questo bonus Irpef e Ires, indicata nella norma originaria, è del 55% ed è stata applicata dal primo gennaio 2007 al 5 giugno 2013. Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, invece, è stata aumentata al 65 per cento. Dal 2018 in poi, questa agevolazione non vi sarà più e chi vorrà effettuare interventi sul risparmio energetico potrà beneficiare solo della detrazione Irpef del 36-50% per il recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir. Sempre per il quinquennio 2017-2021, la detrazione Irpef e Ires del 65% per gli «interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali» (in scadenza il 31 dicembre 2017) sarà aumentata al 70%, se i lavori interesseranno «l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore» al 25% della «superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo», ovvero al 75% se gli interventi sono «finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva» e conseguono «almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015». Queste novità sono contenute nel (futuro) comma 2-quater, dell’articolo 14 del Dl 63/2013, che nell’ultimo periodo precisa che «le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio». Si ritiene che si intenda dire «le detrazioni di cui al presente comma» e non articolo, altrimenti questo limite dei 40.000 euro sarebbe applicabile anche alla proroga della detrazione Irpef ed Ires del 65% sul risparmio energetico per le singole unità immobiliari ovvero a quella del 65% per le parti comuni condominiali. Il limite dei 40.000 euro, quindi, dovrebbe applicarsi solo alle spese per le parti comuni che hanno l’incentivo del 70% o del 75 per cento. Per beneficiare delle detrazioni Irpef e Ires del 70% o del 75% sui lavori sulle parti comuni è necessario che le condizioni relative al fatto che l’intervento «sull’involucro» incida per più del 25% della «superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo» e che il miglioramento della «prestazione energetica invernale e estiva» consegui «almeno la qualità media» del decreto 26 giugno 2015, siano asseverate «da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici» di cui al decreto 26 giugno 2015. Su queste dichiarazioni, l’Enea effettuerà «controlli, anche a campione» e la «non veridicità dell’attestazione» comporterà la «decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista». Inoltre, gli interventi che dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, potranno beneficiare delle suddette detrazioni Irpef e Ires del 70% o del 75%, i «soggetti beneficiari possono optare per la c essione del corrispondente credito» d’imposta «ai fornitori che hanno effettuato gli interventi» stessi, «nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile». Le relative modalità attuative saranno definite da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, entro il 1° marzo 2017.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 novembre 2016

 

Richiedi una consulenza personalizzata