Si paga con il modello F24 o con il bollettino postale

ArticoloIl Sole 24 OreNewsSi paga con il modello F24 o con il bollettino postale

Moltiplicando gli imponibili alle percentuali dell’Imu (aliquota ordinaria dello 0,76%) e della Tasi (aliquota ordinaria dello 0,1%), spesso risulta un importo annuale dovuto inferiore alla soglia minima di pagamento, quindi, in questi casi non va compilato né l’F24, né il bollettino postale. Per tutte e tre le imposte comunali che compongono la Iuc (l’imposta unica comunale), l’Imu, la Tasi e la Tari, il versamento deve essere effettuato solo per importi annuali di ogni singola imposta pari o superiori a 12 euro. In generale, infatti, l’articolo 25, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che l’importo minimo di pagamento di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche è di 12 euro. Questo importo minimo deve intendersi riferito «all’imposta complessivamente dovuta» per l’intero anno e «non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell’imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili». Va riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune (come chiarito nella risposta del ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2014, riferita alla mini-Imu, ma applicabile anche alla Tasi e alla Tari). Sia per l’Imu che per la Tasi deve essere verificato anche l’eventuale importo minimo di pagamento stabilito dai rispettivi regolamenti comunali dei tributi, quindi, se il comune non ha stabilito una soglia diversa (maggiore o anche inferiore), si paga solo se l’importo va da 12 euro, compresi, in su. Se per lo stesso immobile vi sono più soggetti passivi per l’Imu (pluralità di possessori e/o di detentori), il limite dei 12 euro va riferito all’imposta dovuta da ciascun soggetto passivo (regola non applicabile per la Tasi). Pertanto, se un fabbricato, ad esempio, è cointestato a due soggetti e per l’Imu dell’anno (acconto, più saldo) sono dovuti complessivamente 20 euro, cioè 10 euro per ciascun soggetto passivo, l’imposta non sarà dovuta. Se, invece, l’Imu per l’intero anno è di 28 euro, cioè 14 euro per ciascun contribuente (7 euro per rata), l’imposta è dovuta, in quanto l’importo annuale per singolo soggetto è superiore ai 12 euro. Per la Tasi, invece, l’obbligazione tributaria è “unitaria” (diversamente dall’Imu), in quanto per l’articolo 1, comma 671, legge 147/2013, «in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria». Quindi, l’importo da considerare per verificare il superamento della soglia minima di pagamento di 12 euro è l’imposta annuale calcolata sull’intero valore catastale di tutti gli immobili situati nello stesso comune, indipendentemente dalla quota di possesso o di detenzione tra i soggetti passivi al tributo. Quindi, se per un fabbricato locato sono dovuti 60 euro complessivi e il comune ha posto a carico del detentore il 10% della Tasi, il possessore verserà 54 euro (27 per la prima rata e 27 a saldo) e il detentore dovrà versare 6 euro, perché l’importo complessivo per quell’immobile è di 60 euro.

TRE ESEMPI PER LA COMPILAZIONE I dati di partenza Nel primo esempio , una impresa artigiana ha venduto il 21 marzo 2017 il 100% di un capannone (rendita catastale 21.551,75 euro). Il Comune in cui è situato l’immobile prevede un’aliquota Imu dello 0,76% e ha azzerato la Tasi. L’impresa ha già versato il 16 giugno 2017 un acconto Imu di 1.397,00 euro e verserà il 18 dicembre 2017 il saldo di 1.397,00 euro (21.551,75 euro x 105% x 65 x 0,76% x 50% x 3/12). Nel secondo esempio , è stata calcolata l’Imu che deve versare l’impresa industriale che ha comperato il 21 marzo 2017 il 100% del capannone del primo esempio (rendita catastale 21.551,75 euro). Il Comune in cui è situato l’immobile prevede un’aliquota Imu dello 0,76% e ha azzerato la Tasi. L’impresa ha anche un credito annuale Iva di 5.000,00 euro. L’impresa ha già versato il 16 giugno 2017 un acconto Imu di 4.192,00 euro e il 18 dicembre 2017 compenserà con il credito annuale Iva il saldo Imu di 4.192,00 euro (21.551,75 euro x 105% x 65 x 0,76% x 50% x 9/12). Nel terzo esempio , il contribuente ha acquistato il 26 luglio 2017 il 50% di un’abitazione (rendita catastale 1.283,40 euro), con relativa pertinenza (rendita catastale 99,99 euro). Vi ha portato la residenza e la propria dimora il 18 ottobre 2017, quindi, da novembre in poi non pagherà più l’Imu. Il Comune in cui è situata l’abitazione principale prevede un’aliquota Imu dell’1,02% e ha azzerato l’aliquota Tasi. Il contribuente verserà il 18 dicembre 2017 un saldo Imu di 296,00 euro (1.283,40 euro x 105% x 160 x 1,02% x 50% x 3 / 12) e (99,99 euro x 105% x 160 x 1,02% x 50% x 3 / 12).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 novembre 2017

 

Richiedi una consulenza personalizzata