ArticoloIl Sole 24 OreNewsSenza detrazione più conveniente il metodo storico

IL QUESITO

C’è un sistema più vantaggioso per il calcolo dell’acconto Iva del 27 dicembre?

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Quest’anno, per l’acconto Iva, relativo all’ultimo mese o trimestre del 2018, in scadenza il prossimo 27 dicembre, aumenta la convenienza del metodo storico (88% dell’importo dell’ultima liquidazione dell’anno precedente), rispetto a quello previsionale (almeno l’88% di quanto sarà effettivamente dovuto per il periodo) o a quello delle operazioni effettuate al 20 dicembre (100% della relativa Iva), in quanto per l’ultima liquidazione Iva del 2018 è pienamente operativa la regola introdotta dalla circolare 1/E/2018, che consente la detrazione dell’imposta solo al verificarsi del «duplice requisito» dell’esigibilità dell’Iva e del «possesso di una valida fattura d’acquisto».

Anche l’agevolazione introdotta dal 24 ottobre 2018 (per effetto del Dl 119/2018) dall’articolo 1, comma 1, Dpr 100/1998, non aiuta questo calcolo, in quanto prevede che, solo durante l’anno, nelle liquidazioni Iva possa essere detratta anche l’imposta «relativa ai documenti di acquisto, ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione», mentre per l’ultima liquidazione dell’anno, mensile o trimestrale, la regola non si applica. L’agevolazione, infatti, non vale «per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».

L’impatto sul metodo storico

Il duplice requisito dell’esigibilità e della ricezione del documento è in vigore già dal 1° gennaio 2018, ma non si è applicato per le fatture del 2017, ricevute dal 1° al 16 gennaio 2018. Quindi, nella liquidazione di dicembre 2017 è stata detratta anche l’Iva di questi documenti. Per la circolare 1/E/2018 (paragrafo 1.4), infatti, sono considerati validi e non sanzionabili i comportamenti difformi rispetto alle indicazioni fornite con la circolare stessa (relative al duplice requisito), in particolare, per chi, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbia fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

Pertanto, sia i mensili che i trimestrali hanno potuto inserire nell’ultima liquidazione del 2017 anche l’Iva delle fatture pervenute entro il 16 gennaio 2018. Questa “tempistica” di registrazione, invece, non è possibile oggi per l’ultima liquidazione del 2018, relativamente all’Iva delle fatture passive che arriveranno entro il 16 gennaio 2019. Per questo motivo, in generale, conviene il metodo storico rispetto a quello previsionale.

Il Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, si può utilizzare quello previsionale, quindi, l’acconto Iva del mese di dicembre o del quarto trimestre 2018 è pari all’88% dell’ammontare dell’Iva effettivamente da versare per questi periodi. Applicando il metodo previsionale, si deve prestare attenzione che l’importo su cui calcolare l’88% deve essere al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente: solo così si rende omogenea la base imponibile di questo metodo con quella da utilizzare con il criterio storico (circolare 52 del 3 dicembre 1991, paragrafo 1). Quest’ultima, infatti, considera l’importo “finale” risultante dalla liquidazione di dicembre o del quarto trimestre 2017, cioè quello al netto dell’eventuale compensazione interna con il credito del periodo precedente.

Il Metodo analitico

In alternativa al calcolo dell’acconto Iva con il metodo storico o con quello previsionale, è stato introdotto dal 1993 il metodo delle operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre (o dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali), al netto dell’Iva detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro delle fatture di acquisto nello stesso periodo e di quella degli acquisti intracomunitari.

Relativamente alle fatture attive, non deve essere considerata solo l’Iva a debito dei documenti emessi e/o registrati entro il 20 dicembre, ma va sommata anche quella di tutte le operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre, anche se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione (articolo 6, comma 3-bis, della legge 405/1990). Quindi, va considerata anche l’Iva delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi effettuate entro il 20 dicembre (cioè, rispettivamente spedite/consegnate e pagate), indipendentemente dal fatto che la fattura, emessa entro questa data, venga registrata successivamente, cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione in base all’articolo 23, comma 1, del Dpr 633/1972 e indipendentemente dal fatto che si scelga di emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 5 dicembre 2018

 

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