Scuole, la denuncia PF registra i nuovi tetti di spesa

ArticoloIl Sole 24 OreNewsScuole, la denuncia PF registra i nuovi tetti di spesa

Per i pagamenti del 2016, il limite massimo delle spese per la frequenza di asili, elementari, medie e superiori (indifferentemente se in istituti statali o paritari privati), detraibili al 19% dall’Irpef, è stato aumentato da 400 euro (applicabile per il 2015) a 564 euro per alunno o studente per il 2016, portando lo sconto fiscale unitario da 76 euro a 107 euro. L’aumento, recepito anche dalle istruzioni del modello Redditi PF 2017 , deriva dalla legge di Bilancio 2017, che è stata approvata a dicembre 2016, quindi oggi vanno recuperate tutte le ricevute che, prima dell’aumento, si pensava non potessero essere detratte, perché fuori soglia. Spese scolastiche Possono essere detratte le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori e quelli volontari, deliberati dagli istituti, come ad esempio le spese per la mensa scolastica. Per queste ultime, va recuperata la ricevuta del bollettino postale o del bonifico, effettuati per pagare «la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio». Questa ricevuta, però, deve riportare nella causale «l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno» (codice 12 dei righi da RP8 a RP13 di Redditi PF 2017). Sono spese di frequenza detraibili anche i servizi scolastici per l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Nessuno sconto, invece, per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, oltre che per le spese relative al servizio di trasporto scolastico. Abitazione in leasing La nuova detrazione Irpef del 19% sull’acquisto o sulla costruzione, tramite leasing, di unità da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, introdotta dal 2016 al 2020, deve essere inserita nel rigo RP14 di Redditi PF 2017. In particolare, nella colonna 1 va riportata la data della stipula del contratto di locazione finanziaria dell’immobile da adibire ad abitazione principale, nella colonna 2 il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione (1 per il 2016), nella colonna 3 l’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 (non può superare il limite di 8mila euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni ovvero 4mila euro annui se a tale data il contribuente aveva un’età uguale o superiore a 35 anni) e nella colonna 4 il prezzo di riscatto pagato nel 2016 (non può superare, rispettivamente 20mila euro o 10mila euro). Ecobonus e ristrutturazioni Nei righi da RP61 A RP64, sarà possibile beneficiare della detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Relativamente al trasferimento, in caso di «decesso dell’avente diritto», del bonus del 36-50% sugli interventi per il recupero del patrimonio edilizio e del 55-65% sul risparmio energetico (tema trattato ieri nella trasmissione Cuore e Denari di Radio 24), la norma prevede che la fruizione del beneficio fiscale si trasmetta, «per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene» e le istruzioni a Redditi PF 2017 continuano a dire che «nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene», senza specificare il caso di più eredi. Dovrebbe, però, applicarsi ancora quanto detto dalla circolare 5 marzo 2003, n. 15/E, paragrafo 2 (riferita all’articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 289/2002, in vigore fino al 17 settembre 2011), secondo la quale se la detenzione dell’immobile viene «esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione» può «essere ripartita tra gli stessi in parti uguali». La «detenzione materiale e diretta dell’immobile» sussiste solo se l’erede assegnatario ha «l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale». Dovrebbero essere ininfluenti, quindi, le quote di proprietà dell’immobile tra gli eredi dopo la successione e l’intero bonus residuo dovrebbe essere ripartito, in parti uguali, solo tra gli eredi detentori dello stesso. Bonus mobili La detrazione del 50%, per i pagamenti fatti nel 2016 (anche con bonifici non “parlanti”, bancomat o carta di credito, non con contanti e assegni) per l’acquisto di mobili per l’arredo della «unità immobiliare da adibire ad abitazione principale» (entro la fine del 2016 per gli acquisti effettuati nel 2015, ovvero entro il 2 ottobre 2017 per gli acquisti effettuati nel 2016) e acquistata (nel 2015 o nel 2016) da «giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni» (con limite di spesa di 16mila euro) dovrà essere inserita nel rigo RP58 di Redditi PF 2017.

IL NUOVO CALENDARIO 01 più tempo In base al nuovo calendario dei pagamenti di imposte e contributi calcolati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 da quest’anno vi saranno 14 giorni in più per i versamenti.

02 scadenza principale Sarà il 30 giugno 2017 (31 luglio 2017, con lo 0,4% in più). Conseguentemente, in caso di rateizzazione si avrà una rata in meno.

03 le rate Dopo la prima rata del 30 giugno, per le persone fisiche con partita Iva le successive saranno 17 luglio, 21 agosto, 18 settembre, 16 ottobre e 16 novembre; per quelle senza partita Iva saranno 31 luglio, 31 agosto, 2 ottobre, 31 ottobre e 30 novembre

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 2 febbraio 2017

 

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