ArticoloIl Sole 24 OreNewsSbloccato il credito per i computer

Sono stati istituiti ieri dalle Entrate, con la risoluzione n. 2/E, i codici tributo 6881 e 6882, da utilizzare in compensazione in F24, per i crediti d’imposta, rispettivamente, di 100 euro e di 50 euro, per l’adeguamento tecnologico necessario per inviare lo spesometro e/o i corrispettivi all’agenzia. Ai soggetti in attività nel 2017, che nel 2016 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro, infatti, spetta un credito d’imposta forfettario di 100 euro, se nel 2017 hanno «sostenuto» spese di «adeguamento tecnologico» in «riferimento agli obblighi» di invio delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva o in riferimento all’invio opzionale dei dati delle fatture, emesse e ricevute, di cui all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127 (articolo 21-ter del Dl 31 maggio 2010, n. 78). Ai soggetti che beneficeranno di questo credito d’imposta di 100 euro viene attribuito un ulteriore credito d’imposta forfettario di 50 euro, in aggiunta al primo, se entro il 31 dicembre 2017 hanno esercitato anche l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, relativa alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. I due crediti d’imposta sono cumulabili tra loro e possono essere utilizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, esclusivamente in compensazione in F24, il quale deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I codici tributo da utilizzare sono il 6881 per il credito d’imposta di 100 euro e il 6882 per quello di 50 euro. I due crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo. La norma impone che le spese siano «sostenute» nel 2017, ma, a parte la risoluzione di ieri (5 gennaio 2018) sui codici tributo, l’agenzia delle Entrate non ha dato alcuna indicazione su questo incentivo, né sulla tipologia degli interventi agevolati, né sulla scadenza temporale per il sostenimento delle relative spese. Tralasciando i contribuenti in contabilità ordinaria (poco interessati al bonus, considerando che il volume d’affari del 2016 doveva essere pari o inferiore a 50mila euro), i minimi e i forfettari (esclusi dallo spesometro e dall’invio delle liquidazioni Iva), ricordiamo che per i contribuenti in contabilità semplificata nel 2017 e per i professionisti si applica il principio di cassa, quindi, la spesa si considera fiscalmente «sostenuta» nel 2017, se in tale anno è avvenuto il pagamento, indipendentemente dalla consegna del bene (ad esempio, di un nuovo pc o modem Adsl o fibra) o dall’ultimazione della prestazione informatica (ad esempio, l’installazione di un nuovo software). Va ricordato, però, che la spesa agevolata riguarda gli «adeguamenti tecnologici» finalizzati a specifici adempimenti fiscali relativi al 2017, quindi, si ritiene che, in aggiunta al pagamento nel 2017, sia necessario che queste spese siano «effettuate» (consegna per i beni e ultimazione per i servizi) almeno prima dell’ultimo adempimento riferito al 2017 a cui sono collegate, ad esempio, il 28 febbraio 2018 per l’invio delle liquidazioni Iva relative al quarto trimestre 2017 (a ottobre, novembre e dicembre 2017, per i mensili) e dello spesometro del secondo semestre 2017.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 gennaio 2018

 

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