ArticoloIl Sole 24 OreNewsSaldo Imu, tempo di correzioni

Determinare il valore di un’area edificabile. Scovare la delibera e l’aliquota applicabile. Capire se si ha diritto al nuovo sconto sulle case date in uso gratuito a genitori o figli. E ancora: trovare la soglia minima al di sotto della quale il versamento non è dovuto e calcolare la quota a carico dell’inquilino. Se è vero che il saldo Imu e Tasi del 2016 – scaduto lo scorso 16 dicembre – non presentava un coefficiente di difficoltà più elevato degli anni scorsi, queste sono le più comuni fonti di errore. Le ha monitorate per Il Sole 24 Ore, su un campione di oltre 500 geometri fiscalisti, Agefis, l’associazione di riferimento. A pochi giorni dalla data prevista per il pagamento, può essere utile passarle in rassegna, confidando nel fatto che fino al prossimo 30 dicembre è possibile rimediare con il ravvedimento operoso, versando – oltre all’imposta – una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Per perfezionare il ravvedimento dovranno essere versati anche gli interessi legali, nella misura dello 0,2% annuo, parametrato ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017, invece, il tasso legale scenderà allo 0,1%, in base al decreto Mef 7 dicembre 2016). Aliquote e riduzioni Il blocco dei rincari previsto dalla legge di Stabilità per il 2016 – e confermato dalla legge di bilancio per il 2017 – ha indotto molti Comuni a non deliberare neppure quest’anno o a votare decisioni che si limitano a confermare le regole dell’anno scorso. Da qui una possibile difficoltà nell’individuare le aliquote. Lo stop agli aumenti, peraltro, non esclude la possibilità che a livello comunale sia stato introdotto qualche – raro – nuovo sconto. Alle misure locali si aggiungono le agevolazioni nazionali introdotte dal 1° gennaio 2016, come la riduzione del 50% di Imu e Tasi sulle case in comodato a genitori o figli e quella del 25% sulle abitazioni affittate a canone concordato (si veda l’articolo in basso). Due misure che, secondo i geometri fiscalisti interpellati da Agefis, sono state finora assai poco usate dai contribuenti (più dei tre quarti dei professionisti riferiscono che ne ha beneficiato meno del 5% dei propri clienti). Ma forse proprio questo scarso utilizzo segnala la necessità di una verifica extra, visto che – nelle otto maggiori città italiane – nel 2015 un contratto di locazione abitativa su tre è stato stipulato ad affitto calmierato (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 giugno scorso). Versamenti in eccesso Chi si rendesse conto di aver pagato più del dovuto, può presentare un’istanza all’ufficio tributi del Comune. Alcuni enti locali hanno moduli prestampati, mentre altri consentono l’utilizzo di domande predisposte direttamente dal contribuente. Non è prevista l’applicazione della marca da bollo ed è consigliabile allegare i bollettini postali o i modelli F24 con cui si è provveduto a effettuare i pagamenti. Il rimborso deve essere effettuato dal Comune entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (articolo 1, comma 164, legge 296/2006). Si dovranno seguire le regole dettate dal Comune, invece, nel caso in cui quest’ultimo abbia disciplinato le modalità di compensazione dei tributi di propria competenza (articolo 1, comma 167, della stessa legge). Il ravvedimento Nel caso inverso – cioè un pagamento insufficiente – si potrà procedere con il ravvedimento. Un rimedio valido anche per chi non ha pagato in tempo per problemi di liquidità (il 16% dei professionisti lo ha riscontrato almeno in un cliente su dieci). In particolare, le sanzioni ridotte ammontano: allo 0,1% (1/10 della sanzione ordinaria all’1%) per ogni giorno di ritardo, per i primi 14 giorni. Ad esempio, chi ravvede il saldo Imu del 16 dicembre entro dopodomani – mercoledì 21, con cinque giorni di ritardo – avrà una sanzione dello 0,5 per cento; all’1,5% (1/ 10 della sanzione ordinaria al 15%) se il pagamento avviene dal 15° al 30° giorno di ritardo; all’1,67% (1/9 della sanzione ordinaria al 15%) se il pagamento avviene dal 31° al 90° giorno dall’omissione, termine che per il saldo Imu e Tasi corrisponde al 16 marzo 2017; al 3,75% (1/ 8 della sanzione ordinaria del 30%) se il pagamento avviene dal 91° giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione. Ricade in questa fascia temporale, ad esempio, chi voglia correggere oggi il pagamento del’acconto del 16 giugno scorso. L’ancoraggio del ravvedimento al termine per la dichiarazione significa che il saldo 2015 e le scadenze precedenti oggi non sono più ravvedibili. E che l’acconto e il saldo Imu e Tasi 2016 potranno essere ravveduti al più tardi entro il 30 giugno 2017.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2016

 

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