Saldo Imu-Tasi. Tutte le regole – Imu deducibile al 20 per cento per gli immobili d’impresa

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La generale indeducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa o professionale (Ires e Irperf) è in parte derogata per quella relativa agli immobili strumentali, per natura o per destinazione, in quanto questa è deducibile nella misura del 20 per cento.La parziale deduzione dell’Imu non si applica, però, agli immobili promiscuamente usati nell’esercizio dell’arte, o professione, o all’impresa commerciale e nell’uso personale del contribuente, perchè sono considerati strumentali per destinazione solo quelli utilizzati “esclusivamente” per l’attività. Per gli immobili (anche da costruire o in costruzione) in leasing, l’imposta va pagata dal locatario e anche in questi casi spetta la parziale deduzione dell’Imu, in quanto questa norma agevolativa non richiede anche la titolarità dell’immobile. Principio di cassa Anche se civilisticamente l’imposta va registrata in contabilità dell’impresa per competenza, per la parziale deduzione dell’Imu si applica il principio di cassa previsto dall’articolo 99, comma 1, del Tuir (articolo 54 del Tuir per i lavoratori autonomi), quindi lo sconto fiscale si ha solo con il pagamento del tributo. Va rispettato, comunque, il consueto principio della preventiva imputazione del costo nel conto economico nel periodo di competenza (articolo 109, comma 4, del Tuir). Considerando che la norma agevolativa relativa alla deduzione dell’Imu è entrata in vigore nel 2013, se oggi si versa l’Imu del 2012 (periodo in cui non era in vigore l’agevolazione), questa è indeducibile, in quanto è un «costo di competenza del periodo di imposta 2012». Diversamente, l’Imu del 2013 (o degli anni successivi), versata tardivamente nell’anno successivo a quello della sua competenza (ad esempio nel 2016), è un costo di competenza civilistica del 2013 (o degli anni successivi), ma è fiscalmente indeducibile in questo periodo di imposta, perchè manca il versamento. A seguito del ritardo nel pagamento e della registrazione in contabilità del costo per competenza, deve essere effettuata una variazione in aumento nel modello Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate (nei limiti della percentuale deducibile), nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili. All’atto del pagamento, invece, questa Imu risulterà deducibile, mediante una variazione in diminuzione in sede di Unico e dovranno essere stornate le eventuali imposte anticipate accantonate (risposta delle Entrate a Telefisco 2014 formalizzata con la circolare 14 maggio 2014, 10/E). Irap, Tasi e Tari L’Imu resta indeducibile ai fini Irap, indipendentemente dal metodo adottato per la determinazione della relativa base imponibile, cioè quello fiscale (tipico dei soggetti Irpef), o quello di bilancio (tipico dei soggetti Ires e per opzione per quelli Irpef). Con quest’ultimo metodo si applica l’indeducibilità dell’Imu, anche se la registrazione viene effettuata in una voce di costo rilevante ai fini della base imponibile. La deduzione dal reddito d’impresa, o da quello di lavoro autonomo, ai fini Irpef e Ires, spetta anche per la Tasi agli immobili strumentali, per natura e per destinazione (anche se in leasing) e per gli immobili-merce. Lo sconto è del 50% per gli immobili strumentali promiscui. Non spetta alcuna deduzione ai fini Irpef e Ires, invece, per gli immobili patrimonio dell’articolo 90 del Tuir (ad esempio le abitazioni o i terreni, locati a terzi, ovvero non utilizzati per l’attività), in quanto «le spese e gli altri componenti negativi» di questi immobili (Tasi compresa) «non sono ammessi in deduzione» (articolo 90, comma 2, Tuir). Queste regole valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle ditte individuali, snc, sas (che non hanno optato per le regole del bilancio), mentre per chi applica la base imponibile dei soggetti Ires, la deduzione della Tasi si ha totalmente nell’anno di competenza e per tutte le tipologie di immobili. Tutte le considerazioni fatte per la deduzione Irpef, Ires e Irap della Tasi valgono anche per la Tari.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 30 novembre 2016

 

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