ArticoloIl Sole 24 OreNewsRiferimento normativo obbligatorio

Nelle fatture elettroniche senza Iva l’indicazione della natura dell’operazione non esonera dall’inserimento della specifica norma comunitaria o nazionale di riferimento (nell’elemento “RiferimentoNormativo”), in quanto questa informazione, oltre ad essere indispensabile al cessionario/committente per la registrazione della fattura passiva e per la compilazione della dichiarazione annuale Iva, è obbligatoria sia in base al Dpr 633/1972, sia in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica (allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8). Ciò nonostante, però, il sistema di interscambio non scarta le e-fatture che non hanno questa indicazione.

Natura obbligatoria

Nell’elemento “Natura” della fattura elettronica (macroblocco “DatiBeniServizi”) va riportato il codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili. Si fa riferimento alle stesse nature da utilizzare, per le fatture emesse, nello spesometro (abolito dal 1° gennaio 2019). L’elemento “Natura” è obbligatorio, se l’elemento “AliquotaIVA” è pari a zero, mentre non deve essere presente, se l’elemento “AliquotaIVA” è diverso da zero.

Riferimento normativo d’obbligo

Quando l’elemento “Natura” deve essere compilato (perché non c’è l’aliquota Iva), l’allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8, prevede che sia obbligatorio compilare l’elemento “RiferimentoNormativo” con la relativa normativa di riferimento. L’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento è obbligatoria anche per il dpr 633/1972, ad esempio, per le operazioni esenti (tranne quelle dell’articolo 10, n. 6), quelle soggette al regime del margine, eccetera (articolo 21, comma 6, Dpr 633/1972).

Fattura non scartata

Nella pratica, però, se l’elemento “RiferimentoNormativo” non viene compilato, la fattura non viene scartata dal Sdi. Si auspica che si introduca lo scarto della fattura, almeno dal 1° gennaio 2019, in quanto le informazioni della normativa Iva che disciplina l’operazione sono indispensabili al cessionario per la corretta contabilizzazione della fattura e compilazione della dichiarazione Iva. Ad esempio, per tutte le cessioni e i servizi resi, in reverse charge interno, come, ad esempio, i subappalti in edilizia (articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr 633/1972), i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici (lettera a-ter), le compravendite di energia elettrica (lettera d-quater), di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo o di rottami (articolo 74, commi 7 e 8, dpr 633/1972), in fattura va indicato nell’elemento “Natura” il codice N6, inversione contabile, ma per la compilazione del rigo VE35 del modello Iva annuale, le suddette operazioni vanno indicate rispettivamente nei campi 4, 8, 9 e 2. Quindi, questa informazione è indispensabile, a meno che non venga semplificata la compilazione del modello Iva 2020, relativo al 2019, eliminando questi specifici dati, ma richiedendo semplicemente la natura dell’operazione.

Split payment

Se in una fattura emessa con lo split payment, l’Iva è uguale a zero, va indicato il codice natura corrispondente al motivo per cui l’Iva è a zero. Ad esempio, se l’operazione è esente da Iva, il codice natura è N4. Poi, considerando che il «regime di scissione pagamenti non è compatibile con quello di inversione contabile», l’elemento «Natura» non può assumere valore N6 (reverse charge), se il successivo elemento «Esigibilita Iva» viene valorizzato con S (scissione pagamenti).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 novembre 2018

 

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