Revisori nelle Srl più imparziali se estratti a sorte

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Come accade oggi per la scelta dei componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, anche nel settore privato la nomina mediante estrazione a sorte dei componenti degli organi di controllo delle società potrebbe garantire una maggiore indipendenza e imparzialità nello svolgimento dell’incarico.

Attualmente, lo schema del decreto legislativo contenente il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (in attuazione dell’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155), per il quale la Commissione Giustizia della Camera ha rilasciato il parere il 19 dicembre, prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl sia obbligatoria, tra l’altro (bilancio consolidato o controllo di società obbligata alla revisione), se viene superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 2 milioni di euro, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di 2 milioni di euro ovvero il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 10 unità (articolo 2477, Codice civile). Per Srl e coop già costituite l’adeguamento dello statuto dovrà avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione. Si prevede, pertanto, un notevole aumento degli incarichi.

Oggi i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte, effettuata dalla Prefettura competente per territorio, da un elenco, istituito a livello regionale e tenuto dal ministero dell’Interno, nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali del Mef. Come indicato nella relazione illustrativa alla norma istitutiva di questo metodo, la scelta a sorteggio dei revisori garantisce l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo stesso.

Introdurre nel settore privato un metodo di scelta simile – con gli opportuni adattamenti, ad esempio, per premiare i revisori di qualità o per stimolarne la competitività e la formazione – potrebbe migliorare l’autonomia, la terzietà, l’indipendenza e l’imparzialità della funzione degli organi di controllo, in quanto oggi il controllore non solo viene pagato dal controllato, ma viene anche scelto dallo stesso. In caso di estrazione a sorte, naturalmente, i compensi dovrebbero basarsi su tariffe stabilite per legge, similmente a quanto accade oggi per le nomine negli enti locali, i cui importi massimi sono stati recentemente modificati dal decreto 21 dicembre 2018. Le questioni di legittimità costituzionale relative alla possibile limitazione dell’autonomia privata nella scelta dei propri revisori, tutelata indirettamente dagli articoli 3 e 41 della Costituzione, potrebbero essere risolte basandosi su esigenze di tutela degli interessi pubblici tali da giustificarne la deroga.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 10 Gennaio 2019

 

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