29 Lug 2016
Revisori contabili o fiscalisti – Senza Ordine la Pec non è un obbligo
Per i soggetti, professionisti o imprese, non iscritti nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ( Ini-Pec ) non può essere applicata la previsione (articolo 26, comma 2, del Dpr 602/73) che prevede la notifica delle cartelle esattoriali, mediante il «deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio» e la «pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima», solo «se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo». Possono stare tranquilli, quindi, i professionisti non iscritti in ordini e collegi di cui alla legge 4/2013 che non sono obbligati a comunicare la pec all’Ini-Pec. Il chiarimento è contenuto nella risposta all’interrogazione parlamentare di ieri n. 5-09161. A questi professionisti, comunque, è possibile applicare la disposizione contenuta sempre nell’articolo 26, comma 2, del Dpr 602/73, che consente a tutte le persone fisiche intestatarie di una pec di richiedere la notifica «esclusivamente» tramite pec «all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa» ovvero a quello comunicato successivamente «all’agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82».
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 luglio 2016
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Per i soggetti, professionisti o imprese, non iscritti nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ( Ini-Pec ) non può essere applicata la previsione (articolo 26, comma 2, del Dpr 602/73) che prevede la notifica delle cartelle esattoriali, mediante il «deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio» e la «pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima», solo «se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo». Possono stare tranquilli, quindi, i professionisti non iscritti in ordini e collegi di cui alla legge 4/2013 che non sono obbligati a comunicare la pec all’Ini-Pec. Il chiarimento è contenuto nella risposta all’interrogazione parlamentare di ieri n. 5-09161. A questi professionisti, comunque, è possibile applicare la disposizione contenuta sempre nell’articolo 26, comma 2, del Dpr 602/73, che consente a tutte le persone fisiche intestatarie di una pec di richiedere la notifica «esclusivamente» tramite pec «all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa» ovvero a quello comunicato successivamente «all’agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82».
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