Resta stabile all’8% l’interesse di mora da applicare ai ritardati pagamenti

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Anche per il secondo semestre 2018 la percentuale degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti è rimasta all’8 per cento. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018, infatti, il comunicato del Mef che conferma allo 0% il tasso di riferimento, al quale vanno aggiunti 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi, nel periodo che va dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, in base al decreto legislativo n. 231/2002. Questo tasso è su base annuale e, al netto del consueto 8% fisso, era dello 0,05% fino al 30 giugno 2016. Successivamente è stato ridotto allo 0% dal 1° luglio 2016, cioè da quando è stata recepita la riduzione dallo 0,05% allo 0% del tasso di rifinanziamento della Bce (main refinancing operations), decisa il 16 marzo 2016. A differenza del tasso di mora previsto dal Codice civile, pari allo 0,3% dal 1° gennaio 2018, con quello “europeo”, introdotto dal decreto legislativo n. 231/2002 e pari all’8% dal 1° luglio 2016, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono automaticamente dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della notula. Anche se il tasso viene modificato ogni sei mesi, il suo valore non è semestrale, ma annuale. Va moltiplicato per i giorni di ritardato pagamento nel semestre e per l’importo del credito insoluto, mentre al denominatore vanno sempre indicati 365 giorni e non 182 o 193. Se il ritardato pagamento si protrae per più semestri, vanno considerati i relativi saggi di interesse, riportati nella tabella a lato. Il tasso degli interessi di mora dell’8% si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall’8 agosto 2002 tra imprese (lavoratori autonomi compresi) ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, in base al decreto legislativo n. 231/2002. Si applica anche ai contratti di subfornitura (articolo 3, legge 18 giugno 1998, n. 192) e ai contratti di trasporto di merci su strada (articolo 83-bis, commi da 12 a 13-bis, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112). Il tasso del comunicato semestrale del Mef è rilevante anche per il calcolo del tasso degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti relativi a contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, con consegna nel territorio italiano, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale o fra imprenditori agricoli, di quelli relativi ai conferimenti dei soci o dei produttori alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori o di quelli dei conferimenti di prodotti ittici. In questi casi, la maggiorazione del tasso indicato è di 12 punti. La normativa europea del decreto legislativo n. 231/2002 non si applica, invece, per i ritardati pagamenti sulle cessioni di prodotti alcolici a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, dove dal 16 marzo 2016 la percentuale da utilizzare è scesa dal 5,05% al 5% .

Periodo Tasso interesse mora annuale (%)
Dal 07.11.2002 al 31.12.2002 10,35
Dal 01.01.2003 al 30.06.2003 9,85
Dal 01.07.2003 al 31.12.2003 9,10
Dal 01.01.2004 al 30.06.2004 9,02
Dal 01.07.2004 al 31.12.2004 9,01
Dal 01.01.2005 al 30.06.2005 9,09
Dal 01.07.2005 al 31.12.2005 9,05
Dal 01.01.2006 al 30.06.2006 9,25
Dal 01.07.2006 al 31.12.2006 9,83
Dal 01.01.2007 al 30.06.2007 10,58
Dal 01.07.2007 al 31.12.2007 11,07
Dal 01.01.2008 al 30.06.2008 11,20
Dal 01.07.2008 al 31.12.2008 11,10
Dal 01.01.2009 al 30.06.2009 9,50
Dal 01.07.2009 al 30.06.2011 8,00
Dal 01.07.2011 al 31.12.2011 8,25
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 8,00
Dal 01.01.2013 al 30.06.2013 8,75
Dal 01.07.2013 al 31.12.2013 8,50
Dal 01.01.2014 al 30.06.2014 8,25
Dal 01.07.2014 al 31.12.2014 8,15
Dal 01.01.2015 al 30.06.2016 8,05
Dal 01.07.2016 al 31.12.2018 8,00

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 12 luglio 2018

 

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