Anche per il secondo semestre 2018 la percentuale degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti è rimasta all’8 per cento. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018, infatti, il comunicato del Mef che conferma allo 0% il tasso di riferimento, al quale vanno aggiunti 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi, nel periodo che va dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, in base al decreto legislativo n. 231/2002. Questo tasso è su base annuale e, al netto del consueto 8% fisso, era dello 0,05% fino al 30 giugno 2016. Successivamente è stato ridotto allo 0% dal 1° luglio 2016, cioè da quando è stata recepita la riduzione dallo 0,05% allo 0% del tasso di rifinanziamento della Bce (main refinancing operations), decisa il 16 marzo 2016. A differenza del tasso di mora previsto dal Codice civile, pari allo 0,3% dal 1° gennaio 2018, con quello “europeo”, introdotto dal decreto legislativo n. 231/2002 e pari all’8% dal 1° luglio 2016, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono automaticamente dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della notula. Anche se il tasso viene modificato ogni sei mesi, il suo valore non è semestrale, ma annuale. Va moltiplicato per i giorni di ritardato pagamento nel semestre e per l’importo del credito insoluto, mentre al denominatore vanno sempre indicati 365 giorni e non 182 o 193. Se il ritardato pagamento si protrae per più semestri, vanno considerati i relativi saggi di interesse, riportati nella tabella a lato. Il tasso degli interessi di mora dell’8% si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall’8 agosto 2002 tra imprese (lavoratori autonomi compresi) ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, in base al decreto legislativo n. 231/2002. Si applica anche ai contratti di subfornitura (articolo 3, legge 18 giugno 1998, n. 192) e ai contratti di trasporto di merci su strada (articolo 83-bis, commi da 12 a 13-bis, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112). Il tasso del comunicato semestrale del Mef è rilevante anche per il calcolo del tasso degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti relativi a contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, con consegna nel territorio italiano, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale o fra imprenditori agricoli, di quelli relativi ai conferimenti dei soci o dei produttori alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori o di quelli dei conferimenti di prodotti ittici. In questi casi, la maggiorazione del tasso indicato è di 12 punti. La normativa europea del decreto legislativo n. 231/2002 non si applica, invece, per i ritardati pagamenti sulle cessioni di prodotti alcolici a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, dove dal 16 marzo 2016 la percentuale da utilizzare è scesa dal 5,05% al 5% .
Periodo | Tasso interesse mora annuale (%) |
Dal 07.11.2002 al 31.12.2002 | 10,35 |
Dal 01.01.2003 al 30.06.2003 | 9,85 |
Dal 01.07.2003 al 31.12.2003 | 9,10 |
Dal 01.01.2004 al 30.06.2004 | 9,02 |
Dal 01.07.2004 al 31.12.2004 | 9,01 |
Dal 01.01.2005 al 30.06.2005 | 9,09 |
Dal 01.07.2005 al 31.12.2005 | 9,05 |
Dal 01.01.2006 al 30.06.2006 | 9,25 |
Dal 01.07.2006 al 31.12.2006 | 9,83 |
Dal 01.01.2007 al 30.06.2007 | 10,58 |
Dal 01.07.2007 al 31.12.2007 | 11,07 |
Dal 01.01.2008 al 30.06.2008 | 11,20 |
Dal 01.07.2008 al 31.12.2008 | 11,10 |
Dal 01.01.2009 al 30.06.2009 | 9,50 |
Dal 01.07.2009 al 30.06.2011 | 8,00 |
Dal 01.07.2011 al 31.12.2011 | 8,25 |
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 | 8,00 |
Dal 01.01.2013 al 30.06.2013 | 8,75 |
Dal 01.07.2013 al 31.12.2013 | 8,50 |
Dal 01.01.2014 al 30.06.2014 | 8,25 |
Dal 01.07.2014 al 31.12.2014 | 8,15 |
Dal 01.01.2015 al 30.06.2016 | 8,05 |
Dal 01.07.2016 al 31.12.2018 | 8,00 |
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 12 luglio 2018