Regime forfettario, entro il 28 febbraio l’opzione-contributi

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Il termine per comunicare all’Inps la fuoriuscita dell’artigiano o del commerciante dal regime contributivo agevolato previsto per i forfettari è stato posticipato dal 31 dicembre dell’anno precedente al ripristino del regime ordinario al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. A renderlo noto è stato l’Inps con il messaggio 15/2019 di ieri.

L’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 1, commi da 76 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dedicata agli imprenditori individuali o familiari nel regime fiscale forfettario (regime applicabile, dal 2019, fino a fatturati di 65mila euro per tutte le attività) è utilizzabile dagli iscritti all’Inps commercianti o artigiani, solo su opzione, da inviarsi telematicamente dal proprio cassetto previdenziale (sezione domande telematizzate). Dopo l’accesso all’agevolazione contributiva, non è necessario ripetere l’opzione ogni anno, se permangono i requisiti dell’agevolazione fiscale (circolare Inps del 31 gennaio 2017, n. 22).

Per tutti i contribuenti che applicano il regime fiscale forfettario (quindi, gli artigiani, i commercianti e anche i professionisti, iscritti alle Casse o alla Gestione separata dell’Inps), la base imponibile contributiva è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali, mentre solo per gli artigiani e i commercianti è possibile optare per l’agevolazione Inps. In caso di opzione, la contribuzione Inps dovuta (sia sul reddito entro il minimale, sia sul reddito eventualmente eccedente) è ridotta del 35 per cento. Sono esclusi da questa riduzione, quindi, tutti i professionisti.

Il regime contributivo agevolato, naturalmente, cessa dall’anno successivo rispetto a quello nel quale vengono meno i requisiti stabiliti per l’accesso al regime fiscale forfettario (circolari Inps 10 febbraio 2015, n. 29, paragrafo 4 e 19 febbraio 2016, n. 35 e messaggio n. 1035/2015).

Secondo la circolare Inps del 10 febbraio 2015, n. 29, paragrafo 4, nei casi di uscita dal regime agevolato per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio o per scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario veniva ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. L’istituto stesso, però, si è reso conto che spesso i contribuenti non erano in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta durante il medesimo anno, quindi, ieri ha stabilito che la dichiarazione può essere comunicata all’Istituto entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali, ripristinando così il regime contributivo ordinario a partire dal 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che arriveranno all’Inps dal 1° marzo di ogni anno, invece, determineranno il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.

Anche se il messaggio dell’Inps di ieri non lo dice chiaramente, si ritiene che questa nuova regola abbia efficacia anche per chi ripristinerà il regime ordinario dal 1° gennaio 2019, il quale dovrà inviare la relativa comunicazione entro il 28 febbraio 2019.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 04 Gennaio 2019

 

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