Redditi e 770 inviati dall’intermediario anche non firmati

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Solo i contribuenti e i sostituti d’imposta devono conservare, rispettivamente, la dichiarazione dei redditi e il 770, dopo averli sottoscritti, mentre questa firma non è obbligatoria per le copie delle dichiarazioni trasmesse dagli intermediari abilitati, se sono conservate su carta o su supporto informatico e sono riproducibili su modello conforme a quello approvato (risoluzioni 18 ottobre 2007 n. 298/E e 8 agosto 2008 n. 354/E). Inoltre, l’intermediario può adempiere all’obbligo di consegna al contribuente o il sostituto d’imposta dei modelli inviati e delle relative ricevute di presentazione, anche comunicando a loro, via pec, entro 30 giorni dal termine di invio, che questi due documenti sono disponibili sul portale internet dello studio, in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di sottoscrizione e conservazione dell’articolo 3, comma 9 del Dpr 322/1998.

Sono questi i chiarimenti contenuti nella risposta 97 dell’agenzia delle Entrate di ieri, con la quale però non è stato detto nulla relativamente alla possibilità di delegare un intermediario ad impegnarsi una volta sola (e non annualmente) a trasmettere tutte le dichiarazioni, per più anni, di uno stesso contribuente.

L’articolo 3, comma 6 del Dpr 322/1998 prevede che gli intermediari devono consegnare al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate le dichiarazioni o le comunicazioni fiscali contestualmente alla ricezione delle stesse (compilate) o all’assunzione dell’incarico per la loro predisposizione. Sarebbe auspicabile, per motivi di semplificazione, consentire un incarico pluriennale e per più adempimenti, considerando anche che l’eventuale delega al cassetto fiscale vale per un massimo di due anni e consente l’accesso a più tipologie di modelli dichiarativi.

La dichiarazione da consegnare al dichiarante deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, ma la nullità è sanata se il contribuente la sottoscrive entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio dell’agenzia delle Entrate (articoli 1, comma 3, e 3, comma 9, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 e risoluzione n. 298/E/2007, paragrafo 1).

La dichiarazione, consegnata al contribuente, deve essere firmata anche dall’incaricato alla trasmissione nel riquadro «Impegno alla presentazione telematica» posto nel frontespizio, oltre che dai soggetti che rilasciano l’eventuale visto di conformità (articolo 35 del Dlgs 241/1997) e l’eventuale certificazione tributaria (articolo 36 del Dlgs 241/1997), oltre che dagli eventuali organi di controllo.

Una analoga previsione di sottoscrizione, invece, non è richiesta per la copia del modello che deve essere conservata, su carta o su supporto informatico, dal soggetto incaricato della trasmissione (articolo 3, comma 9-bis, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 7 dicembre 2018

 

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