Ravvedimento del 730, la sanzione «segue» l’errore

ArticoloIl Sole 24 OreNewsRavvedimento del 730, la sanzione «segue» l’errore

Per correggere un 730/2016 che comporta un maggior debito fiscale o un minor credito, l’unica strada possibile è la presentazione di un modello Unico PF 2016, integrativo a sfavore, applicando le stesse regole sanzionatorie previste per la dichiarazione dei redditi e spiegate dall’agenzia delle Entrate nella circolare 42/E/2016 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Quindi, se gli errori commessi sono rilevabili dai controlli automatizzati o formali, la sanzione è solo quella del 30% sugli importi non versati, altrimenti bisogna distinguere se il ravvedimento avviene entro il 29 dicembre 2016 o dopo. Nel primo caso, il 730 originario viene sempre considerato solo “irregolare” e non infedele, quindi, si applicano le sanzioni dell’articolo 8 del Dlgs 471/1997, oltre che quelle del 30% sugli omessi versamenti. Nel secondo caso (presentazione dopo il 29 dicembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2021), invece, si ha una dichiarazione infedele, con applicazione delle sanzioni dell’articolo 1 del Dlgs 471/1997 (dal 90% al 180%), le quali assorbono la consueta sanzione del 30% sull’omesso versamento.

Il modello errato Se oggi il contribuente si accorge di non aver indicato tutti gli elementi nel modello 730/2016 e da questi errori emerge un minor credito o un maggior debito può avvedersi soltanto presentando il modello Unico PF 2016 integrativo a sfavore entro il 31 dicembre 2021, versando l’importo a debito, gli interessi legali e le sanzioni ridotte (istruzioni al 730/2016, che fanno ancora riferimento al termine ultimo del 31 dicembre 2020 per gli accertamenti, senza considerare le modifiche intervenute dal 2016 all’articolo 43 del Dpr 600/1973). Per questi errori del 730/2016, quindi, si presenta l’Unico PF 2016 a sfavore e secondo la circolare 42/E/2016, vanno applicati gli stessi chiarimenti forniti dalla stessa per «l’integrazione della dichiarazione irregolare», eseguita entro il 29 dicembre 2016 ovvero oltre questa data. La circolare cita solo i chiarimenti sulle dichiarazioni irregolari di Unico (non di quelle infedeli) e con riferimento non solo ai modelli presentati entro il 29 dicembre 2016 (sempre solo “irregolari” e mai “infedeli”), ma anche oltre questa data. La confusione aumenta quando dice che il “modello 730/2016 già presentato deve essere assimilato alla dichiarazione irregolare presentata nei termini”, senza dire nulla sulla possibilità di avere 730 infedeli. Sembra cioè che anche con l’integrativa dopo il 29 dicembre, il 730 da correggere possa essere solo “irregolare” e non “infedele”. Si ritiene che anche i chiarimenti relativi all’Unico integrativo a sfavore, presentato dopo il 29 dicembre 2016, per correggere un Unico “infedele”, siano applicabili alle correzioni dei 730 (infedeli, se la correzione avviene dopo la suddetta data). Non sarebbe giustificabile, infatti, applicare per questi Unici integrativi a sfavore le sanzioni previste per le dichiarazioni “irregolari” dell’articolo 8 del Dlgs 471/1997, oltre che la sanzione del 30% degli importi non versati. Pertanto, se l’Unico PF 2016 integrativo a sfavore corregge errori del 730/2016 non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale ed è presentato entro il 29 dicembre 2016, siamo di fronte a violazioni di “carattere formale”, che non integrano “un’ipotesi di infedele dichiarazione”. Quindi, si applicano le sanzioni per le dichiarazioni “irregolari” (e non quelle per i modelli “infedeli”), previste dall’articolo 8 del Dlgs 471/1997, oltre che la sanzione del 30% degli importi non versati. Ad esempio, per l’omessa indicazione nel 730/2016 di un “reddito da locazione”, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (ridotta a 27,78 euro con il ravvedimento), oltre che quella del 30% degli importi non versati. Oltre il 29 dicembre 2016, invece, si tratta di una violazione che “integra” l’infedele dichiarazione, quindi, si applicano le sanzioni dell’articolo 1 del Dlgs 471/1997 (dal 90% al 180%), le quali assorbono la consueta sanzione del 30% per l’omesso versamento. Infine, se l’integrativa a sfavore corregge errori rilevabili con i controlli automatizzati o formali, si applica solo la sanzione del 30% sugli importi non versati.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 14 ottobre 2016

 

Richiedi una consulenza personalizzata