Professionisti ammessi al Fondo delle vittime di mancati pagamenti

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Via libera all’estensione ai professionisti della platea dei soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati (con un tasso d’interesse pari allo zero%), erogati grazie al Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti, istituito nel 2016, presso il ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 1, commi da 199 a 202, della legge 208/15. In particolare, possono accedere al Fondo, le piccole e medie imprese (articolo 3 della direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013), anche se sono in concordato preventivo con continuità, o i professionisti. Sia le Pmi che i professionisti devono essere «parti offese in un procedimento penale», che è pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei seguenti delitti:

estorsione (articolo 629 del codice penale); truffa (articolo 640); insolvenza fraudolenta (articolo 641); false comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile): bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223, regio decreto 267/42 della legge fallimentare); bancarotta semplice (articoli 217 e 224); ricorso abusivo al credito (articoli 218 e 225). Quindi, ai reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, già previsti dalla legge di Stabilità 2016, dal 30 giugno 2019 il decreto Crescita ha aggiunto i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, disciplinati dalla legge fallimentare. Novità dal 30 giugno 2019 Dal 30 giugno 2019, poi, è stato previsto che le suddette piccole e medie imprese e i professionisti possano accedere ai finanziamenti agevolati, anche se non risultano «direttamente parte offesa nel procedimento penale» (relazione all’articolo 19-ter, comma 1, lettera b, decreto Crescita), a patto che, alternativamente: siano ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale, per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i suddetti reati; abbiano un credito riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi; in pratica, a procedimento penale concluso devono risultare titolari di una sentenza favorevole di condanna a carico dei debitori e non devono essere stati pagati dagli stessi. le verifiche Dal 30 giugno 2019, infine, il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato viene adottato, anche in pendenza della verifica da parte del ministero dello Sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo; in questo caso, il finanziamento viene erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50% di quanto dovuto e il saldo viene corrisposto all’esito della verifica. Se viene accertata la carenza dei suoi presupposti, il provvedimento viene revocato, con il conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto. Se i debitori imputati vengono assolti, i beneficiari dei finanziamenti agevolati devono rimborsare le somme erogate. Il provvedimento attuativo applicabile è il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 17 ottobre 2016, il quale ha disciplinato i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo. Le domande devono essere presentate al ministero, basandosi sullo schema allegato alla circolare direttoriale del 22 dicembre 2016, n. 127554, come modificata dalla circolare direttoriale del 20 luglio 2017, n. 3203. le regole Grazie al Fondo può essere concesso un finanziamento agevolato: di importo non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati e non superiore alle capacità di rimborso della stessa Pmi beneficiaria; di importo, comunque, non superiore a 500mila euro; regolato a un tasso d’interesse pari allo zero per cento; di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 2 anni; con le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 123/98. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato. La presentazione di una ulteriore domanda implica la rinuncia alla precedente.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2019

 

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