ArticoloIl Sole 24 OreNewsPrecompilate Iva in due tempi

Dalle operazioni effettuate da luglio 2020 potranno essere utilizzati, previa conferma o integrazione, i registri Iva e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva che saranno messe a disposizione nel sito internet dell’agenzia delle Entrate. Il modello Iva sarà, invece, precompilato dell’Agenzia solo a partire dalle operazioni effettuate dal 2021.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020 in poi, l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia (quindi, non per quelli semplicemente identificati o con rappresentante fiscale), le bozze dei registri Iva degli acquisti e delle fatture emesse, oltre che delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva. Ciò avverrà, in via sperimentale, prelevando le informazioni: dai dati delle operazioni, acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (soprattutto, operazioni intracomunitarie e servizi Ue o extra-Ue); dai dati dei corrispettivi, acquisiti telematicamente (articolo 4, comma 1, del Dlgs 127/2015). Considerando che nell’esterometro è facoltativo l’inserimento delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, i registri Iva andranno integrati dei dati relativi alle esportazioni (anche se senza Iva, ma comunque «non imponibili») e alle importazioni verso o da non residenti, se monitorati dalle dichiarazioni doganali.

PRECOMPILATA IVA Inoltre, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 2021, l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’Iva.

ENTRATEL O FISCONLINE I registri Iva, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva e la precompilata Iva saranno prelevabili, pertanto, da un’area riservata del sito internet dell’Agenzia, accessibile da Fisconline (o Entratel, se si è obbligati a inviare la dichiarazione dei sostituti d’imposta, il modello 770, per più di 20 soggetti).

TENUTA REGISTRI IVA I dati proposti nelle bozze dei registri Iva degli acquisti e delle fatture emesse possono essere convalidati, nel caso in cui le informazioni proposte dall’agenzia delle Entrate siano complete, ovvero integrati «nel dettaglio», dagli stessi soggetti passivi dell’Iva, anche tramite intermediari abilitati (articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998), che possono inviare le dichiarazioni dei redditi, Irap, Iva e 770 (anche se senza visto di conformità). Sia nel caso di convalida totale che di integrazione nel dettaglio dei registri Iva acquisti e vendite, verrà meno l’obbligo della loro tenuta, fatta salva la tenuta dei registri degli incassi e dei pagamenti, per le imprese in contabilità semplificata per cassa. La tenuta dei registri Iva acquisti e vendite, invece, rimarrà per chi opta per il metodo delle registrazioni (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973), il quale presume l’incasso o il pagamento alla data di registrazione.

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2019