Precompilata, via alla «raccolta»

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L’agenzia delle Entrate ha emanato ieri sette provvedimenti relativi alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati su rimborsi sanitari, polizze assicurative, interessi passivi del mutuo, spese universitarie, contributi versati per la previdenza complementare e lavori nelle parti comuni dei condomini. Si tratta di informazioni che saranno poi inserite dall’Agenzia nelle dichiarazioni precompilate 730 e Redditi, l’ex Unico. I provvedimenti modificano e integrano le specifiche tecniche a cui i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati devono attenersi. Parti comuni condominiali Per l’invio, entro il 28 febbraio 2017, delle spese “pagate” dal condomìnio nel 2016, per i lavori edili (50% e 65%) sulle parti comuni di edifici residenziali e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni condominiali, gli amministratori, che sono obbligati a inviare i dati, sono solo quelli in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento (si veda l’articolo a fianco). Vanno spedite solo le quote attribuite ai condòmini con codice fiscale (persone fisiche). Spese universitarie Quest’anno, entro il 28 febbraio 2017, i soggetti che hanno erogato rimborsi di spese universitarie nel 2016, devono inviare all’anagrafe tributaria, per ciascuno studente, l’ammontare dei rimborsi, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa. Non vanno inviati i rimborsi contenuti nelle certificazioni uniche (modelli Cu) e quelli trasmessi dalle università. Da quest’anno, nella comunicazione delle spese universitarie pagate nel 2016, è necessario indicare anche l’informazione relativa all’area disciplinare, scegliendo tra la medica, la sanitaria, la scientifica, la tecnologica, l’umanistica e la sociale, come desumibili dalla tabella 1 del decreto del Miur 29 aprile 2016, n. 288. Mutui, polizze, previdenza Per gli altri invii entro il 28 febbraio 2017 dei dati delle spese detraibili per il 2016, poi, sono state aggiornate altre cinque comunicazioni che erano previste anche nel 2015 e/o nel 2016 per gli oneri pagati rispettivamente nel 2014 e/o nel 2015. Si tratta di quelle per gli interessi passivi sui mutui ipotecari e per i premi pagati per i contratti assicurativi (provvedimenti del 16 dicembre 2014 e primo invio fatto per il 2014), oltre che per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, per le spese universitarie e per le spese sanitarie rimborsate (provvedimenti del 19 febbraio 2016 e primo invio fatto per il 2015). Interessi passivi Nella comunicazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari, per identificare i mutui del 2016 può ancora essere utilizzato in alternativa l’identificativo del mutuo oppure il codice univoco di identificazione del rapporto finanziario, così come definito per l’archivio dei rapporti finanziari. Quest’ultimo modo di identificazione sarà obbligatorio dal 2017 per i mutui stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Inoltre, dal 2017 saranno obbligatorie anche le informazioni circa le variazioni subite nel 2017, come l’estinzione anticipata, la surroga o la rinegoziazione. Dal 2017, per i mutui stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2017, andrà specificato se il cointestatario del mutuo è o meno proprietario o nudo proprietario dell’immobile. Spese sanitarie rimborsate Nella comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati delle spese sanitarie rimborsate nel 2016 è stata eliminata l’informazione relativa alle spese non sanitarie, in quanto queste non sono utilizzate per l’elaborazione dei modelli 730 e Redditi PF precompilati. A proposito di spese sanitarie, va ricordato che l’Agenzia ha prorogato al 9 febbraio il termine entro il quale i soggetti obbligati devono inviare i dati all’anagrafe.

ASSICURAZIONI Le comunicazioni dei dati relativi ai contratti e ai premi assicurativi sono state integrate per tener conto delle modifiche ai limiti di detraibilità del premio relativo a polizza aventi come oggetto la tutela delle persone con disabilità grave
PREVIDENZA Il provvedimento dell’Agenzia modifica e implementa le specifiche tecniche relative alle comunicazioni dei dati sui contributi versati dai contribuenti alle forme pensionistiche complementari
SPESE UNIVERSITARIE La modifica alle specifiche tecniche sulle spese universitarie è dettata dalla necessità di consentire l’individuazione dei limiti di detraibilità, anche con riferimento alle università private. Entro il 28 febbraio è possibile opporsi all’uso dei dati
RIMBORSI UNIVERSITARI Dal 1° gennaio al 28 febbraio i soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie devono comunicarlo all’anagrafe tributaria. L’obbligo riguarda sia le università pubbliche sia quelle private. Il provvedimento detta le specifiche per l’invio
SPESE SANITARIE Tra i provvedimenti emanati ieri dall’Agenzia c’è anche quello relativo alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate. Le specifiche tecniche sono per consentire una compilazione sempre più completa della precompilata
RISTRUTTURAZIONI Sono interessate dalla comunicazione dei dati tutte le spese sostenute dal condominio per interventi sulle parti comuni per: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risparmio energetico e acquisto di arredi
CONDOMINIO L’adempimento della comunicazione alle Entrate spetta all’amministratore del condominio in carica al 31 dicembre 2017 (quindi anche se si è dimesso successivamente). I dati vanno reperiti con l’aiuto dell’anagrafe condominiale
INTERESSI MUTUO Modificate anche le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo: le specifiche differenziano il «tipo 1», relativo ai mutui con un solo intestatario, dal «tipo 2» per i mutui cointestati

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 28 gennaio 2017

 

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