Precompilata, comunicazioni ad ampio raggio per le strutture sanitarie

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Per alimentare i dati da inserire nei modelli Redditi e 730 precompilati, i dati delle prestazioni sanitarie erogate, detraibili o deducibili, vanno inviati alle Entrate da tutte le strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché delle strutture autorizzate e non accreditate, se il documento di spesa viene chiesto dall’utente o se si tratta di prestazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 18) e 19) del Dpr n. 633/1972, in quanto, in questi casi, non si applica la dispensa dagli obblighi di fatturazione (o di rilascio delle ricevute fiscali), prevista dall’articolo 36 bis del Dpr 633/1972. Il chiarimento è arrivato ieri dalla risoluzione delle Entrate n. 7/E .

L’invio di queste spese va effettuato da tutte le strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario, come anche le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani, perché accreditate o autorizzate all’erogazione dei servizi socio sanitari. Quindi, se l’utente di queste strutture richiede il rilascio del documento fiscale giustificativo dell’onere detraibile o deducibile ovvero se la struttura effettua prestazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 18) e 19) del Dpr n. 633/1972, quest’ultima ha «l’obbligo di comunicare tali dati al sistema tessera sanitaria».

Infatti, per i contribuenti che effettuano solo operazioni esenti, la dispensa dagli obblighi di fatturazione (o di rilascio delle ricevute fiscali), prevista dall’articolo 36 bis del Dpr n. 633/1972, non si applica per le operazioni esenti da Iva di cui all’articolo 10, numeri 18) e 19), cioè rispettivamente per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, soggette a vigilanza, e per quelle di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate.

Inoltre, per consentire ai contribuenti di documentare la detrazione o la deduzione di queste spese mediche, nel documento di spesa devono essere dettagliate analiticamente le singole voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell’utente, distinguendo le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell’assistito, perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo (ad esempio, il Comune o la regione). Se non è possibile questa distinzione la quota della spesa sanitaria agevolata fiscalmente, dovrà essere calcolata, «applicando alla retta di ricovero» (che non sarebbe detraibile) la «percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali», come chiarito dalla circolare delle Entrate n. 7/E/2017.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 17 gennaio 2018

 

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