Più tempo ai veterinari per spedire i dati 2016

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Ai fini della compilazione del modello Redditi o 730 precompilati, la trasmissione, da parte dei veterinari, al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (articolo 1, decreto 6 giugno 2001 numero 289), sostenute dal primo gennaio 2016 dalle persone fisiche, tramite codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria (oltre che quelli degli eventuali rimborsi), è prorogata a regime dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017 aveva promesso la proroga, solo per i dati del 2016, del termine ordinario del 31 gennaio 2017 (paragrafo 4.6 dell’allegato A del decreto 31 luglio 2015) al 9 febbraio 2017, sia per i dati delle spese sanitarie che per quelli delle spese veterinarie. In realtà, l’articolo 2 del decreto 25 gennaio 2017 ha prorogato al 9 febbraio 2017 solo la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici. Per risolvere la mancata proroga ufficiale per i veterinari, ora la legge di conversione del Milleproroghe 2017 prevede che, a regime e dai dati del 2016, l’invio per i veterinari (non per i medici, che a regime dovranno continuare a spedire i dati entro la fine di gennaio) vada effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. La ratio della norma, quindi, sembra consentire la spedizione dei dati delle spese veterinarie del 2016 entro fine febbraio 2017, ma se si analizza formalmente la stessa, questa proroga entrerà in vigore solo il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2016 numero 244 (articolo 15, comma 4, legge 23 agosto 1988 numero 400). Black list e leasing Per tutti i contribuenti, anche se non inviano lo spesometro obbligatorio previsto dal 2017 e anche se non optano per l’invio facoltativo dei dati delle fatture attive e passive, sono state eliminate le comunicazioni black-list (articolo 1, decreto legge 25 marzo 2010 numero 40), a partire da quella relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, e quelle delle società di leasing e di noleggio dal primo gennaio 2017 (articolo 4, commi 4 e 5, decreto legge 22 ottobre 2016 numero 193). Detrazione Iva per acquisto di abitazione Relativamente alla proroga al 2017 della detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese (articolo 1, comma 56, legge 28 dicembre 2015 numero 208), la ratio della legge di conversione è quella di dare continuità al bonus tra il 2016 e il 2017 (si veda Il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2017), ma prima di effettuare il relativo rogito notarile e i pagamenti delle fatture comprensive dell’Iva detraibile al 50%, è consigliabile attendere l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2016 numero 244 (Milleproroghe 2017), che coincide con il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche apportate a un decreto legge in sede di conversione, infatti, «hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente» (articolo 15, comma 4, legge 23 agosto 1988 numero 400). Con il Milleproroghe, quindi, i periodi agevolati per beneficiare della detrazione del 50% dell’Iva sugli acquisti di abitazioni dovrebbe essere tutto il 2016 e dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto Milleproroghe al 31 dicembre 2017. In questi periodi, devono essere effettuati sia i rogiti notarili (non rileva il preliminare), sia i relativi pagamenti dell’Iva (anche in parte). Non rileva il fatto che l’acquisto sia effettuato nel 2016 e il pagamento, anche in parte, nel periodo agevolato del 2017 o viceversa (acconti nel 2016 e rogito nel periodo incentivato del 2017).

 

L’INVIO La nuova data del 28 febbraio Per le spese veterinarie per animali da compagnia o per pratica sportiva sostenute dal primo gennaio 2016 dalle persone fisiche, tramite codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria (oltre che quelli degli eventuali rimborsi), l’invio per i veterinarin è prorogato a regime dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Per risolvere la mancata proroga ufficiale per i veterinari, ora la legge di conversione del Milleproroghe 2017 prevede che, a regime e dai dati del 2016, l’invio per i veterinari (non per i medici, che a regime dovranno continuare a spedire i dati entro la fine di gennaio) vada effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento
delle spese

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 19 febbraio 2017

 

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