Per vitto e alloggio fruitori da indicare in fattura

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L’avvento della fattura elettronica e del QR code sta automatizzando e velocizzando molte funzioni amministrative e contabili, consentendo, quindi, di concentrarsi sulla consulenza fiscale e sull’approfondimento di tematiche giuridicamente complicate, che in passato, a volte, venivano gestite, superficialmente, pro fisco. Cerchiamo allora di approfondire, anche con l’ausilio della grafica in pagina, quale sia l’impatto della fattura elettronica sulla deduzione del costo, la detrazione dell’Iva e l’eventuale tassazione in capo al dipendente o amministratore delle spese di vitto e alloggio, durante le trasferte e non. La tabella a fianco riporta anche il regime fiscale delle indennità chilometriche e di quelle forfettarie. In altre due pagine, nei prossimi giorni, verranno approfonditi gli aspetti fiscali dei beni e dei servizi omaggiati (spese di rappresentanza), delle vendite promozionali e delle spese di pubblicità. Fruitore del vitto e dell’alloggio Senza coincidenza tra il soggetto Iva (ad esempio, il datore di lavoro) e coloro che usufruiscono delle prestazioni alberghiere o delle somministrazioni di alimenti e bevande (i dipendenti o gli amministratori), per detrarre la relativa Iva (anche nel Comune sede di lavoro) è necessario che i dati dei fruitori siano indicati nella fattura intestata al soggetto Iva, ovvero in «una apposita nota ad essa allegata» (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2). La fattura non va cointestata con il fruitore del servizio, perché non è più possibile con la fattura elettronica. Il QR code contiene solo i dati dell’azienda e non quelli dei vari fruitori del servizio, va chiesto quindi all’esercente di inserire questi dati, di volta in volta, nel file che invierà al Sdi (ad esempio, nell’elemento Causale del macroblocco <Dati Generali>). Relativamente all’«apposita nota» allegata alla fattura, considerando che l’xml ricevuto non deve essere modificato, non è pensabile oggi stampare la fattura elettronica per allegarvi la nota con i dati del fruitore. In attesa di un chiarimento operativo delle Entrate, si ritiene che l’«allegazione» della nota alla fattura possa essere assolta se questi due documenti (e-fatture e nota) vengono salvati e conservati nella stessa cartella informatica. Documenti anonimi Per gli scontrini e le ricevute (oltre che per le fatture), vi sono molti chiarimenti dell’agenzia delle Entrate (si veda la recente risposta 4 ottobre 2018, n. 22) che, a determinate condizioni (ad esempio, rimborso a piè di lista del dipendente), permettono la deduzione del costo anche in assenza dei dati dell’azienda. Dovrebbe essere chiarito che tutte queste interpretazioni possano valere anche per i nuovi documenti commerciali emessi (soprattutto dal primo di luglio 2019), senza «il numero di partita Iva dell’acquirente». Iva non detratta per scelta L’introduzione della fattura elettronica e la facilità di registrazione della stessa consente di non subire più la criticata limitazione introdotta dalle Entrate per le prestazioni alberghiere o le somministrazioni di alimenti e bevande relativamente all’indeducibilità ai fini Ires e Irap dell’Iva documentata da fattura e non detratta, per scelta dell’impresa o del professionista, ad esempio, perché si decideva, per ridurre i tempi e i costi di registrazione, di imputare il documento Iva solo nella contabilità generale e non nel registro Iva degli acquisti (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 1).

PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE DURANTE LE TRASFERTE E NON
TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTO FRUITORE DETRAZIONE DELL’IVA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE

O AMMINISTRATORE (FRINGE BENEFIT)

Prestazioni alberghiere (nota 1) e somministrazioni di alimenti e bevande in generale , indifferentemente nel o fuori dal Comune (al di fuori dei due casi di trasferta nel o fuori dal Comune sede

di lavoro, dei dipendenti e degli amministratori dell’articolo 95,

comma 3, Tuir, indicati nei due

punti successivi).

Il vitto e l’alloggio offerto a clienti

o ad altri soggetti terzi, non considerati spesa di rappresentanza (si vedano

i vari casi più avanti).

Fruitori del servizio:

– titolare dell’impresa individuale (compreso il familiare dell’impresa familiare o coniugale);

– soci non amministratori

(ad esempio, gli accomandanti), anche se non dovrebbero operare;

– clienti anche potenziali

o altri soggetti terzi

(servizio non considerato spesa

di rappresentanza, si veda

più avanti).

L’Iva della fattura intestata all’impresa

è detraibile, solo se nella fattura o in un’apposita nota ad essa allegata si riportano i dati del fruitore del servizio, se diverso dall’intestatario della fattura (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2). Si ritiene che basti anche solo

il cognome e nome, se così il fruitore è individuabile con precisione, perchè

è un dipendente o amministratore dell’azienda. L’Iva è indetriabile, naturalmente,

se la spesa è documentata da scontrino «parlante», da ricevuta fiscale intestata

o da documento commerciale.

È deducibile il 75% dell’imponibile della fattura

(e dell’eventuale Iva non detratta, se manca

il fruitore del servizio) (per la deduzione dell’Iva

non detratta per scelta, si veda la nota 3)

(articolo 109, comma 5, Tuir) ovvero del totale

dello scontrino «parlante» (cioè quello con

il «codice fiscale dell’acquirente o committente»,

cioè dell’impresa, oltre che con “la natura, la qualità

e la quantità dell’operazione”), della ricevuta fiscale intestata all’impresa o del nuovo «documento commerciale valido ai fini fiscali»

(comprensivi dell’Iva indetraibile),

quindi, non se anonimi.

Non applicabile, perché i percettori non sono

né dipendenti, né amministratori.

Le prestazioni alberghiere (nota 1)

e le somministrazioni di alimenti e bevande durante la trasferta nel Comune sede di lavoro,

sia se la spesa è anticipata

dal dipendente o amministratore (quindi, con rimborso analitico),

sia se viene pagata dall’impresa

(quindi, senza rimborso analitico).

Fruitori del servizio:

– dipendenti ;

– amministratori di società di capitali (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 3), senza partita Iva individuale;

– soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa senza partita Iva individuale

L’Iva della fattura intestata all’impresa è detraibile, solo se nella fattura o in un’apposita nota ad essa allegata si riportano i dati del fruitore del servizio , se diverso dall’intestatario della fattura (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2). Si ritiene che basti anche solo il cognome e nome, se così il fruitore è individuabile con precisione, perchè

è un dipendente o amministratore dell’azienda.L’Iva è indetriabile, naturalmente,

se la spesa è documentata da scontrino «parlante», da ricevuta fiscale intestata

o da documento commerciale.

È deducibile il 75% dell’imponibile della fattura

(e dell’eventuale Iva non detratta, se manca il fruitore del servizio) (per la deduzione dell’Iva non detratta

per scelta, si veda la nota 3) (articolo 109, comma 5, Tuir) ovvero del totale dello scontrino «parlante» (cioè quello con il «codice fiscale dell’acquirente o committente», cioè dell’impresa, oltre che con

“la natura, la qualità e la quantità dell’operazione”), della ricevuta fiscale intestata all’impresa

o del nuovo «documento commerciale valido

ai fini fiscali» (comprensivi dell’Iva indetraibile), quindi, non se anonimi.

Le spese di vitto e alloggio (sia se rimborsate al fruitore con rimborso analitico, sia se pagate dall’impresa, tranne tutti i casi della mensa), per le trasferte nel Comune, concorrono a formare il reddito del percettore (come quelle di viaggio, cioè le indennità chilometriche, ma diversamente dai rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore) (articolo 51, comma 5, Tuir). Il fringe benefit dell’alloggio fornito dall’azienda viene valorizzato ai sensi dell’articolo 51, commi 3 e 4, lettera c), del Tuir (circolare 20 dicembre 2013,

n. 37/E, risposta 1.1).

Il vitto e l’alloggio durante la

trasferta “fuori dal territorio comunale” sede di lavoro, sia se la spesa è anticipata dal dipendente

o amministratore (quindi,

con rimborso analitico),

sia se viene pagata dall’impresa

(quindi, senza rimborso analitico).

Fruitori del servizio:

– dipendenti ;

– amministratori di società di capitali (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 3), senza partita Iva individuale;

– soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa (se non si segue la criticata risposta 4 della circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, in quanto si assimilano questi soggetti agli amministratori di società di capitali; altrimenti vanno compresi nel punto precedente con deduzione al 75%), senza partita Iva individuale.

L’Iva della fattura intestata all’impresa è detraibile, solo se nella fattura o in un’apposita nota ad essa allegata si riportano i dati del fruitore del servizio , se diverso dall’intestatario della fattura (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2). Si ritiene che basti anche solo il cognome e nome, se così il fruitore è individuabile con precisione, perchè

è un dipendente o amministratore dell’azienda.L’Iva è indetriabile, naturalmente,

se la spesa è documentata da scontrino «parlante», da ricevuta fiscale intestata

o da documento commerciale.

È deducibile il 100% dell’imponibile della fattura

(e dell’eventuale Iva non detratta, se manca il fruitore del servizio) (per la deduzione dell’Iva non detratta per scelta, si veda la nota 3) ovvero del totale dello scontrino «parlante» (cioè quello con il «codice fiscale dell’acquirente o committente», cioè dell’impresa, oltre che con “la natura, la qualità e la quantità dell’operazione”), della ricevuta fiscale intestata all’impresa o del nuovo «documento commerciale valido ai fini fiscali» (comprensivi dell’Iva indetraibile) (anche se anonimi, ma solo se c’è rimborso analitico, nota 2), nel limite giornaliero di “spese di vitto e alloggio” (quindi, non solo le prestazioni alberghiere, ma anche l’affitto di un appartamento) di 180,76 euro (258,23 euro, se all’estero) (articolo 95, comma 3, Tuir). Oltre questi limiti, il costo è indeducibile al 100%.

Le spese di vitto e alloggio (sia se rimborsate

al fruitore con rimborso analitico, sia se pagate dall’impresa, tranne tutti i casi della mensa),

per le trasferte fuori dal Comune, non concorrono mai a formare il reddito del percettore (articolo 51, comma 5, Tuir), neanche se, comprensive di altre spese

di viaggio e trasporto (aereo o treno),

superano i 180,76 euro giornalieri

(258,23 euro, se all’estero),

che rilevano, invece,

per la deduzione

del costo.

SPESE DI TRASPORTO
TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTO FRUITORE DETRAZIONE DELL’IVA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE

O AMMINISTRATORE (FRINGE BENEFIT)

Spese di trasporto” (aereo, treno,

taxi, pullman o autobus, traghetto, metropolitana, ecc.), sia all’interno

che fuori dal Comune , sia se vengono anticipate dal dipendente o amministratore (quindi, con rimborso analitico), sia se vengono pagate dall’impresa (quindi, senza rimborso analitico).

Fruitori del servizio:

– dipendenti ;

– amministratori di società

di capitali , senza partita Iva individuale;

– soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa , senza partita Iva individuale.

L’Iva “relativa a prestazioni di trasporto di persone” è indetraibile , “salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa”

(articolo 19-bis1, comma 1, lettera e,

dpr n. 633/1972).

Le “spese di trasporto con mezzi pubblici”

(aerei, treni, pullman, traghetti, taxi, autobus, metropolitana) sono deducibili . Anche se anonimi , per la prassi delle Entrate, se c’è rimborso analitico (nota 2), ma si ritiene anche negli altri casi, considerando la difficoltà di intestare i biglietti

delle spese di trasporto (ad esempio, metropolitana

o traghetto).

Il rimborso analitico delle “spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore” (aereo, treno, taxi, pullman o autobus, traghetto, metropolitana, ecc.), per le trasferte sia all’interno che fuori dal Comune, non concorrono a formare il reddito del percettore (articolo 51, comma 5, Tuir).
INDENNITÀ CHILOMETRICHE E FORFETTARIE
TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTO FRUITORE DETRAZIONE DELL’IVA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE

O AMMINISTRATORE (FRINGE BENEFIT)

Indennità forfettaria per spese non documentate , inerenti alla trasferta o alla missione fuori del territorio comunale , con lista dettagliata

(mance, lavanderia, telefono, parcheggio)

Fruitori del servizio:

– dipendenti ;

– amministratori di società di capitali , senza partita Iva individuale;

– soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa , senza partita Iva individuale

Non applicabile, perché solitamente, i percettori

di queste indennità non sono soggetti passivi Iva. Se lo sono, si applica l’Iva.

L’indennità forfettaria è deducibile al 100%,

anche se di importo superiore rispetto ai limiti previsti per il fringe benefti dall’articolo 51,

comma 5, Tuir

Concorrono a formare il reddito del percettore “per la parte eccedente” 15,49 euro al giorno (25,82 euro, se all’estero). Questa agevolazione è cumulabile con il rimborso analitico relativo

al “vitto, all’alloggio, al viaggio” (ad esempio, l’indennità chilometrica) e “al trasporto”

(ad esempio, il biglietto aereo), ma non con l’altra indennità forfettaria (articolo 51,

comma 5, Tuir).

Indennità forfettaria “per le trasferte

o le missioni fuori del territorio comunale ” (anche se con auto aziendale)

Fruitori del servizio:

– dipendenti ;

– amministratori di società

di capitali , senza partita Iva individuale;

– soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa , senza partita Iva individuale.

Non applicabile, perché solitamente, i percettori

di queste indennità non sono soggetti passivi Iva. Se lo sono, si applica l’Iva.

L’indennità forfettaria è deducibile al 100%,

anche se di importo superiore rispetto ai limiti previsti per il fringe benefti dall’articolo 51, comma 5, Tuir (46,48 euro, 77,47 euro, 30,99 euro, 51,64 euro, 15,49 euro e 25,82 euro) (istruzioni alla dichiarazione dei redditi relativa al 1996, circolare Entrate 16 luglio 1998, n. 188, paragrafo 5, risposta 9, Assonime 21 ottobre 2008, n. 55), solo ben motivate (eventualmente anche, in sede di controlli reali, con documentazione di supporto non registrata, quindi, non dedotta, come il tragitto del pedaggio autostradale telepass privato, lo scontrino non parlante del caffè del bar di fronte al luogo dell’appuntamento, una multa stradale presa,

la e-mail dell’appuntamento, ecc.).

Concorrono a formare il reddito del percettore “per la parte eccedente ”:

– i 46,48 euro al giorno (77,47 euro “per le trasferte all’estero”);- i 30,99 euro, se rimborso analitico del vitto o alloggio o se vitto o alloggio fornito gratuitamente” dall’impresa (51,64 euro se all’estero);

– 15,49 euro, se rimborso vitto e alloggio (25,82 euro se all’estero) (articolo 51, comma 5, Tuir) (nota 6).Questa agevolazione è cumulabile con il rimborso analitico del vitto e/o dell’alloggio (con riduzione dell’importo dell’indennità forfettaria), oltre che con il rimborso del “viaggio” (ad esempio, l’indennità chilometrica) e del “trasporto” (ad esempio, il biglietto aereo) (articolo 51, comma 5, Tuir, si veda la nota 4).

Indennità forfettaria per le trasferte nel Comune , (anche se con auto aziendale) (ad esempio, di 46,48 euro, 77,47 euro, 30,99 euro, 51,64 euro, 15,49 euro e 25,82 euro) e indennità forfettaria per spese non documentate per le trasferte nel Comune , con lista dettagliata (mance, lavanderia, telefono, parcheggio). Fruitori del servizio:

– dipendenti ;

– amministratori di società di capitali , senza partita Iva individuale;

– soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa , senza partita Iva individuale.

Non applicabile, perché solitamente, i percettori

di queste indennità non sono soggetti passivi Iva. Se lo sono, si applica l’Iva .

Se la trasferta è nel Comune , le indennità forfettarie sono comunque deducibili , ma sono tassate al 100%, come fringe benefit in capo al percettore.  

Se la trasferta è nel Comune , le indennità forfettarie sono tassate al 100% , come fringe benefit in capo al percettore.

Indennità chilometrica (”spesa di viaggio”), se il percettore è “autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà”, per la trasferta “fuori dal territorio comunale ” sede di lavoro. Fruitori del servizio:

– dipendenti ;

– amministratori di società di capitali , senza partita Iva individuale;

– soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa , senza partita Iva individuale.

Non applicabile, perché solitamente, i percettori

di queste indennità non sono soggetti passivi Iva. Se lo sono, si applica l’Iva.

Le indennità chilometriche (”spese di viaggio”),

solo per le trasferte fuori dal Comune e ben

motivate (come detto per le indennità forfettarie), sono deducibili nel limite massimo del “costo

di percorrenza” per “autoveicoli di potenza

non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20

se con motore diesel” (articolo 95, comma 3, Tuir),

in base al costo chilometrico semestrale dell’ACI

(anche i costi non proporzionali, nota 5).

Le “spese di viaggio” fuori dal Comune non concorrono a formare il reddito del percettore, neanche con tariffa Aci superiore

(articolo 51, comma 5, Tuir) (nota 7)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 21 agosto 2019

 

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