ArticoloIl Sole 24 OreNewsPer lo school bonus al via la compensazione con F24

Via libera, solo per «soggetti titolari di reddito d’impresa», alla compensazione in F24 del credito d’imposta del 65% (50% nel 2018) sulle donazioni in denaro a istituti scolastici, pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti o a interventi per «l’occupabilità degli studenti» (articolo 1, commi da 145 a 150, Legge 13 luglio 2015, n. 107, riforma della scuola). La risoluzione 19 dicembre 2016, n. 115/E, infatti, ha istituito il codice tributo 6873, da utilizzare nel modello di pagamento unificato. Per tutti i soggetti beneficiari, il credito d’imposta spettante deve essere «ripartito in tre quote annuali di pari importo». Quindi, ad esempio, se nel 2016 le erogazioni pagate agli istituti scolastici sono state di 100.000 euro (importo massimo agevolabile nell’anno), il credito maturato per quest’anno è di 65.000 euro, che devono essere ripartiti in tre quote di pari importo nel 2017, nel 2018 e nel 2019. Il credito d’imposta, però, potrà essere utilizzato in compensazione in F24 solo dai «soggetti titolari di reddito d’impresa». È questo uno dei chiarimenti della circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, che ha obbligato le persone fisiche, non imprenditrici, e gli enti non commerciali, senza attività d’impresa, al solo utilizzo del credito, in modo verticale (imposta da imposta). Questi, quindi, potranno usare lo school bonus solo per ridurre i debiti tributari generati dal modello Unico (non Iva, Irap o 770), cioè l’Irpef per i primi e l’Ires per i secondi.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 20 dicembre 2016

 

Richiedi una consulenza personalizzata