Per l’incapiente cessione dell’ecobonus senza limitazioni

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Tutte le limitazioni non previste dalla norma che l’agenzia delle Entrate ha introdotto per definire gli «altri soggetti privati», ai quali è possibile cedere i crediti d’imposta edilizi, non valgono per gli incapienti. Inoltre, per calcolare i limiti massimi di spesa sui lavori sulle singole unità immobiliari e in aggiunta sulle eventuali parti comuni, è possibile considerare anche per i box auto o le autorimesse che non sono pertinenziali di altri immobili. Sono alcuni dei chiarimenti delle risposte dell’agenzia delle Entrate 298/2019 e 293/2019. L’Agenzia, in questi mesi, ha limitato la definizione degli «altri soggetti privati», ai quali è possibile cedere il bonus, a quelli «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione» (ad esempio, un altro condomino che ha pagato la stessa spesa agevolata). Ma tutte queste limitazioni non riguardano le cessioni dei crediti sugli interventi per il risparmio energetico «qualificato» che possono essere effettuate dagli incapienti-cedenti (si veda Il Sole 24 Ore del 22 luglio 2019 e il Quotidiano del fisco del 17 luglio 2019). La conferma è giunta dalla risposta 298, con la quale è stata data la possibilità di cedere il credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al genitore del cedente, quale «soggetto privato», anche se non è «collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione». Su un altro versante, la risposta 293 ribadisce che l’importo massimo della spesa ammessa alle detrazioni edili va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente (circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, e risoluzioni 124/2007, risposta 3, e 181/2008). La risposta tratta il caso di una trasformazione di due immobili censiti in C/2 (stalle e locali di deposito) e un’autorimessa censita in C/6 (non pertinenziale con le precedenti unità immobiliari) in due unità abitative e di un box pertinenziale. In questo caso, la detrazione sugli interventi su parti comuni di edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 63/2013) va applicata su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro «per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l’edificio oggetto di ristrutturazione». Quindi, tutte e tre le unità sono rilevanti ai fini del limite per i lavori sulle parti comuni, in quanto nessuna delle tre è pertinenza di un’altra. Se, ad esempio, l’autorimessa fosse pertinenziale a una delle altre due unità immobiliari, invece, il limite di spesa di 136.000 euro si dovrebbe moltiplicare per due unità immobiliari. Va ricordato che per tutte le detrazioni relative agli interventi per il risparmio energetico «qualificato» (anche se congiuntamente alle misure antisismiche), tranne per i pannelli solari termici, è necessario che negli ambienti oggetto dell’intervento vi sia già un impianto di riscaldamento (circolare 36/E/2007, paragrafo 2). Relativamente al caso trattato dalla risposta 293, però, appare difficile che una stalla o un’autorimessa (peraltro non pertinenziali, quindi, probabilmente staccate dall’edificio principale) sia riscaldata. Quindi, si auspica che l’agenzia delle Entrate chiarisca se sia ancora applicabile la condizione, imposta dalla citata circolare 36/E/2017, del preesistente impianto di riscaldamento.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 15 agosto 2019

 

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