ArticoloIl Sole 24 OreNewsPer le giovani coppie, al via il bonus mobili per il 2016

Le principali novità sulle detrazioni fiscali Irpef sulla casa sono l’introduzione del bonus mobili per le giovani coppie, della detrazione del 19% dei canoni di leasing per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale e della detrazione del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B.

Mobili

E’ stata introdotta per il 2016 e per le “giovani coppie” una nuova detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili, necessari per arredare un’unità immobiliare, acquistata dagli stessi e da adibire ad abitazione principale. Le “giovani coppie” devono costituire “un nucleo familiare composto da coniugi”, prima del pagamento della spesa detraibile. Sono agevolati anche i “conviventi more uxorio”, che hanno costituito un “nucleo da almeno tre anni”.

La definizione di «giovane coppia» (che deve essere chiarita dalle Entrate) è simile a quella usata dall’articolo 1, comma 1, decreto MEF 31 luglio 2014, relativo alla disciplina del Fondo di garanzia «prima casa» di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), Legge n. 147/2013 (nucleo da almeno 2 anni e non da 3). Il requisito del nucleo triennale non dovrebbe interessare i coniugi, ma solo i conviventi, anche se si auspica una conferma dalle Entrate sul tema.

Sia per i coniugati, che per i conviventi, almeno uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni di età, prima del pagamento dei mobili. Non dovrebbe rilevare l’età al momento dell’acquisto dell’abitazione da arredare, ma considerando che questa dovrebbe essere già acquistata prima dell’acquisto dell’arredo, anche quando si acquista la casa è necessario che almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni.

Le Entrate dovranno chiarire se sia sufficiente che solo uno dei due membri della coppia sia il formale acquirente dell’abitazione o se, come prevede letteralmente la norma, tutti e due debbano essere gli “acquirenti” della stessa. Dovrà essere chiarito, poi, se, oltre all’acquisto a titolo oneroso, sia possibile anche l’acquisto a titolo gratuito, tramite donazione o successione, in coerenza con la circolare delle Entrate 11 maggio 2015, n. 49/E, relativa alla decadenza dell’agevolazione “prima casa”. Dovrà essere chiarito anche se prima dell’acquisto degli arredi sia necessario l’atto notarile (ipotesi più probabile) o se sia sufficiente un preliminare registrato.

La non cumulabilità della nuova detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie con quella generale utilizzabile da tutti i soggetti Irpef vale solo per lo stesso acquisto agevolato (risoluzione n. 152/E/2007).

Detrazione Iva per acquisto di abitazione

Dal primo gennaio 2016, si può detrarre dall’Irpef, in 10 quote annuali, il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto, effettuato nel 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. Basandosi sulle circolari delle Entrate n. 57/E/1998, paragrafo 2 e n. 121/E/1998, paragrafo 2, relative alla detrazione per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio e considerando che non vi sono vincoli relativi alla destinazione ad abitazione principale delle unità acquistate, la nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva dovrebbe spettare anche ai soci, persone fisiche, di società di persone, nel caso di acquisto nel 2016, da parte della società, di “abitazioni patrimonio”.

Abitazione principale in leasing

Dal 2016 al 2020 è possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle spese di acquisto o costruzione, tramite leasing (canoni e oneri accessori per un importo non superiore a 8.000 euro e riscatto per un importo non superiore a 20.000 euro), di abitazioni da parte di giovani, con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e non già titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa. Questa detrazione è applicabile anche dai soggetti di età non inferiore a 35 anni, con le stesse condizioni, ma dimezzando le spese massime ammissibili. La norma, però, non dice nulla circa la misura dello sconto nel caso di contratto stipulato prima dei 35 anni, con prosecuzione dopo il compimento di questa età.

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 14 gennaio 2016

 

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