Per le autovetture aziendali, La deduzione dei costi è al 20% e la detrazione dell’Iva è al 40%, anche per le navette degli alberghi. Meglio le auto personali e i rimborsi spese

ArticoloIl Sole 24 OreNewsPer le autovetture aziendali, La deduzione dei costi è al 20% e la detrazione dell’Iva è al 40%, anche per le navette degli alberghi. Meglio le auto personali e i rimborsi spese

I costi e l’ Iva delle “navette” utilizzate dagli alberghi per gli spostamenti dei propri clienti non possono essere rispettivamente dedotti e detratti integralmente, ma subiscono le consuete limitazioni delle autovetture al 20% per il costo e al 40% per l’Iva. Il chiarimento è contenuto nella risposta ad un’interrogazione parlamentare di ieri, che non ha concesso la qualifica di «bene strumentale» utilizzato «esclusivamente» per l’attività d’impresa neanche agli automezzi con capienza minima pari a 6 persone e massima pari a 9 persone, compreso il conducente, utilizzati quotidianamente per il trasporto dei propri ospiti verso gli impianti di risalita, le piste da sci, le scuole di sci, i servizi di noleggio, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti. Per le Entrate, infatti, le autovetture che si considerano utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa sono solo quelle senza le quali l’attività stessa non può essere esercitata. In base a questa regola sono deducibili integralmente anche le autovetture delle imprese che effettuano noleggi o leasing ovvero per quelle utilizzate per la formazione dalle scuole guida (circolari 16 febbraio 2007, numero 11/E, risposta 8.2, 19 gennaio 2007, numero 1/E, 12 giugno 2002, numero 50/E, 10 febbraio 1998, n. 48/E, paragrafo 2.1.2.1, 13 febbraio 1997, numero 37/E e risoluzione 10 febbraio 1998); non sono deducibili al 100%, invece, le autovetture utilizzate per pubblicizzare i servizi offerti, tramite l’allestimento all’esterno di messaggi pubblicitari e marchi d’impresa (circolare 12 giugno 2002, numero 50/E, risposta 12). Anche ai fini Iva, l’agenzia delle Entrate ha già chiarito che la detrazione è integrale solo per i veicoli utilizzati come beni strumentali, riferendosi, in particolare, ai veicoli utilizzati come taxi, a quelli utilizzati dalle autoscuole o delle società di leasing e noleggio, ai veicoli commercializzati da concessionarie, a quelli utilizzati dai dipendenti dietro pagamento di corrispettivo o dagli agenti e dai rappresentanti di commercio. In tutti gli altri casi, l’Iva è integralmente detraibile (sempreché non sussistano limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti Iva o non soggette all’imposta), a patto che i veicoli siano «utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa» (o della professione) (risoluzione 20 febbraio 2008, numero 6/Dpf). Pertanto, va verificato caso per caso ed è onere del soggetto passivo dare prova dell’utilizzo esclusivo del veicolo nell’esercizio della propria attività.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 5 agosto 2016

 

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