Per le auto a uso promiscuo le tariffe 2019 per i benefit

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Via libera alle tariffe annuali dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture e dei motocicli, elaborate dall’Aci e necessarie per calcolare nel 2019 il fringe benefit che deve essere tassato a Irpef e Inps in capo ai dipendenti (o amministratori) per l’utilizzo personale dellle autovetture aziendali a loro assegnate. Gli aumenti arrivano al 2% ma c’è da notare che per alcuni modelli c’è una riduzione. Sono state pubblicate, infatti, sulla Gazzetta ufficiale 295 del 20 dicembre 2018, supplemento ordinario 57, le tariffe che l’Aci approva e comunica al ministero dell’Economia entro il 30 novembre di ogni anno, e che distinguono gli autoveicoli in produzione da quelli fuori produzione e riguardano tutti i modelli di autoveicoli a benzina, a gasolio, a benzina-gpl, a benzina-metano, a metano-esclusivo, elettrici e ibridi. Un’ultima tabella riguarda i motoveicoli.

Deduzione al 70%

La riduzione della deduzione da parte del datore di lavoro dei costi delle autovetture assegnate «in uso promiscuo» ai dipendenti dal 90% al 70% (applicabile dal 2013) non ha inciso sull’importo che deve essere tassato in capo al dipendente, come compenso in natura, per l’utilizzo personale del veicolo a lui assegnato (l’unica variazione è quella delle tariffe chilometriche). In questi casi, infatti, il reddito tassato mensilmente nel suo cedolino deve essere aumentato dell’importo del compenso in natura per l’utilizzo privato, pari al 30% dell’importo, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, moltiplicato per la relativa tariffa Aci, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente o corrisposti dallo stesso.

Indennità per trasferte

La tabella Aci per il fringe benefit non va confusa con quella da utilizzare per calcolare l’importo massimo deducibile, in capo all’impresa, delle indennità chilometriche da rimborsare ai dipendenti che utilizzano la propria autovettura per le trasferte fuori dal Comune sede di lavoro (non per il tragitto casa-lavoro, circolare 16 novembre 2000, n. 207/E, paragrafo 1.5.5). Questa tabella viene aggiornata semestralmente dall’Aci (entro fine marzo e fine settembre) e il costo chilometrico è riferito solo a due tipologie di veicoli, a benzina e diesel perché l’articolo 95, comma 3 Tuir limita ancora la deduzione di questi rimborsi spese, in capo al datore di lavoro, agli «autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel». Il costo chilometrico da utilizzare è la somma di quello non proporzionale alla percorrenza (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi) e quello proporzionale, il quale comprende la quota capitale, il carburante, la manutenzione, la riparazione e i pneumatici (risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011, che ha superato l’interpretazione fornita nella nota della direzione regionale delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia n. 2006-31579-12). A differenza della tabella per il fringe benefit, quella per la deduzione del costo chilometrico distingue gli importi in base alle varie percorrenze medie annue del veicolo (da 5mila a 50mila chilometri).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 dicembre 2018

 

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