Partita Iva chiusa solo dopo l’incasso dell’ultima fattura

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Gli eredi del professionista che non ha emesso le fatture per mancato incasso del corrispettivo (o le ha emesse con esigibilità differita, ma manca l’incasso) devono mantenere la partita Iva aperta oppure devono emettere le fatture e versare la relativa Iva. Sono queste le conclusioni dell’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 34 di ieri.

Esigibilità immediata In generale, la cessazione dell’attività professionale e la conseguente chiusura della partita Iva devono avvenire dopo la «conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate», quindi, la cessazione della posizione Iva non può avvenire «in presenza di corrispettivi per prestazioni rese», ancora da «fatturare nei confronti dei propri clienti» (circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, punto 7.1). L’attività professionale, infatti, non cessa semplicemente quando «ci si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali», ma successivamente, quando si chiudono i «rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte» (eventualmente, anche con fatture emesse anticipatamente, rispetto all’incasso del relativo corrispettivo) e «dismettendo i beni strumentali» (risoluzione 20 agosto 2009, n. 232/E; Cassazione 21 aprile 2016, n. 8059). Questi principi sono «applicabili anche agli eredi del professionista». Quindi, in presenza di prestazioni ancora da fatturare, perché non sono state ancora incassate, gli eredi possono «chiudere la partita Iva del professionista defunto», solo quando incasseranno l’ultima parcella. Se non hanno intenzione di aspettare l’incasso del corrispettivo (che comporta l’obbligo di emettere la fattura), comunque, possono sempre «anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius» e chiudere la partita Iva, appena emessa l’ultima fattura. Se, invece, gli eredi decidono di non emettere anticipatamente le fatture, possono derogare a quanto disposto dall’articolo 35-bis del Dpr 633/1972, che «obbliga a chiudere la partita Iva» entro 6 mesi «dalla morte del contribuente». Quindi, per ragioni di ordine pratico, possono «mantenerla aperta fino alla data di integrale riscossione» dei crediti e la conseguente emissione della fattura.

Esigibilità differita Questa deroga ai sei mesi per la chiusura della partita Iva è possibile anche se il professionista defunto aveva emesso fatture con Iva a esigibilità differita (articolo 6, dpr 633/1972), nei confronti della pubblica amministrazione, e queste non sono ancora state riscosse alla data del decesso. Ma anche in questi casi di esigibilità differita, gli eredi possono chiudere la partita Iva anche senza aspettare l’incasso di queste fatture emesse con Iva differita, considerando nell’ultima dichiarazione annuale Iva «anche le operazioni» ad esigibilità differita, «per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta» (così l’articolo 35 comma 4 del decreto Iva). In questo caso, quindi, anticipano «l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso».

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 12 marzo 2019

 

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