Pagamenti di fine anno, contribuenti alla scelta

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La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino alla fine del prossimo anno tutte le detrazioni sui lavori edilizi e sul risparmio energetico , cioè quelle del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 65% per il risparmio energetico “qualificato” degli edifici . Per l’ecobonus sulle parti comuni condominiali la proroga è addirittura fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, se interessa più del 25% della superficie, sono state aumentate le percentuali di detrazione (dal 65% al 70-75%): quindi, conviene aspettare il 2017 per pagare le relative spese. Attenzione, però, che sempre per questa agevolazione conviene invece anticipare l’investimento al 2016, se si vogliono sfruttare i maggiori limiti di spesa oggi in vigore, che dal 2017 scenderanno a 40.000 euro, moltiplicati per le unità immobiliari del condominio. L’anticipazione a quest’anno potrebbe convenire anche per evitare la “possibile” stretta sui limiti di spesa per tutti i lavori “verdi” sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni condominiali, detraibili al 65% anche nel 2017 (fino al 2021, solo per le parti comuni). Infine, vanno sostenute entro il 2016 le spese per le misure antisismiche con autorizzazioni “iniziate” dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, in quanto per questi casi manca la proroga al 2017. Interventi antisismici Sono stati notevolmente modificati i bonus per le misure antisismiche (si veda la tabella nel Sole 24 Ore del 4 novembre 2016). Dal 2017 al 2021 la detrazione “speciale” per le zone sismiche 1 e 2 è stata ridotta dal 65 al 50 per cento. La sua fruizione, però, è stata ampliata anche alla zona 3. È stato aumentato il limite massimo di spesa (96.000 euro «per unità immobiliare per ciascun anno») e la ripartizione del bonus è stata ridotta da dieci a cinque anni. Tutte queste novità, però, riguarderanno solo gli interventi antisismici con procedure autorizzatorie comunali iniziate dal 2017. Per quelle iniziate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, invece, il bonifico “parlante” deve essere fatto entro la fine del 2016, in quanto non è prevista una proroga in questi casi. Ecobonus su parti comuni Per il quinquennio 2017-2021 è stata prorogata la detrazione Irpef e Ires del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali. Inoltre, questa detrazione sarà del 70% se gli interventi interesseranno più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (75%, se si conseguirà «almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015»). Se oggi si stanno effettuando questi lavori, quindi, conviene che l’amministratore di condominio effettui il relativo bonifico “parlante” dopo il 31 dicembre 2016. Attenzione, però, che l’articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, precisa che «le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio». Si tratta di una stretta nel limite massimo delle spese per le parti condominiali, in quanto fino al 31 dicembre 2016, l’importo massimo agevolabile per gli interventi condominiali per il risparmio energetico va «riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio», tranne per la riqualificazione energetica generale (circolare 36/E/2007). Quindi, se ci sono 4 appartamenti, il limite di spesa per cambiare l’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione oggi è di 184.615,36 euro (46.153,84 euro x 4), mentre dal 2017 sarà di 160.000 euro (40.000 euro x 4).

Per i mobili l’autorizzazione «fissa» lo sconto

Se i lavori edili , propedeutici all’ acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, sono iniziati prima del 1° gennaio 2016, per beneficiare della detrazione Irpef del 50% sugli arredi è necessario effettuare i relativi pagamenti entro il 31 dicembre 2016, perché questo bonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 solo per chi usufruirà della detrazione Irpef del 50% sugli interventi edili, iniziati dal 1° gennaio 2016. Non è stata prorogata al 2017, invece, la detrazione Irpef del 50% (con limite di spesa di 16.000 euro) per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, quindi entro il 31 dicembre 2016 devono essere effettuati i relativi pagamenti. Entro la stessa data devono essere soddisfatti anche tutti e tre questi requisiti: conviventi da almeno 3 anni (certificato di stato di famiglia che attesta la comune residenza o un’autocertificazione) ovvero coniugi o componenti di “unioni civili” anche da meno di 3 anni; almeno uno dei due non deve aver superato i 35 anni di età; acquisto nel 2016 di un’unità immobiliare che deve diventare abitazione principale entro il 2 ottobre 2017. È possibile anche l’acquisto nel 2015, ma la destinazione ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia deve avvenire entro la fine del 2016. Il verificarsi di queste tre condizioni può essere «anteriore o successiva alla data di acquisto», cioè di pagamento, dei mobili. Bonus mobili Dal 2017, per il bonus mobili generale l’inizio dei lavori edili dovrà essere successivo al 31 dicembre 2015 e precedente al pagamento dei mobili e degli elettrodomestici. La data del bonifico “parlante” per gli «interventi di recupero del patrimonio edilizio», quindi, dovrà essere compresa tra il 26 giugno 2012 e la fine del 2017 e la data di inizio di questi lavori deve essere successiva al 31 dicembre 2015, ma precedente al pagamento dei mobili. Per l’agevolazione applicabile dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, invece, la data del bonifico “parlante” per gli interventi edili deve essere compresa tra il 26 giugno 2012 e la fine del 2016, ma questi lavori devono solo iniziare prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici, senza porre alcuna data specifica di inizio. Oggi, infatti, l’inizio dei lavori edili può essere anche precedente al 26 giugno 2012 o al 6 giugno 2013. Oggi, per il bonus mobili e grandi elettrodomestici applicabile fino alla fine del 2016, è necessario che il pagamento per il loro acquisto avvenga dopo che siano iniziati i lavori edili dell’immobile da arredare. Per individuare il momento di inizio dei lavori edili (precedente al pagamento dell’arredo) si può far riferimento alle «eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni» comunali (Dia, Scia, Cil o Cila) o alla «comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria» (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.3). Ma se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento, va sottoscritta e conservata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47, dpr 28 dicembre 2000, n. 445). Tutte queste regole sono ancora valide anche per l’incentivo applicabile nel 2017, con l’aggiunta che gli «interventi di recupero del patrimonio edilizio» devono essere «iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016».

In condominio versamenti solo tracciabili

Oltre alle proroghe fino al 2021 e alle nuove percentuali di detrazione Irpef e Ires per gli interventi di risparmio energetico “qualificato” sulle parti comuni condominiali (70% e 75%), nel 2017 i condomìni dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi sui pagamenti tracciati e sull’invio alle Entrate dei dati delle spese agevolate, oltre che alla possibilità di versare le ritenute d’acconto solo al raggiungimento di 500 euro di imposta dovuta. Ecobonus Per gli interventi di risparmio energetico “qualificato” sulle parti comuni condominiali la proroga della detrazione del 65% è fino al 31 dicembre 2021. La detrazione Irpef e Ires del 65% per le spese sul risparmio energetico sulle singole unità immobiliari, invece, è stata prorogata solo fino al 31 dicembre 2017. Quindi, quest’ultima agevolazione non ci sarà più dal 2018, ma si applicherà fino al 31 dicembre 2021 (dal 6 giugno 2013), sugli interventi relativi a parti comuni condominiali o che interesseranno «tutte le unità immobiliari» condominiali. La disposizione, quindi, non brilla per chiarezza, perché dal 2018 al 2021 si applicherà alle parti comuni condominiali un’agevolazione fiscale che in questo quadriennio non ci sarà più. Anche se giuridicamente attaccabile, comunque, la ratio della norma è chiara e si auspica che ciò venga confermato anche dall’agenzia delle Entrate. Per l’ecobonus sulle parti comuni, per più del 25% della superficie, le percentuali di detrazione sono state aumentate dal 2017 dal 65% al 70% (75% se si consegue «almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015»). Si veda l’articolo principale in pagina. Comunicazione dal 2016 Entro il 28 febbraio 2017, gli amministratori di condominio dovranno trasmettere in via telematica alle Entrate, una comunicazione con i dati delle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle «parti comuni di edifici residenziali», nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione dovranno essere indicate le «quote di spesa imputate ai singoli condòmini». Si tratta di un adempimento a regime, introdotto al decreto del Mef 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte delle Entrate (730 o Unico precompilati) e dovrà essere effettuato a partire dai dati relativi al 2016, entro il 28 febbraio di ciascun anno . Pagamenti tracciati e ritenute Dal 1° gennaio 2007, i condomìni devono trattenere la ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell’esercizio di impresa, e sui corrispettivi «qualificabili come redditi diversi». Dal 1° gennaio 2017, il versamento di questa ritenuta potrà essere effettuato dal condominio solo quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro o comunque entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, se non viene raggiunto l’importo di 500 euro. Sempre dal 1° gennaio 2017, poi, il pagamento dei «corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi», effettuate nell’esercizio di impresa, dovrà essere eseguito dai condomìni solo tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 27 dicembre 2016

 

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