Opzione per la «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta»

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Via libera alla ripartizione decennale anche solo una «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta», non ancora utilizzata in compensazione in F24. Il chiarimento è contenuto nel provvedimento attuativo del 18 aprile 2023, n. 132123 (punti 2.1 e 3).

Il provvedimento attuativo del 18 aprile 2023, n. 132123 (punto 2.1), ha chiarito che può essere oggetto di questa opzione per la ripartizione decennale anche solo una «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta», non ancora utilizzata in compensazione in F24.

Ma prima di analizzare questa ipotesi di ripartizione decennale che fraziona la singola rata annuale di un intervento agevolato, cerchiamo di fare qualche esempio di opzione di ripartizione decennale, limitandoci ai casi di mancato inizio della compensazione ed iniziando dal caso di cessione di tutti i bonus di tutti gli interventi effettuati per arrivare alla cessione di una sola rata annuale (per intero). In questi casi, l’opzione per la ripartizione decennale è possibile, ad esempio, in tutte queste ipotesi:

  • tutti i bonus di tutti gli interventi: come nel caso delle rate dalla 2 alla 5 del super ecobonus per la caldaia e il fotovoltaico e del sisma bonus ordinario, i cui crediti sono stati acquisiti con Comunicazioni di cessione o di «sconto in fattura», inviate entro il 15 aprile 2021, per spese sostenute nel secondo semestre 2020, e originariamente compensabili in F24 dal 2022 al 2025; non è possibile l’opzione per la ripartizione decennale delle rate originariamente compensabili nel 2021; considerando che le nuove 10 rate annuali decorrono «dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria» (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123), la nuova rata 1 di 10, riferita ad esempio alla rata originaria compensabile nel 2022 (la 2 di 5), è compensabile nell’anno 2023;
  • tutti i bonus di tutti gli interventi di un anno (o anche di più anni): come nel caso di tutte le 5 rate del super ecobonus per il cappotto e del super sisma bonus, i cui crediti sono stati acquisiti con Comunicazioni di cessione o di «sconto in fattura», inviate entro il 29 aprile 2022 (o entro il 17 ottobre 2022, per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva che rispettavano le condizioni dell’articolo 10-quater, comma 2-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4), per spese sostenute nel 2021, e originariamente compensabili in F24 dal 2022 al 2026; la nuova rata 1 di 10, ad esempio, riferita alla rata originaria compensabile nel 2022 (la 1 di 5), è compensabile nell’anno 2023;
  • l’intero bonus riferito ad un solo intervento agevolato: come nel caso di tutte le 4 rate del super ecobonus «trainato» per la sostituzione delle finestre, il cui credito è stato acquisito con Comunicazione di cessione o di «sconto in fattura», inviata entro il 31 marzo 2023, per spese sostenute nel 2022, e originariamente compensabili in F24 dal 2023 al 2026; la nuova rata 1 di 10, ad esempio, riferita alla rata originaria compensabile nel 2023 (la 1 di 4), è compensabile nell’anno 2024;
  • l’intera rata annuale di un bonus riferito ad un solo intervento: come nel caso della rata 1 di 5 del super sisma bonus, il cui credito è stato acquisito con comunicazione inviata entro il 29 aprile 2022 o il 17 ottobre 2022 (spese del 2021), e originariamente compensabile in F24 solo nel 2022; la nuova rata 1 di 10 è compensabile nel 2023;
  • l’intera rata annuale di un bonus riferito ad un solo intervento: come nel caso della rata 1 di 5 del sisma bonus ordinario, il cui credito è stato acquisito con Comunicazione di cessione o di «sconto in fattura», inviata entro il 31 marzo 2023, per spese sostenute nel 2022, e originariamente compensabile in F24 solo nel 2023; la nuova rata 1 di 10 è compensabile nell’anno 2024.

Anche più opzioni per la stessa rata

Grazie al chiarimento del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123 (punti 2.1 e 3), è possibile che l’opzione abbia per oggetto «anche solo … una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni» potrà essere rateizzata «anche in più soluzioni, la restante parte della rata».

Ad esempio, per una rata 2023 di sisma bonus ordinario di 10.000 euro, il contribuente, che ipotizza di avere una capienza fiscale in F24 nel 2023 di 6.000 euro annui, può decidere di comunicare l’opzione per la ripartizione decennale solo per i 4.000 euro che prevede di non compensare (partendo a compensare dal 2024). Se, poi, si rende conto di non riuscire a utilizzare per intero la rata residua di 6.000 euro, può decidere di inviare un’altra Comunicazione di opzione per la ripartizione decennale per altri 2.000 euro, a patto che non li abbia già compensati. Quindi, come suggerito nelle motivazioni del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123, il contribuente può «attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni».

La rata oggetto dell’opzione per la ripartizione decennale può essere anche stata “acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione” di cessione del credito o di sconto in fattura.

Ad esempio, per le spese agevolate con il super bonus sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il beneficiario, dopo aver detratto la prima rata di 5 nel 2020, potrebbe aver comunicato l’opzione di cessione delle “rate residue” non fruite (4 di 5) il 29 aprile 2022 oppure, dopo aver detratto anche la seconda rata di 5 nel 2021, potrebbe aver comunicato l’opzione di cessione delle “rate residue” non fruite (3 di 5) entro il 31 marzo 2023. Il nuovo cessionario può optare per ripartire in 10 anni anche solo una di queste rate che ha acquisito. Inoltre, può decidere di compensare una parte della rata annuale e di effettuare più opzioni per la ripartizione decennale della «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta».

L’opzione per la ripartizione decennale è irrevocabile e “può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite”:

  1. agli “anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi” agevolati con il super bonus;
  2. agli “anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’agenzia delle Entrate”:
  • “dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi” agevolati con il super bonus;
  • “fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi” agevolati con la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e con il sisma bonus ordinario (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023 n. 132123).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 aprile 2023