Opzione per 10 rate annuali per i crediti trasferiti entro il 31 marzo 2023

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Via libera dal 2 maggio 2023 all’opzione di ripartizione in 10 anni della «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta» acquisiti tramite uno «sconto in fattura» o una cessione del credito, comunicati all’agenzia delle Entrate prima del 31 marzo 2023, a patto che si tratti di un importo della rata annuale che non sia ancora stato utilizzato in compensazione in F24 e riguardi il super bonus, la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche o il sisma bonus ordinario. Le modalità attuative, infatti, sono contenute nel provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123.

Secondo l’articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto legge n. 34/2020, il credito d’imposta derivante da bonus edili (non solo al 110%), acquisito dal cessionario o dal fornitore (tramite lo sconto in fattura) deve essere obbligatoriamente «usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione» da parte del contribuente (beneficiario originale della detrazione), ad esempio, per il super bonus in 4 anni (ovvero in 5 anni per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) e per la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il sisma bonus ordinario in 5 anni.

Grazie all’articolo 9, comma 4, primo periodo, decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti quater), in deroga a questa regola dell’articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto legge n. 34/2020 (il decreto Aiuti quater parla erroneamente di deroga al «terzo periodo» del comma 3), i crediti d’imposta relativi al super bonus, alla detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e al sisma bonus ordinario (ultime due detrazioni per le quali è possibile effettuare ‘opzione per la ripartizione decennale, introdotte dall’articolo 2, comma 3-quinquies del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, a seguito della Legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38), “derivanti dalle comunicazioni di cessione o di «sconto in fattura» inviate all’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023” (proroga dal 31 ottobre 2022 al 31 marzo 2023, introdotta dall’articolo 2, comma 3-quinquies del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, a seguito della Legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38) e «non ancora utilizzati» completamente in compensazione in F24 possono «essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica», anche avvalendosi” degli intermediari abilitati. La suddetta opzione per la ripartizione in 10 anni può essere effettuata anche dai fornitori che hanno acquisito il credito tramite lo sconto in fattura.

In ogni caso, anche se si sceglie la ripartizione in 10 anni, il decreto Aiuti quater prevede che «la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno» non possa “essere usufruita negli anni successivi e non” possa “essere richiesta a rimborso”, in analogia a quanto previsto dell’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto legge n. 34/2020. Pertanto, la deroga è solo al secondo periodo del comma 3.

 

Opzione per la «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta»

Il provvedimento attuativo del 18 aprile 2023, n. 132123, ha chiarito che può essere oggetto di questa opzione per la ripartizione decennale la «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta», non ancora utilizzata in compensazione in F24.

Anche più opzioni per la stessa rata

E’ possibile che l’opzione abbia per oggetto «anche solo … una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni» potrà essere rateizzata «anche in più soluzioni, la restante parte della rata» (articolo 3 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123).

Ad esempio, per una rata 2023 di sisma bonus di 10.000 euro, il contribuente, che ipotizza di avere una capienza fiscale nel 2023 di 6.000 euro annui, può decidere di comunicare l’opzione per la ripartizione decennale solo per i 4.000 euro che prevede di non compensare. Se, poi, si rende conto di non riuscire a utilizzare per intero i 6.000 euro, può decidere di inviare un’altra opzione per la ripartizione decennale per altri 2.000 euro, a patto che non li abbia già compensati. Quindi, come suggerito nelle motivazioni del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123, il contribuente può «attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni».

La rata oggetto dell’opzione per la ripartizione decennale può essere anche stata “acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione” di cessione del credito o di sconto in fattura.

Ad esempio, per le spese agevolate con il super bonus sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il beneficiario, dopo aver detratto la prima rata di 5 nel 2020, potrebbe aver comunicato l’opzione di cessione delle “rate residue” non fruite (4 di 5) il 29 aprile 2022 oppure, dopo aver detratto anche la seconda rata di 5 nel 2021, potrebbe aver comunicato l’opzione di cessione delle “rate residue” non fruite (3 di 5) entro il 31 marzo 2023. Il nuovo cessionario può optare per ripartire in 10 anni anche solo una di queste rate che ha acquisito. Inoltre, può decidere di compensare una parte della rata annuale e di effettuare più opzioni per la ripartizione decennale della «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta».

L’opzione per la ripartizione decennale è irrevocabile e “può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite”:

  1. agli “anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi” agevolati con il super bonus;
  2. agli “anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’agenzia delle Entrate”:
  • “dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi” agevolati con il super bonus;
  • “fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi” agevolati con la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e con il sisma bonus ordinario (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023 n. 132123).

 

Solo in F24, niente riporto e niente rimborso

Una volta ripartita la «quota residua» di una «rata annuale» in 10 nuove rate annuali, «ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione» può essere “utilizzata esclusivamente in compensazione” in F24, “dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento”, utilizzando i relativi nuovi codici tributo.

Le nuove 10 “rate annuali di pari importo” decorrono «dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria» (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123), quindi, l’utilizzo in F24 delle 10 rate parte solo dall’anno successivo rispetto a quello della rata originaria. Ad esempio, per una rata originaria 2022 (ad esempio, la prima rata di 5 del super bonus per spese sostenute nel 2021), le nuove 10 rate annuali possono essere utilizzate in F24 solo a partire dal 2023. Ad esempio, se per un credito sono state già utilizzate due annualità, questo allungamento consente di fatto di arrivare a 12 anni totali (si veda Il Sole 24 Ore del 19 aprile 2023).

Come nel caso dell’originaria ripartizione dei crediti prima dell’opzione di ripartizione decennale, anche per le 10 nuove rate annuali, la “quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso”.

Le nuove rate dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione decennale “non possono essere cedute ad altri soggetti” oppure ulteriormente ripartite (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123).

 

Comunicazione all’agenzia delle entrate

Ai fini della ripartizione decennale della «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta», il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’agenzia delle Entrate “la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo”. Come detto, la comunicazione può riferirsi «anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata» (articolo 3 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123).

La Comunicazione dell’opzione per la ripartizione decennale può essere inviata dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, denominato «Piattaforma cessione crediti», “direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023”.

Dal 3 luglio 2023 in poi, la comunicazione potrà essere inviata, tramite lo stesso servizio, “anche avvalendosi di un intermediario abilitato (articolo 3, comma 3, dpr 22 luglio 1998, n. 322), con “delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti” (provvedimento del 29 luglio 2013, n. 92558). In questo caso, il titolare dei crediti viene “avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata (articolo 3 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123).

 

Monitoraggio dell’andamento delle compensazioni

Rispetto a queste operazioni, le Entrate effettueranno “un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica” e dell’eventuale “adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009” (articolo 9, comma 4, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, decreto Aiuti-quater). Ad esempio, “qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti” degli “oneri derivanti da leggi che indicano le previsioni di spesa”, il Ministro dell’economia e delle finanze potrà provvedere, “per l’esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti” preventivati (comma 12-bis). Per gli esercizi successivi, è possibile prevedere misure “correttive della maggiore spesa” (comma 12-quater). Addirittura, se il Mef riscontra che l’attuazione della norma reca “pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”, può assumere tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione (equilibrio tra le entrate e le spese), pertanto, può arrivare anche a bloccare o a sospendere le compensazioni (si veda Il Sole 24 Ore del 23 novembre 2022).

La norma agevolativa è apprezzabile, anche se sarebbe stato preferibile consentire di riportare in avanti i crediti d’imposta che non si riescono a compensare nell’anno di ripartizione degli stessi (5 anni fino al 2021 e 4 anni dal 2022), per la cosiddetta «incapienza» dell’F24 (si veda Il Sole 24 Ore del 15 luglio 2022). Questa soluzione, infatti, consentirebbe di azzerare il rischio di perdere eventuali eccedenze di credito, negli anni in cui la quota annuale risulti superiore agli importi a debito compensabili in F24.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su La Settimana Fiscale del 03 maggio 2023.