Operazioni straordinarie e trasferimento dei bonus edili

ArticoloIl Sole 24 OreOperazioni straordinarie e trasferimento dei bonus edili

Via libera al trasferimento del credito nelle operazioni straordinarie, ma attenzione alla compilazione dell’F24.

Nelle fusioni per incorporazioni, il trasferimento dei crediti edili dall’incorporata alla incorporante non costituisce una «nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata». Il chiarimento è contenuto nella risposta del 16 febbraio 2023, n. 218, ed è applicabile anche alle fusioni totali, alle scissioni e alle trasformazioni di società.

L’agenzia delle Entrate ha ricordato che:

  • civilisticamente «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione» (articolo 2504 bis del Codice Civile).
  • fiscalmente, «dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi» (articolo 172, comma 4, del Tuir).

Quindi, sia sul piano civilistico che su quello fiscale, con la fusione per incorporazione si ha “una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata” e ciò vale anche per i crediti d’imposta.

Ad esempio, già per il credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la circolare del 9 maggio 2002, n. 38/E, ha chiarito che «il credito d’imposta spettante alle società fuse o incorporate» poteva «essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante». Le risoluzioni del 29 aprile 2009, n. 118/E e del 6 febbraio 2006, n. 22/E, poi, hanno esteso questo trasferimento a tutte le «operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società)».

Secondo l’agenzia, questi principi sono applicabili “anche con riferimento ai crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico” acquistati da terzi, pertanto, la “società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, detti crediti risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata”. Ciò dalla data di effetto della fusione.

Le Entrate, quindi, hanno confermato che il passaggio dei crediti edili dall’incorporata “alla incorporante non costituisce” una “nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata”.

Attenzione, però, che l’operazione potrebbe far andare in «tilt» i calcoli delle Entrate sui crediti utilizzati in compensazione, pertanto, l’agenzia ha ricordato quanto già detto nella risposta del 24 gennaio 2023, n. 153, relativamente alla modalità di compilazione dell’F24 da parte dell’incorporante. Per verificare il non superamento dell’importo compensabile da ciascun soggetto, per ciascuna annualità, è necessario, “pena lo scarto del modello F24”, che nella sezione «Contribuente» del modello F24 siano indicati;

  • nel campo «Codice fiscale»  (cosiddetto primo codice fiscale), il codice fiscale dell’incorporante che utilizza il credito in compensazione;
  • mentre nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» (cosiddetto secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo «62 soggetto diverso dal fruitore del credito».

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2023