Operazioni intra Ue non imponibili con il codice identificativo del cessionario

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Dal 1° gennaio diventano operative le nuove regole unionali Iva che modificano le condizioni per la non imponibilità delle cessioni Intra-Ue, che semplificano la gestione del call of stock e delle vendite a catena e che introducono una presunzione legale per la dimostrazione del trasferimento fisico delle merci all’estero. Le novità derivano essenzialmente dal recepimento della direttiva 1910/2018/Ue e dall’applicazione dei Regolamenti 1909 e 1912 dello stesso 1918.

Codice identificativo e Intrastat

Dal 1 gennaio 2020 questi due elementi cambiano natura da formale a sostanziale. Il cambiamento che potrebbe sembrare solo nominalistico, in effetti ha dei seri risvolti operativi. Per quanto riguarda il codice identificativo unionale l’articolo 138 della direttiva Iva (direttiva 2006/112/Ce) prevede che la non imponibilità della cessione intra-Ue è ammessa solo se il codice identificativo del cessionario esiste ed è valido. Pertanto, sul piano operativo, il cedente dovrà provvedere ad ottenere dal cessionario il codice identificativo e dovrà verificare, per ogni transazione, se lo stesso esiste nel sistema Vies.

Analoghe conseguenze sono previste dal articolo 138 per gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modello Intrastat) che dovranno essere correttamente presentati in relazione a tutte le cessioni intra-Ue.

Contratto di call of stock

Il contratto di call of stock (meglio noto in Italia con il nome giuridico di consignment stock) è il contratto con cui due soggetti passivi di due Stati membri diversi si obbligano a trasferire le merci tra di loro non nel momento in cui le stesse sono trasferite fisicamente al cessionario nello Stato membro del cessionario, ma nel momento in cui il cessionario preleva i beni dal deposito per immetterli nella propria produzione o commercializzazione.

In altre parole, solo con tale prelievo si verifica il passaggio di proprietà e solo a quel momento viene differita la realizzazione dell’operazione intracomunitaria.

La nuova normativa introduce in modo armonizzato a livello unionale il riconoscimento fiscale dello specifico contratto e l’obbligo che il passaggio di proprietà non può avvenire oltre 12 mesi dall’arrivo delle merci nello Stato membro di destinazione della cessione intra-Ue.

Tale effetto fiscale di differimento dell’applicazione dell’Imposta, senza alcun obbligo di identificazione del cedente nello Stato membro del cessionario si avrà, a livello operativo, solo se il cedente e l’acquirente istituiscano un apposito registro per monitorare le merci che sono ancora di proprietà del cedente, ma che sono già nella disponibilità fisica del cessionario e solo se il cedente predisponga e presenti un modello Intrastat.

Prove delle cessioni intra-Ue

Sempre dal 1° gennaio 2020 entra in vigore il regolamento 1912/2018/Ue che, tra l’altro prevede all’articolo 45-bis del regolamento 282/2011 l’inserimento nell’ordinamento europeo di una nuova presunzione legale a favore del contribuente che a certe condizioni documentali determina l’inversione dell’onere probatorio dal cedente all’amministrazione finanziaria. In pratica la norma, prendendo atto delle difficoltà in cui può incorrere il cedente che deve dimostrare che le merci sono state fisicamente trasferite in un altro Stato membro prevede che in presenza di determinati documenti (espressamente individuati dal regolamento stesso) il cedente abbia assolto ai propri oneri probatori trasferendo sul fisco l’impegno di dimostrare il contrario. Ovviamente la nuova presunzione non cambia le regole Unionali per cui scatta la non imponibilità della cessione Intra -Ue, ma modifica in modo sostanziale l’obbligo probatorio connesso. Anche in questo caso scattano in capo al cedente che vuole ottenere la copertura della specifica disposizione degli oneri operativi che possono essere assolti solo monitorando in modo puntuale ogni operazione con modifiche di natura contrattuale e con rilevazione informatica di tutti i documenti di trasporto ovvero dei documenti a questi connesso.

Vendite a catena

In presenza di una serie di cessioni intercorrenti tra più operatori unionali di diversi Stati membri con realizzazione di un unico trasferimento fisico dei beni le nuove regole unionali chiariscono a quali degli operatori vada imputato il trasporto e quindi vada qualificata l’operazione quale cessione non imponibile Intra-Ue.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all'articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2019