Obbligo di stampa dei registri contabili solo con l’accesso o l’ispezione del Fisco

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IL QUESITO Quali sono le scadenze del vincolo di stampa?

 

Non è più necessario stampare o archiviare digitalmente, entro 3 mesi dall’invio del modello Redditi, i registri contabili, in quanto dal 30 giugno 2019 «qualsiasi registro contabile» tenuto «con sistemi elettronici» è correttamente tenuto, anche in assenza di questo adempimento, a patto che sia possibile stamparlo «aggiornato» in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. Seguendo le indicazioni dell’agenzia delle Entrate di Telefisco 2018, relativamente alla deroga per i soli registri Iva, introdotta dal 6 dicembre 2017, queste novità si applicano già per i registri del 2018, la cui stampa/archiviazione era prevista per il 28 febbraio 2020 (3 mesi dall’invio del modello Redditi 2019). Questa deroga, infatti, era già in vigore per i registri Iva acquisti, vendite e corrispettivi, ma grazie al decreto crescita 2019 è stata estesa anche al libro giornale e agli altri registri contabili, come i mastrini (stampa consigliata per le risoluzioni n. 9/058/1977 e n. 6-503/1993), il libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili (se tenuto elettronicamente) e le scritture ausiliarie di magazzino. Non è stata introdotta alcuna novità, invece, sulla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, su quella opzionale delle dichiarazioni fiscali e altri documenti e sull’applicazione dell’imposta di bollo sul libro giornale e sul libro degli inventari, la quale, anche senza stampa o conservazione sostitutiva, comunque, deve essere pagata. LIBRO GIORNALE In generale, la contabilità meccanografica «di qualsiasi registro contabile» è regolare, se la trascrizione su supporti cartacei o l’archiviazione elettronica sostitutiva viene effettuata non «oltre tre mesi» dai «termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali» relative alle imposte dirette, non all’Iva (risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E), quindi, per i registri del 2018 di un contribuente con esercizio corrispondente all’anno solare, entro la fine di febbraio 2020. Ciò è consentito, però, solo se prima di questo momento (cioè prima della stampa o archiviazione), i registri aggiornati possano essere stampati contestualmente all’eventuale richiesta degli organi di controllo. Dal 30 giugno 2019, in deroga a questa regola, «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto» (quindi, non solo dei registri Iva acquisti e vendite, come previsto dal 6 dicembre 2017, o del registro dei corrispettivi, come previsto dal 19 dicembre 2018, ma anche del libro giornale e degli altri registri) è, «in ogni caso, considerata regolare» anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei (o in difetto della conservazione sostitutiva) entro i termini di 3 mesi dalla scadenza dell’invio del modello Redditi, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi di controllo e in loro presenza (articolo 7, comma 4-quater, del Dl 357/1994). FAVOR REI Quando è stata introdotta questa deroga, dal 6 dicembre 2017, per i registri Iva acquisti e vendite, l’agenzia delle Entrate ha chiarito, in una risposta a Telefisco 2018 (si veda Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2018), che relativamente alle violazioni già contestate al 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della deroga), si poteva applicare il principio del favor rei (in base all’articolo 3, comma 2, Dlgs 472/1997, che impedisce l’applicazione di sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile) a patto che la stampa dei registri fosse comunque stata effettuata in sede di accesso, ispezione o verifica. Si ritiene che questa indicazione debba valere anche per il libro giornale e gli altri registri contabili (si veda anche la Cassazione 28557/2017). FATTURA ELETTRONICA Anche le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica e il processo di conservazione deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2020. Si ritiene non applicabile alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche (come a quella facoltativa delle dichiarazioni fiscali e degli altri documenti informatici), la deroga prevista dall’articolo 7, comma 4-quater, del Dl 357/1994. Alla scadenza del 28 febbraio 2020 si arriva sommando 3 mesi al termine ordinario del 30 novembre 2019 della scadenza per l’invio del modello Redditi 2019 (quest’anno scade il 2 dicembre perché il 30 novembre è un sabato), disapplicando l’articolo 2963, comma 4, Codice civile e seguendo gli esempi della risoluzione 46/E/2017.

REGISTRI (*)
? Facolatività di stampa o conservazione sostitutiva entro il 28 febbraio 2020, cioè entro 3 mesi dalla scadenza dell’invio ordinario della dichiarazione dei redditi relativa al 2018, che quest’anno scade il 2 dicembre 2019 (perché il 30 novembre è un sabato)

? In alternativa: nessuna stampa o conservazione sostitutiva, ma stampa dei registri «aggiornati» in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza

FATTURE ELETTRONICHE
Conservazione sostitutiva entro il 28 febbraio 2020, cioè entro 3 mesi dalla scadenza dell’invio ordinario della dichiarazione dei redditi relativa al 2018

 

Invio tardivo entro il 2 marzo 2020

Quest’anno è possibile sostituire una dichiarazione dei redditi o Irap relativa al 2018 già inviata, presentandone una correttiva nei termini, senza l’applicazione delle sanzioni (circolare 55/E/2001, risposta 6.1, e risoluzione 325/E/2002), fino al 2 dicembre 2019, considerando che il 30 novembre 2019 è un sabato e che questa data è dal 2019 la nuova scadenza ordinaria, a regime, dell’invio dei modelli Redditi e Irap 2019. Solo se i relativi versamenti, in scadenza il 1° luglio 2019 (il 30 giugno 2019 era un sabato) o il 30 settembre per i soggetti interessati agli Isa, sono stati insufficienti, si deve applicare la sanzione del 30% di quanto non versato, per la quale comunque si può usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente la riduzione delle sanzioni in modo non proporzionale al passare del tempo. DICHIARAZIONE TARDIVA Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza sono considerate validamente presentate e non omesse, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Quest’anno, lo slittamento del termine al 2 dicembre ha spostato in avanti anche il termine per inviare queste dichiarazioni cosiddette «tardive». Per i modelli Redditi 2019 e Irap 2019, relativi al 2018, quindi, il termine di 90 giorni per la regolarizzazione scadrà il 2 marzo 2020 (il 2020 è bisestile), mentre lo scorso anno e l’anno prima per i modelli 2018 o 2017, relativi al 2017 o 2016, inviati entro il 31 ottobre 2018 o 2017 le dichiarazioni «tardive» sono scadute il 29 gennaio 2019 o 2018. Senza la regolarizzazione entro i 90 giorni, l’omesso invio sarebbe punito con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, invece, la sanzione va da 250 euro a 1.000 euro (articolo 1, comma 1, del Dlgs 471/1997). Con la regolarizzazione entro il 2 marzo 2020 (90 giorni dal 2 dicembre 2019), invece, con il ravvedimento operoso, si applica la sanzione minima di 250 euro, ridotta: – a 1/10 cioè a 25 euro (articolo 13, comma 1, lettera c, del Dlgs 472/1997) se la dichiarazione non era stata presentata entro il termine ordinario; – a 1/9 cioè a 27,77 euro se la dichiarazione era già stata presentata nei termini, quindi, quindi si tratta di una regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione (articolo 13, comma 1, lettera a-bis, del Dlgs 472/1997). Sugli eventuali importi non versati si applica la sanzione del 30% (articolo 13 del Dlgs 471/1997), ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il versamento (circolare 42/E/2016). INVIO DI DICHIARAZIONE OMESSA Dopo i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (cioè dopo il 2 marzo 2020 per i modelli Redditi 2019 e Irap 2019), le dichiarazioni si considerano omesse anche se verranno presentate successivamente, con la conseguenza che le sanzioni per l’omessa presentazione non saranno ravvedibili. Si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da 250 a 1.000 euro (articolo 1, comma 1, del Dlgs 471/1997). Ma se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ad esempio, entro il 30 novembre 2020 per i modelli Redditi 2019 e Irap 2019, relativi al 2018) e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione ridotta dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 euro a 500 euro.

 

IL VADEMECUM PER METTERSI IN REGOLA Il termine Lo slittamento del termine al 2 dicembre ha spostato in avanti anche il termine per inviare queste dichiarazioni cosiddette «tardive». Per i modelli Redditi 2019 e Irap 2019, relativi al 2018, quindi, il termine di 90 giorni per la regolarizzazione scadrà il 2 marzo 2020 (il prossimo anno, infatti, è bisestile) Le sanzioni Con la regolarizzazione entro il 2 marzo 2020 si applica la sanzione minima di 250 euro, ridotta a 25 euro se la dichiarazione non era stata presentata entro il termine ordinario oppure a 27,77 euro se la dichiarazione era già stata presentata nei termini, quindi, quindi si tratta di una regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 13 novembre 2019 

 

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