Nella «scheda» niente Ape Redazione anche fai da te

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Non dovrebbe comprendere anche l’Ape la nuova comunicazione da inviare all’Enea, introdotta dalla legge di Stabilità 2018, per tutti gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio, quelli antisismici speciali e il bonus mobili. Nella risposta dell’Enea al Comune di Palagiano, infatti, si parla solo di «scheda da inviare» e non dell’attestato di prestazione (o di qualificazione) energetica (Ape), quindi, si presume che questo documento non debba essere predisposto e spedito all’Enea (mentre per il risparmio energetico “qualificato” l’esenzione dall’invio riguarda solo pannelli solari, le finestre e impianti di climatizzazione invernale). Scheda informativa Per l’incentivo sul risparmio energetico “qualificato” (detrazione del 50%, 65%, 70% o 75%), la “scheda informativa”, da spedire all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, può essere redatta online anche dal singolo contribuente, senza bisogno di un tecnico abilitato. Si presume che questa regola verrà confermata applicata anche per la nuova comunicazione per i lavori detraibili al 50 per cento. Asseverazione L’Enea, poi, non parla dell’asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti di risparmio energetico. Questa asseverazione, invece, è obbligatoria per molti interventi detraibili al 50%, 65%, 70% o 75%. Tra l’altro, la legge di Stabilità 2018 ha previsto che, con uno o più decreti, lo Sviluppo economico avrebbe dovuto adottare, entro il 2 marzo 2018, i nuovi “requisiti tecnici”, (quelli “vecchi” restano intanto applicabili ). Per la detrazione Irpef del 50% sul risparmio energetico non qualificato, invece, non sono previsti particolari requisiti tecnici (leggi 388/2000 e 10/1991, Dpr 412/1993, circolare 57/E/1998, paragrafo 3.4, decreto Industria 15 febbraio 1992). Tipologia di interventi Infine, l’Enea ricorda che dovranno essere definite a breve anche le «tipologie degli interventi» interessati dall’invio delle schede informative. Si presume, quindi, che la comunicazione potrà riguardare solo gli interventi sul risparmio energetico “non qualificato” dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, come, per esempio, i generatori di calore ad alto rendimento e tutti gli altri impianti che producono “energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas” (articolo 2, comma 1, lettera a del Dlgs 28/2011, circolare 57/E/1998, articolo 1, decreto Industria del 15 febbraio 1992).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 marzo 2018

 

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