ArticoloIl Sole 24 OreNewsNegli Isa ricavi e compensi extracontabili

I tempi lunghi della pubblicazione del software per l’applicazione degli Isa rende necessario il rinvio del termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpef, Ires, Irap), come del resto avveniva in passato per gli studi di settore. Il decreto ministeriale di prossima emanazione prevedrà il rinvio del primo termine dal 1° al 22 luglio; quindi il secondo termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% slitta al 21 agosto. Successivamente, il contribuente può rateizzare il saldo delle imposte pagando le rate residue entro il giorno 16 dei mesi di settembre, ottobre e novembre. Se il contribuente nelle condizioni di usufruire della proroga è una persona fisica e non ha partita Iva, potrà eseguire i versamenti il 22 luglio, oppure il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,4% e, ove scelga la rateizzazione, entro le successive date di fine mese a partire dal 31 agosto per finire il 30 novembre. Importante definire il perimetro di applicazione del rinvio del termine che comprende i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che nel 2018 abbiano realizzato un ammontare di ricavi non superiore a 5.164.000 euro; altra condizione per beneficiare del rinvio del termine è svolgere un’attività il cui codice sia compreso nei due decreti per i quali sono stati emanati gli indici sintetici affidabilità. L’eventuale presenza di ipotesi di disapplicazione degli studi non fa venir meno la proroga del termine. Ad esempio, potranno versare le imposte il 22 luglio anche i soggetti che sono al primo anno di attività oppure che sono in presenza di multiattività in cui ciascuna superi il 30% dell’ammontare dei ricavi ovvero chi si trova in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e così via. La proroga comprende anche le persone fisiche che applicano il regime dei minimi e dei forfettari, pur non essendo obbligati a compilare i prospetti relativi agli studi di settore. La proroga, infine, coinvolg e anche i soggetti che essendo soci di società di persone o di Srl trasparenti comprendono nella propria dichiarazione la quota dei reddito attribuitagli dalla società che rientra nel campo di applicazione Isa. Cambio di regime e Isa Nella compilazione degli Isa deve fare particolare attenzione chi, nell’ambito del reddito d’impresa, è passato, tra 2017 e 2018, dal regime semplificato di cassa dell’articolo 66 del Tuir a quello di competenza (va barrata la prima casella del rigo F35) ovvero da quello di competenza a quello di cassa (seconda casella). In questi casi, nei righi da F35 a F39 vanno inseriti i componenti positivi e negativi di reddito da tassare o da dedurre nel 2018 (rispettivamente nel rigo F37 e nel rigo F39) ovvero da escludere perché già tassati o dedotti nel 2017 (rispettivamente nel rigo F36 e nel rigo F38), a seguito del passaggio da un regime di competenza a quello per cassa e viceversa. Regime premiale Relativamente al regime premiale riservato a chi ottiene punteggi Isa da 8 a 10, chi ottiene 9 o 10 è escluso dalla disciplina sulle società di comodo. Questa agevolazione era prevista anche per chi era congruo e coerente con gli studi di settore, ma non per chi applicava i parametri. Ora, anche questi ultimi soggetti devono applicare gli Isa; quindi, se ottengono i voti da 8 a 10 non compileranno più il quadro delle società di comodo. Adeguamento e bilancio Le imprese e i professionisti possono indicare, rispettivamente nei righi F03 o G02 l’ammontare degli «ulteriori componenti positivi», non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva, per migliorare il profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale degli Isa. Questi componenti positivi, naturalmente, non vanno registrati in contabilità (trattandosi di una sorta di differenza permanente tra risultato civile o reddito fiscale), ma le relative imposte vanno registrate. Sarebbero di competenza del 2018, ma questa registrazione risulta impossibile alle piccole Srl che hanno già approvato il bilancio Ue prima dell’uscita del software delle Entrate «Il mio Isa» e della decisione di «adeguarsi» allo stesso. Questo problema si aggraverebbe, se avessero già distribuito ai soci l’utile d’esercizio, il quale, a seguito dell’adeguamento agli Isa, risulterebbe sopravvalutato (si veda Il Sole 24 Ore del 30 maggio 2009 per gli studi di settore).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 14 giugno 2019

 

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