ArticoloIl Sole 24 OreNewsMutui, detrazione piena per il superstite

Il coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, del mutuo ipotecario, stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione, dopo la morte della moglie e l’accollo dell’intero mutuo, può detrarre il 19% del 100% dei relativi interessi passivi sostenuti. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 18 ottobre 2017, n. 129/E, delle Entrate. Il caso riguarda un contribuente che ha contratto con il coniuge un mutuo ipotecario destinato alla ristrutturazione dell’abitazione principale. Prima del pagamento dell’intero mutuo, la moglie è morta e il finanziamento è stato volturato a suo nome. Secondo chi ha prestato l’assistenza fiscale, però, nonostante questa voltura, non spetta la detrazione Irpef del 19% su tutti gli interessi passivi sostenuti (seppur nel limite di interessi di 2.582,28 euro), ma può venire riconosciuta soltanto la detrazione del 19% sul 50% degli stessi. Questa interpretazione restrittiva di chi ha prestato l’assistenza fiscale, però, non è corretta, secondo la prassi delle Entrate. Bastava applicare per analogia quanto già detto nella circolare 1 giugno 1999, n. 122/E, risposta 1.2.1, riferita ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, ma applicabile anche per quelli contratti per la sua costruzione o ristrutturazione. Non sono mai detraibili, invece, gli interessi passivi per i mutui ipotecari contratti per le manutenzioni ordinarie o straordinarie ovvero per i restauri e risanamenti conservativi (risposta fornita dall’agenzia delle Entrate al Sole 24 Ore il 6 giugno 2012). Nella circolare n. 122/E/1999 era già stato detto che il coniuge superstite può usufruire dell’intera detrazione, dopo l’accollo del mutuo. Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempreché anche in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per usufruire della predetta detrazione (ad esempio, unità immobiliari adibite ad abitazione principale). Secondo la risoluzione di ieri, quindi, «per motivi di coerenza e sistematicità», questo stesso principio può applicarsi anche ai casi in cui il «contratto sia stato stipulato per ristrutturare l’abitazione principale». Come nel caso dell’acquisto dell’abitazione principale con mutuo, entrambi cointestati, anche nel caso in cui sia la costruzione/ristrutturazione che il contratto di mutuo siano cointestati, il limite di 2.582,28 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, pertanto, se è cointestato ad esempio a due soggetti, l’importo massimo degli interessi detraibili al 19% da parte di ognuno è pari a 1.291,14 euro (decreto ministeriale 30 luglio 1999 n. 311).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 19 ottobre 2017

 

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