Modello F24 o bollettino postale per saldare l’acconto di giugno

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Imu e Tasi relative a qualsiasi Comune possono essere pagateutilizzando indifferentemente il modello F24 (ordinario, semplificato o precompilato) o il bollettino postale. L’Imu degli enti non commerciali (non la Tasi), può essere pagata, esclusivamente con il modello F24 (non con il bollettino). Pagamento Per il bollettino e per l’F24, è sempre ammessa la modalità telematica, per pagare qualsiasi importo (per i bollettini si usa il servizio telematico gestito da Poste Italiane). Non vi è alcun problema per pagare l’Imu e la Tasi con i bollettini cartacei agli sportelli. Per i titolari di partita Iva, l’F24 cartaceo non è mai possibile. Per i non titolari di partita Iva gli F24 cartacei sono possibili solo se non vi è alcuna compensazione con altri crediti. Quando i contribuenti senza partita Iva vogliono compensare il debito Imu e/o Tasi con altri crediti erariali o contributivi devono utilizzare obbligatoriamente il modello F24 telematico. Se il saldo del modello è a zero, possono utilizzare solo i servizi telematici delle Entrate, cioè F24 web, F24 on-line e F24 cumulativo. In tali casi non possono pagare in contanti, con assegni bancari o circolari, con vaglia cambiari , con carta Pagobancomat o con assegni postali, vaglia postali o carta Postamat. Dal primo ottobre 2014 al 2 dicembre 2016, l’invio tramite i servizi delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa era obbligatorio anche per chi voleva pagare imposte, contributi previdenziali e premi assicurativi (Inail), senza alcuna compensazione, ma per importi superiori a 1.000 euro. In caso di compensazione, anche parziale non è più possibile pagare gli F24 su carta allo sportello, è concessa solo modalità telematica, previo addebito nel proprio conto corrente. Quindi, non è possibile effettuare pagamenti in contanti, con assegni bancari o circolari, con vaglia cambiari, con carta Pagobancomat o con assegni postali, vaglia postali o carta Postamat. Per chi paga Imu e Tasi con bollettini postali cartacei, non vi è alcun limite all’utilizzo del contante, in quanto il divieto al trasferimento di denaro per importi pari o superiori a 1.000 euro, per la normativa antiriciclaggio, non si applica ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste italiane Spa, pertanto, è conforme alla normativa antiriciclaggio il pagamento in contanti di un bollettino postale, anche per importi pari o superiori a 1.000 euro. Se si utilizza il bollettino postale telematico, è possibile richiedere l’addebito nel Conto BancoPosta, nelle carte di credito Visa e MasterCard o nella carta postepay.Il bollettino postale per pagare Imu o Tasi va intestato, rispettivamente a «Pagamento Imu» o «Pagamento Tasi» e deve riportare il numero di conto corrente 1008857615 o 1017381649, valido per tutti i Comuni e sul quale non si può effettuare il versamento tramite bonifico. Soggetti con partita Iva Le regole per pagare con F24 sono ancora più stringenti per i titolari di partita Iva, i quali dal 24 aprile 2017, per qualunque compensazione orizzontale (anche parziale, cioè con saldo dell’F24 diverso da zero), tramite utilizzo del credito annuale o trimestrale Iva o di crediti sulle imposte sui redditi e relative addizionali, su ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap o i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (non, ad esempio, per il cosiddetto bonus Renzi degli 80 euro), devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, direttamente, con i servizi F24 web o F24 online dei canali telematici Fisconline o Entratel, o tramite un intermediario, con i servizi F24 cumulativo o F24 addebito unico di Entratel. Non sono possibili i servizi di remote banking collegati al circuito Cbi (Corporate banking interbancari) del sistema bancario o di home banking degli istituti di credito o delle Poste Italiane. Fino al 23 aprile 2017, questo obbligo era previsto solo per i crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui, ma se si prevedeva di compensare un importo di credito Iva superiore a 5.000 euro (10.000 euro fino al 31 marzo 2012), era opportuno utilizzare i servizi telematici descritti anche per i crediti il cui ammontare in compensazione non aveva ancora raggiunto la soglia citata (circolare 12 marzo 2010, n. 12/E, risposta 2.6).

GLI ESEMPI DI COMPILAZIONE Terreno edificabile. Il contribuente possiede al 50% la proprietà di un terreno edificabile (valore venale 46.592,00 euro). Il Comune in cui è situato l’immobile prevede un’aliquota Imu dello 0,82% e un’aliquota Tasi dello 0,22%. Il contribuente verserà il 16.06.2017 un acconto Imu di 96,00 euro (46.592,00 x 0,82% x 50% x 50%) e un acconto Tasi di 26,00 euro (46.592,00 euro x 0,22% x 50% x 50%) Negozio. Il contribuente possiede al 100% la proprietà di un negozio (rendita catastale 804,23 euro) dato in locazione. Il Comune in cui è situato l’immobile prevede un’aliquota Imu dello 0,96% e un’aliquota Tasi dello 0,1%. La percentuale dovuta dal proprietario dell’immobile è del 70%. Il contribuente verserà il 16.06.2017 un acconto Imu di 223,00 euro (804,23 euro x 105% x 55 x 0,96% x 50%) e un acconto Tasi di 16,00 euro (804,23 euro x 105% x 55 x 0,1% x 50% x 70%) Abitazioni e pertinenze. Il contribuente possiede al 100% la proprietà dell’abitazione principale (rendita catastale 2.442,84 euro) con due pertinenze entrambe della stessa categoria catastale (rendite catastali 221,25 euro e 151,84 euro) e un’abitazione secondaria a disposizione (rendita catastale 1.040,66 euro). Il Comune in cui è situata l’abitazione principale prevede un’aliquota Imu dell’1,06% e ha azzerato l’aliquota Tasi, invece il Comune in cui è situata l’abitazione secondaria prevede un’aliquota Imu dello 0,9% e ha azzerato l’aliquota Tasi. Il contribuente verserà il 16.06.2017 un acconto Imu di 922,00 euro (151,84 euro x 105% x 160 x 1,06% x 50%) e (1.040,66 euro x 105% x 160 x 0,9% x 50%)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2017

 

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