Locazioni brevi – Ritenuta del 21% applicata dal gestore del portale (Airbnb). C’è il pericolo di doppia ritenuta

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Anche se il primo pagamento all’Erario delle nuove ritenute sulle “locazioni brevi” scadrà il prossimo 17 luglio 2017 (il 16 è di domenica), gli intermediari immobiliari e i gestori dei portali online devono già trattenere , da ieri, questi importi dai pagamenti dei canoni che stanno facendo ai beneficiari finali, cioè ai locatori. Sono queste le novità che stanno per essere introdotte dalla conversione in legge del Dl 50/2017 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Per la precisione, però, nella versione oggi in vigore del Dl, la ritenuta del 21% «sull’ammontare dei canoni e corrispettivi» dovrebbe essere trattenuta «all’atto dell’accredito» dell’affitto in capo all’intermediario o al gestore del portale online. Con le modifiche, che entreranno in vigore solo il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, l’obbligo della trattenuta della ritenuta scatterà solo «all’atto del pagamento al beneficiario» del canone. Ciò potrebbe comportare la duplicazione dell’obbligo di trattenere e versare la stessa ritenuta in due momenti diversi. Se per esempio le modifiche al Dl 50/2017 entreranno in vigore il 15 giugno 2017, i gestori dei portali dovranno trattenere le ritenute su tutti gli importi che incasseranno dal primo giugno al 14 giugno e su tutti quelli che pagheranno al beneficiario (locatore) dal 15 giugno in poi, con evidente rischio di operare delle ritenute doppie sullo stesso canone. Si auspica che l’agenzia delle Entrate chiarisca in via interpretativa che debba essere applicata già dal 1° giugno 2017 la norma modificata dalla legge di conversione, basandosi sul fatto che il pagamento della ritenuta scadrà il 17 luglio, cioè dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Cedolare secca Dal 1° giugno 2017, non solo in via interpretativa (circolare primo giugno 2011, n. 26/E) ma anche per la legge, tutti i redditi delle locazioni brevi, stipulate dalla stessa data, possono essere assoggettati al regime della cedolare secca con l’aliquota piatta del 21%, tramite la scelta che il locatore farà direttamente nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di una novità dal 1° giugno 2017, invece, l’estensione di questo regime agevolato anche ai corrispettivi lordi percepiti in base a “contratti di sublocazione” o a “contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario” e aventi come oggetto il “godimento dell’immobile a favore di terzi”, a patto che rispettino le condizioni previste per essere definiti contratti di “locazione breve”. Ritenuta del 21% Il pagamento all’erario della ritenuta deve avvenire solo tramite il modello F24 telematico e sono possibili anche le compensazioni con crediti fiscali. Questi sostituti d’imposta saranno obbligati a presentare in via telematica all’agenzia delle Entrate la certificazione unica (modello CU) entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello della trattenuta stessa (non di quello del pagamento all’Erario). Una copia del modello CU, poi, andrà consegnato ai sostituiti entro il 31 marzo.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 2 giugno 2017

 

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