Lo stop al superbonus del 110% fa partire l’eco-sisma bonus dell’80-85%

ArticoloIl Sole 24 OreLo stop al superbonus del 110% fa partire l’eco-sisma bonus dell’80-85%

Con la fine del superbonus del 110%, molti condomìni e proprietari unici di più unità immobiliari che costituiscono un unico edificio (anche se imprese, professionisti o società) stanno dirottando i loro investimenti sull’eco-sisma bonus dell’80-85%, ai fini Irpef o Ires.

Con la fine del superbonus del 110%, molti condomìni e proprietari unici di più unità immobiliari che costituiscono un unico edificio (anche se imprese, professionisti o società) stanno dirottando i loro investimenti sull’eco-sisma bonus dell’80-85%, ai fini Irpef o Ires.

Dal primo gennaio 2018, infatti, è possibile usufruire della detrazione Irpef e Ires dell’80% (da ripartire in 10 anni, su una spesa massima di 136.000 euro da moltiplicare per le unità dell’edificio) per le spese per tutti gli “interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3”, “finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico”, con riduzione di una classe di rischio (definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58) e “alla riqualificazione energetica” dell’articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, cioè di più del 25% dell’involucro dell’edificio o “finalizzata a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva”, conseguendo “almeno la qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4, dell’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 (detrazione elevata all’85%, se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi) (articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). La detrazione massima, pertanto, è rispettivamente di 108.800 euro (80%) o di 115.600 euro (85%).

Termine del eco-sisma bonus

Anche se la norma non lo dice, questa nuova detrazione non è a regime e dovrebbe valere per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in quanto è alternativa sia alla detrazione Irpef e Ires del 75-85% per le misure antisismiche “in zone ad alta pericolosità” (85% solo se si verifica la riduzione di almeno 2 classi di rischio, definite dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), realizzate su “parti comuni di edifici condominiali” (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), sia a quella Irpef e Ires del 70-75% per gli interventi di “riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, che interessano “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore” al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (75% solo se, oltre ad interessare più del 25% della “superficie disperdente lorda dell’edificio”, per il decreto sui requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020, in vigore dal 6 ottobre 2020, si consegue un miglioramento della “prestazione energetica invernale e estiva” “almeno” pari alla qualità media di cui alle tabelle 3 e 4, dell’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015, «decreto Linee guida per la certificazione energetica», per il decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020) (articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). Entrambe queste due agevolazioni, infatti, scadranno il 31 dicembre 2024, quindi, si presume che anche il nuovo incentivo per gli interventi congiunti per l’antisismico e il risparmio energetico (detrazione dell’80-85%), essendo alternativo agli altri due, non sia a regime, ma scada alla fine del 2024.

Regole applicabili

Si ritiene che alle detrazioni dell’80-85% dell’articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, sugli interventi su parti comuni, congiunti tra antisismici e risparmio energetico (di più del 25% dell’involucro dell’edificio dell’articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), si debbano applicare le regole dell’ecobonus, in quanto compatibili, relativamente alle “modalità di pagamento” (bonifico «parlante» obbligatorio solo per i privati, gli amministratori di condominio e i professionisti e non per le imprese, neanche se società di persone) e alla “fruizione della detrazione” (principio di competenza solo per le imprese). Si arriva a questa conclusione, considerando il fatto che queste detrazioni sono state introdotte nell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato al risparmio energetico «qualificato» e non nell’articolo 16, dedicato al bonus per il recupero del patrimonio edilizio (compreso il sisma bonus ordinario del 50-70-75-80-85%, per il quale invece si applicano le regole del bonus casa, come chiarito dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 2.2).

Lo stesso vale per l’individuazione dei soggetti e degli immobili agevolati (peraltro, simili tra ecobonus e sisma bonus). Sono agevolati anche i proprietari unici di più unità immobiliari che costituiscono un unico edificio, sempre che vi siano parti comuni e l’intervento sia effettuato su queste (circolari 11 maggio 1998 n. 121, paragrafo 2.6 e 27 aprile 2018, n. 7/E, pagine 221 e seguenti, risposte delle Entrate del 31 ottobre 2018, n. 56 e 22 luglio 2019, n. 293 e risoluzione 12 luglio 2007, n. 167/E).

Invece, relativamente a tutti gli altri requisiti, come ad esempio quelli tecnici e relativi agli adempimenti, si ritiene che debbano applicarsi le regole dell’ecobonus per gli interventi relativi al risparmio energetico «qualificato» e le regole del sisma bonus per gli interventi antisismici. Pertanto:

  • per l’ecobonus, serve l’Ape finale, l’asseverazione dei requisiti tecnici e di congruità delle spese e l’invio della scheda tecnica «ecobonus» all’Enea; per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi, vanno rispettati i limiti di congruità dell’ecobonus (articolo 3, comma 2, del decreto sui requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020);
  • mentre per il sisma bonus, serve l’asseverazione antisismica preventiva (allegato B) e quelle consuntive (allegati B-1 e B-2) al SUE, oltre che la riduzione di almeno una classe di rischio sismico.

Traino di finestre, schermature solari e impianti

Se «contestualmente» agli interventi congiunti tra antisismico e risparmio energetico, detraibili all’80% ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (o all’85%, se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi), vengono effettuati anche “lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi”, di “installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico” e/o “interventi sugli impianti comuni”, spettano le suddette detrazioni, con le «stesse percentuali», a patto che questi interventi “siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche” (articolo 2, comma 2, del decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020).

Questa possibilità è stata meglio spiegata in una nota dell’allegato B (Tabella di sintesi degli interventi) del decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020, in cui è stato detto che gli interventi agevolati con l’eco-sisma bonus possono «comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione», la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni centralizzati. Per questi interventi trainati, quindi, non spetta un autonomo limite di spesa.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2023