ArticoloIl Sole 24 OreNewsLo «sfasamento» diventa la regola

Per le fatture elettroniche immediate predisposte, quindi numerate progressivamente, in data successiva rispetto alla data di effettuazione dell’operazione (comunque, a regime, entro 12 giorni da quest’ultima), la data dell’operazione, cioè la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml), può essere precedente rispetto a quella di una fattura con un numero successivo, ma ciò non può consentire l’inserimento della relativa Iva nel mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ad esempio, per un’operazione effettuata da un trimestrale in data 1° luglio 2019 (senza ddt), la fattura elettronica immediata può essere predisposta e inviata in data 13 luglio 2019 («entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione»), attribuendo alla fattura la data del primo luglio 2019 e il numero 1.000. Ma se in data 3 luglio 2019 è stata emessa un’altra fattura immediata per un’operazione del 2 luglio 2019, questa avrà data 2 luglio 2019 (cioè successiva rispetto alla fattura n. 1.000) e il numero 999 (cioè precedente rispetto alla fattura n. 1.000). Questo sfasamento tra la progressione numerica delle fatture e la progressione della data delle stesse si può avere anche nei primi 12 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate, come, ad esempio, la fattura numero 1.000 datata 30 ottobre 2019, emessa il 5 novembre per un’operazione del 30 ottobre 2019, che viene emessa dopo la fattura numero 999 per un’operazione del 3 novembre, emessa il 4 novembre, ma datata 3 novembre. In questi casi, l’Iva della fattura numero 1.000 nel mese dell’operazione va inserita nella liquidazione di questo mese, anche se il numero della fattura è successivo rispetto al 999 della fattura del 3 novembre. Ciò è facilitato dal fatto che la data della fattura (quella di effettuazione, del mese corretto) «è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse» (circolare 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.2). Va prestata attenzione, invece, per le fatture differite con data fattura nei primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione. Resta la piena libertà dei contribuenti, su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo) (circolare dell’agenzia delle Entrate del 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.2).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 GIUGNO 2019

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