29 Giu 2019
Lo «sfasamento» diventa la regola
Per le fatture elettroniche immediate predisposte, quindi numerate progressivamente, in data successiva rispetto alla data di effettuazione dell’operazione (comunque, a regime, entro 12 giorni da quest’ultima), la data dell’operazione, cioè la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml), può essere precedente rispetto a quella di una fattura con un numero successivo, ma ciò non può consentire l’inserimento della relativa Iva nel mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ad esempio, per un’operazione effettuata da un trimestrale in data 1° luglio 2019 (senza ddt), la fattura elettronica immediata può essere predisposta e inviata in data 13 luglio 2019 («entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione»), attribuendo alla fattura la data del primo luglio 2019 e il numero 1.000. Ma se in data 3 luglio 2019 è stata emessa un’altra fattura immediata per un’operazione del 2 luglio 2019, questa avrà data 2 luglio 2019 (cioè successiva rispetto alla fattura n. 1.000) e il numero 999 (cioè precedente rispetto alla fattura n. 1.000). Questo sfasamento tra la progressione numerica delle fatture e la progressione della data delle stesse si può avere anche nei primi 12 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate, come, ad esempio, la fattura numero 1.000 datata 30 ottobre 2019, emessa il 5 novembre per un’operazione del 30 ottobre 2019, che viene emessa dopo la fattura numero 999 per un’operazione del 3 novembre, emessa il 4 novembre, ma datata 3 novembre. In questi casi, l’Iva della fattura numero 1.000 nel mese dell’operazione va inserita nella liquidazione di questo mese, anche se il numero della fattura è successivo rispetto al 999 della fattura del 3 novembre. Ciò è facilitato dal fatto che la data della fattura (quella di effettuazione, del mese corretto) «è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse» (circolare 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.2). Va prestata attenzione, invece, per le fatture differite con data fattura nei primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione. Resta la piena libertà dei contribuenti, su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo) (circolare dell’agenzia delle Entrate del 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.2).
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 GIUGNO 2019
Richiedi una consulenza personalizzata
Post Tagged with "sfasamento" "regola""fatture elettroniche"
Per le fatture elettroniche immediate predisposte, quindi numerate progressivamente, in data successiva rispetto alla data di effettuazione dell’operazione (comunque, a regime, entro 12 giorni da quest’ultima), la data dell’operazione, cioè la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml), può essere precedente rispetto a quella di una fattura con un numero successivo, ma ciò non può consentire l’inserimento della relativa Iva nel mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ad esempio, per un’operazione effettuata da un trimestrale in data 1° luglio 2019 (senza ddt), la fattura elettronica immediata può essere predisposta e inviata in data 13 luglio 2019 («entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione»), attribuendo alla fattura la data del primo luglio 2019 e il numero 1.000. Ma se in data 3 luglio 2019 è stata emessa un’altra fattura immediata per un’operazione del 2 luglio 2019, questa avrà data 2 luglio 2019 (cioè successiva rispetto alla fattura n. 1.000) e il numero 999 (cioè precedente rispetto alla fattura n. 1.000). Questo sfasamento tra la progressione numerica delle fatture e la progressione della data delle stesse si può avere anche nei primi 12 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate, come, ad esempio, la fattura numero 1.000 datata 30 ottobre 2019, emessa il 5 novembre per un’operazione del 30 ottobre 2019, che viene emessa dopo la fattura numero 999 per un’operazione del 3 novembre, emessa il 4 novembre, ma datata 3 novembre. In questi casi, l’Iva della fattura numero 1.000 nel mese dell’operazione va inserita nella liquidazione di questo mese, anche se il numero della fattura è successivo rispetto al 999 della fattura del 3 novembre. Ciò è facilitato dal fatto che la data della fattura (quella di effettuazione, del mese corretto) «è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse» (circolare 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.2). Va prestata attenzione, invece, per le fatture differite con data fattura nei primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione. Resta la piena libertà dei contribuenti, su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo) (circolare dell’agenzia delle Entrate del 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.2).
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 GIUGNO 2019
Richiedi una consulenza personalizzata
Contatti Rapidi
Tel. +39 049.9385149
Mail
Ultima Pubblicazione
Incontri
- Telefisco 2021
- Super bonus del 110% su ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine
- Super bonus del 110% su ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine