Liquidazione di gruppo anche senza partita Iva

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Via libera alla complicata compilazione del quadro VG del modello Iva annuale per esercitare l’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo, nel caso in cui alcune delle società della catena di controllo siano ubicate all’estero e siano prive del numero di partita Iva italiano. Questa opzione, già concessa dalle risoluzioni 3 dicembre 1991, n . 475921 e 6 novembre 2002, n. 347/E, è stata trattata dall’agenzia delle Entrate con la risposta del 23 ottobre 2019, n. 421, con la quale è stato spiegato, con un esempio, come compilare il quadro VG. Con la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73, Dpr 633/1972 e decreti 13 dicembre 1979 e 13 febbraio 2017) le società legate da rapporti di controllo (con una percentuale superiore al 50% del capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente) e con appositi requisiti, possono liquidare periodicamente (mensilmente o trimestralmente) l’Iva in maniera unitaria, mediante la compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle singole liquidazioni delle società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Pertanto, i versamenti mensili o trimestrali, oltre che il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante, la quale determina l’Iva da versare o il credito del gruppo. In un gruppo con più società controllate, non necessariamente tutte debbono partecipare alla liquidazione di gruppo (circolare 28 febbraio 1986, n. 16/E). Possono aderire alla liquidazione dell’Iva di gruppo, comunque, anche le società residenti in altri Stati Ue, a patto che siano identificate ai fini Iva in Italia, tramite una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta (articoli 17, comma 3, e 35-ter, Dpr 633/1972). Se nella catena di controllo di soggetti che partecipano alla compensazione Iva di gruppo vi sono anche delle società estere, è irrilevante, ai fini della procedura di consolidamento, che alcune delle società costituenti anelli della catena siano ubicate all’estero e siano quindi prive del numero di partita Iva (risoluzioni 3 dicembre 1991, n. 475921 e 6 novembre 2002, n. 347/E). Per poter applicare la liquidazione dell’Iva di gruppo, l’ente o la società commerciale controllante, nella dichiarazione Iva da presentare nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione (articolo 73, comma 3, dpr 633/1972) deve compilare: la sezione I del quadro VG, indicando per tutte le società partecipanti alla compensazione Iva il numero di partita Iva, la percentuale di possesso, la data da cui decorre l’opzione e il numero di partita Iva del soggetto che detiene il possesso); la sezione II, indicando i dati dei soggetti che partecipano alla catena di controllo, ma che non partecipano anche alla liquidazione Iva di gruppo, ai fini del rispetto della percentuale di controllo. Nelle suddette due sezioni del quadro VG del modello Iva 2019, relativo al 2018, sono state introdotte rispettivamente le caselle 7 e 6, «soggetto estero», che vanno barrate nel caso in cui il soggetto non residente, che detiene il controllo, sia privo di una posizione Iva in Italia (istruzioni al modello annuale).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 ottobre 2019

 

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